Italian Court dismisses appeal claiming apparent lack of reasoning and false application of non-objection principles in civil procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision regarding a fraudulent conveyance action. The appellant argued that the appellate court failed to properly examine public property records and incorrectly applied principles of non-objection regarding the debtor's asset value. The court found all five grounds of appeal lacking substance, ruling that the lower court's factual assessments and reasoning were legally sound and not subject to revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, sesto comma, Cost.; Art. 115, 167, 183 c.p.c.: The appellate court's decision is not subject to cassation if it provides ample, legally developed reasoning and correctly evaluates factual elements without omitting relevant public records or misapplying the doctrine of non-objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ese unitamente all’avvocato Filadelfo Tribulato-ricorrente-controLo Presti Angelo Francesco, Galatioto Danila e Galatioto InnocenzioDemetrio-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 326/2024depositata il 20 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Rilevato che:Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 566/2023, accoglieva domandapauliana proposta da Angelo Francesco Lo Presti avente ad oggetto unaNumero registro generale 10984/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 8943/2026Data pubblicazione 09/04/2026compravendita di immobili nella quale alienante era Francesco SaschaGalatioto e acquirenti erano i figli di lui, cioè Danila Galatioto e InnocenzoDemetrio Galatioto.appello incidentale; resisteva Angelo Francesco Lo Presti.La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 326/2024, dichiaravainammissibile l’appello incidentale e rigettava l’appello principale.motivi, illustrati anche con memoria.
Nessuno degli intimati si è difeso.Considerato che:1.1 Con il primo motivo si lamenta che la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe una motivazione apparente, in riferimento agli articoli111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, c.p.c.1.2 Il motivo è privo di ogni consistenza, dal momento che la corteterritoriale ha fornito una motivazione ampia e giuridicamente bensviluppata, senza omettere l’esame di alcun elemento oggetto dell’appello.L’esternazione delle ragioni della decisione, pertanto, è avvenuta inmodalità esemplare, e dunque esattamente all’opposto di una motivazioneapparente.
Il che conduce, senza alcun dubbio, al rigetto del motivo.2.1 Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 115 c.p.c. e “dei principi in materia di non contestazione”, inriferimento agli articoli 366 n.4 e 360, primo comma, n.4 c.p.c.Numero registro generale 10984/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 8943/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato tali principinegando la fondatezza al secondo motivo d’appello e asserendo che il LoPresti non avesse onere di contestazione.
L’appellante ora ricorrente,invece, avrebbe espressamente allegato che “il fatto in questione” - cioè“l’essere il Galatioto proprietario di determinati beni immobili” - era nellaconoscibilità del Lo Presti, trattandosi di dati pubblici. D’altronde, ilpatrimonio del Galatioto avrebbe mantenuto un sufficiente valore persaldare il debito, come risulterebbe dalla stessa relazione di stima.2.2 Si è dinanzi, in realtà, ad una questione fattuale (e comunque neppureincidente), cioè che il valore del patrimonio rimasto ricorrente sarebbestato, a suo avviso, sufficiente per pagare il debito: si ricade, pertanto,nella inammissibilità del motivo.Si osserva infine, per mera precisazione in ordine alla vicendaprocessuale, che il fatto del valore è stato chiaramente contestato dal LoPresti poiché, sulla relativa consulenza di stima, alla prima udienzaposteriore - avvenuta il 19 giugno 2019 - aveva “contestato le risultanze… deducendo che essa risale al 2013 che i beni valutati dal consulentesono tutti oggetto di sequestro”.3.1 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’articolo 115, secondo comma, c.p.c. in riferimento agli articoli 366 n.4e 360, primo comma, n.4 c.p.c., prospettando “applicazione di unainesatta nozione di fatto notorio”: ovvero il giudice d’appello avrebbe, perritenere non provata la capienza residua del patrimonio dell’attualeNumero registro generale 10984/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 8943/2026Data pubblicazione 09/04/2026ricorrente, valorizzato un fatto “notorio”, cioè che il valore degli immobilinel 2017 era inferiore a quello del 2013, e questo appunto fondandosi suuna asseritamente inesatta nozione del notorio.3.2 Si è dinanzi, evidentemente, alla critica di un passo motivazionalerelativo all’accertato valore del residuo patrimonio, vale a dire si veicolauna censura puramente fattuale, che il ricorrente tenta invano dischermare invocando l’istituto del notorio, che nel passo non è neppureespressamente menzionato.Anche questo motivo, pertanto, è privo di consistenza.4.1 Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 115, 167, primo comma, e 183 c.p.c. in riferimento agli articoli366 n.4 e 360, primo comma, n.4 c.p.c.Si critica la sentenza d’appello laddove la corte territoriale ha ritenuto chel’attuale ricorrente non avrebbe dimostrato che il suo residuo patrimonioera sufficiente per pagare il debito.4.2 Come evidenzia assolutamente anche il richiamo all’atto d’appellonella parte attinente, questa censura costituisce una alternativavalutazione di elementi fattuali, incorrendo anch’essa nella inammissibilità.5.1 Con il quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 2901, 2727 e 2729 c.c. in riferimento agli articoli 366 n.4 e 360,primo comma, n.4 c.p.c.: si critica la decisione del giudice d’appello inordine all’elemento dell’eventus damni, argomentando sul già menzionatoNumero registro generale 10984/2024Numero sezionale 875/2026Numero di raccolta generale 8943/2026Data pubblicazione 09/04/2026sequestro dei beni (e, come sopra si è visto, era stato richiamato dacontroparte) e altresì sull’patrocinio a spese dello Stato.5.2 Ancora, il motivo tenta di ricondurre al merito, e quindi perseguevalutazione direttamente fattuali, partendo pertanto una evidenteinammissibilità.6.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, qualora siadovuto.Così deciso in Roma il 6 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano