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Ordinanza — n. 8963/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows paulian action appeal, ruling lower court misinterpreted confession context regarding dolo.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8963/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal against the Appellate Court's decision to reform the first-instance judgment in favor of the paulian action. The appellants argued that the lower court incorrectly treated a fragment of a formal declaration as confessional proof of fraud, ignoring the full context where the husband followed a notary's advice without perceiving economic issues. The Court held that the declaration lacked confessional value for proving dolo because it was not considered in its entirety and failed to account for the wife's inability to testify, thus remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 2730, 2733, 2734 c.c.; The court must evaluate a confession in its entirety and provide adequate reasoning, rejecting the automatic confessional value of a fragment when the full context suggests a different meaning.

Parole chiave

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paulian action dolo specifico confessione giudiziale valore confessorio litisconsorzio necessario interpretazione contestuale azione revocatoria fondazione di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 2730 c.c.
Art. 2733 c.c.
Art. 2734 c.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 360 c.p.c.
articolo 2901 c.p
737/2024depositata il 16 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Rilevato che:Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Banca CR di Firenze, convenivadavanti al Tribunale di Pisa i coniugi Antonino Macaluso e Mirta Tessitoriex articolo 2901 c.p.c.
articolo 2734 c.c
articolo 2901 c.c
Quindi èdel tutto assente il valore confessorio di quanto dichiarato da AntoninoMacaluso ai fini della prova del dolo di cui all’articolo 2901 c.c.Si rileva ancora che l’articolo 2733, secondo comma, c.c.
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Testo completo

ardo Bastianelli-ricorrenti-controRevalea S.p.A. rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Discepolo-controricorrente-nonché controMb Credit Solutions S.p.A.-intimata-Numero registro generale 13312/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 8963/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 737/2024depositata il 16 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Rilevato che:Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Banca CR di Firenze, convenivadavanti al Tribunale di Pisa i coniugi Antonino Macaluso e Mirta Tessitoriex articolo 2901 c.p.c. in relazione alla costituzione da parte dei convenutidi fondo patrimoniale in data 23 novembre 2009, fondo in cui il maritoaveva collocato i suoi immobili; adduceva l’attrice che Antonino Macalusoaveva per Macaluso Giuseppe C. s.n.c. prestato fideiussione allasuddetta banca, ove aveva conto corrente e in questo un affidamento, chepoi la banca revocò chiedendo successivamente la corresponsione di euro72.290,82, di cui euro 18.685,82 per esposizione del conto corrente, edeuro 54.605 per l’affidamento.

I coniugi si costituivano resistendo.Il Tribunale, con sentenza n. 316/2020, rigettava la domanda attorea.Proponeva appello Intesa San Paolo S.p.A., incorporante la banca delprimo grado, e per essa DoValue S.p.A.; resistevano i coniugi; intervenivapoi, come cessionaria del credito, MB Credit Solution S.p.A.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 737/2024, riformando laprima pronuncia, accoglieva la domanda pauliana.Antonino Macaluso e Mirta Tessitori hanno depositato ricorso, sulla base diquattro motivi; si è difesa con controricorso la nuova titolare del creditoRevalea S.p.A., e procuratrice per essa MB Credit Solution S.p.A., la qualeha pure depositato memoria.Considerato che:1.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario il 2° motivo,con il quale i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., falsa applicazione degli articoli 2730, 2733 e 2734 c.c., osservandoche il giudice d’appello, a proposito della dichiarazione resa inNumero registro generale 13312/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 8963/2026Data pubblicazione 09/04/2026interrogatorio formale da Antonino Macaluso, afferma (a pagina 8 dellasentenza) che laddove include che il fondo patrimoniale era statocostituito “per garantire in qualche modo mia moglie” esprime significatoconfessorio quanto “all’intenzionale proposito di mettere al riparo il suopatrimonio dalle pretese dei creditori, ed è rivelatrice dell’esistenza deldolo nella sua massima intensità”.Si dolgono che in questo modo il giudice d’appello violi gli articoli 2730 ss.c.c., “dovendosi considerare l’intera frase”, secondo cui:

“La costituzionedel fondo patrimoniale non è stata costituita per sottrarre i beni a garanzia… quando è stato costituito il fondo la società andava bene … È statocostituito per garantire in qualche modo mia moglie. ADR. Il Notaio miconsigliò la costituzione del fondo. Il giro d’affari della Macaluso nell’anno2009 non era in declino; gli utili non erano calati”.Lamentano non essersi dalla corte territoriale correttamente applicatol’articolo 2734 c.c., ove si “prevede che, in caso di dichiarazioni di fattitendenti a infirmare l’efficacia dell’atto o a estinguerne gli effetti, ledichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte noncontesta la verità dei fatti ulteriori”.

E qui la banca “non ha contestato chefu il notaio a consigliare l’atto”, onde il suggerimento del notaio è “pienaprova processuale”.Inoltre il “consiglio proveniente dal notaio” sopprime il valore confessorioa quanto dichiarato dal Macaluso, perché ne emerge che l’idea di istituire ilfondo patrimoniale provenne dal notaio.Tale circostanza, sostengono i ricorrenti, supera le argomentazioni dellacorte territoriale sulla utilità del fondo patrimoniale, che appunto ilMacaluso ignorava.A tale stregua il giudice d’appello incorre in violazione dell’articolo 2734c.c. là dove ritiene “inverosimile” la spiegazione degli appellati in ordineall’atto costitutivo del fondo patrimoniale.Numero registro generale 13312/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 8963/2026Data pubblicazione 09/04/2026Il giudice d’appello, inoltre, deve tenere conto dell’“efficacia probatoriadella dichiarazione nella sua interezza e dandone adeguata motivazione”,il che mancherebbe.La corte territoriale, sempre nell’ottica dei ricorrenti, ha errato pure nelvalutare la solidità finanziaria della società Macaluso nel 2009.

Quindi èdel tutto assente il valore confessorio di quanto dichiarato da AntoninoMacaluso ai fini della prova del dolo di cui all’articolo 2901 c.c.Si rileva ancora che l’articolo 2733, secondo comma, c.c. prevede che inipotesi di litisconsorzio necessario, come qui ricorrente, la confessione diuno dei soggetti va liberamente apprezzata dal giudice; e la corteterritoriale non ha per nulla tenuto conto della posizione della Tessitori - laquale non aveva legittimamente, cioè per motivi di salute, resol’interrogatorio - e ha ritenuto automaticamente confessoria ladichiarazione del Macaluso.

Si ribadisce, pertanto, l’insufficienza delladichiarazione del 4 luglio 2018 resa dal Macaluso ai fini di provarne il doloper l’azione pauliana.1.2 Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Nell’impugnata sentenza impugnata la confessione non risulta dalla cortedi merito considerata nel suo completo contenuto, a tale streguaillegittimamente modificato.Invero, il Macaluso non confessa la sussistenza del necessario dolospecifico dell’azione pauliana: in realtà, ictu oculi, la corte territorialeestrapola un frammento dalla sua complessiva dichiarazione - “pergarantire in qualche modo mia moglie” -.La risposta del Macaluso all’interrogatorio formale, invece, come risultadalla sintesi sopra tracciata del motivo, può agevolmente assumere unsignificato del tutto diverso rispetto a una pretesa volontà di “fuggire” daicreditori, in quanto il Macaluso tale frammento inserisce in un contestoespressivo nel quale egli dichiara di avere semplicemente seguito ilNumero registro generale 13312/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 8963/2026Data pubblicazione 09/04/2026consiglio di un notaio senza percepire all’epoca la sussistenza di problemieconomici della società Macaluso.L’interpretazione adottata dal giudice d’appello deriva, evidentemente,proprio dalla mancata contestualizzazione del versamento, tanto più checontroparte non risulta avere mosso una specifica contestazionesuccessiva alla dichiarazione in ordine al suggerimento del notaio.2.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 2° motivo, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché il 1° e il 3° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 1° e il 3° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 6 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano