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Ordinanza — n. 8853/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against guarantee due to lack of proof for bulk debt assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8853/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the guarantee, holding that the bulk debt assignment was unproven without the original contract. The appellant argued that a public notice sufficed for assignment, but the court ruled that a full factual assessment is required. Consequently, the guarantee was deemed valid because the assignment could not be established.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. 385/1993; Art. 1264 c.c.: In bulk debt assignments, the assignee must prove the underlying contract, as a public notice alone is insufficient evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
bulk debt assignment guarantee validity assignment proof public notice insufficiency assignment contract

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58 d.lgs. 385/1993
Art. 1264 c.c.
Art. 1957 c.c.
Art. 3 d.lgs. 168/2003
Cass. 3640/2009).La ricorrente avrebbe peraltro “largamente assolto” l’onere probatorio,dimostrando la “persistenza dell’intesa illecita” tra almeno sette bancheriguardo a “contratti sottoscritti successivamente al provvedimento diBanca d’Italia”.
Art. 33, comma 2, l. 287/1990
articolo 183 c.p
251/2021 Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione,tra l’altro ritenendo tardiva l’eccezione - sollevata dall’opponente nellaterza memoria di cui all’articolo 183 c.p.c.
articolo 1264 c.c
e dell’articolo 1264 c.c.Si invoca, oltre ad altri arresti di legittimità, Cass.
articolo 1957 c.c
articoli 3 d.lgs. 168/2003
3 e 5c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.lgs. 168/2003 e 33,secondo comma, l.
articolo 295 c.p
287/1990.Il giudice d’appello ha ritenuto sussistenti i presupposti di sospensione delgiudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3405/2024
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge all independent grounds of the lower court's decision.
Cass. 25197/2023
Court dismisses lawyer's appeal for breach of guarantee statute due to missing six-month judicial action deadline.
Cass. sez. 3, ord. 22 giugno 2023 n. 17944
Cass. sez. 3, ord. 25 luglio 2025 n. 21279
S.U. 41994/2021
3 e 5c.p.c.S.U. 41994/2021 ha riconosciuto la nullità parziale dello schema ABI peralcune sue clausole.

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Testo completo

rente-controMarte Spv S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Christian-controricorrente-nonché contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2431/2023depositata il 7 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Numero registro generale 7366/2024Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 8853/2026Data pubblicazione 08/04/2026Rilevato che:Il Tribunale di Parma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dellasocietà Emmemme s.r.l. e della signora Maria Dander per il pagamentoalla ricorrente società Credito Valtellinese s.p.a. la somma di euro75.500,85, oltre a interessi e spese.La Emmemme e la Dander si opponevano - la seconda aveva prestatofideiussione per la prima -.Il giudizio veniva interrotto per il sopravvenuto fallimento di Emmemme, ela Dander lo riassumeva.Con sentenza n. 251/2021 Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione,tra l’altro ritenendo tardiva l’eccezione - sollevata dall’opponente nellaterza memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. - di nullità della fideiussione perviolazione della normativa antitrust.La Dander proponeva appello; rimanevano contumaci Credito Valtellinesee il Fallimento Emmemme; resisteva invece Marte SPV s.r.l., e per essaHoist Italia s.r.l.

– Marte SPV era intervenuta quale cessionaria del creditodi Credito Valtellinese -.Con sentenza n. 2431/2023 la Corte d’Appello di Bologna rigettava ilgravame.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Dander proponeora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società Marte SPV s.r.l., e per essa la societàHoist Italia s.r.l.Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione della cessione deicrediti in blocco ai sensi dell’articolo 58 T.U.B. e dell’articolo 1264 c.c.Si invoca, oltre ad altri arresti di legittimità, Cass. 3405/2024, la qualeinsegna che la cessione di credito in blocco va provata producendo ilcontratto di cessione, non essendo sufficiente l’estratto dell’avviso sullaNumero registro generale 7366/2024Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 8853/2026Data pubblicazione 08/04/2026Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 58 T.U.B.

Si osserva altresì che ildifetto di legittimazione ad agire sarebbe poi ineccepibile in ogni stato egrado, e rilevabile d’ufficio.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliarticoli 1421 e 1957 c.c. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c.S.U. 41994/2021 ha riconosciuto la nullità parziale dello schema ABI peralcune sue clausole. Sarebbe comunque affetto da nullità assoluta ilcontratto di fideiussione stipulato dall’attuale ricorrente, che “contemplatutte le clausole contestate, pedissequamente riproposte, senza alcunavariazione”; e il fideiussore potrebbe avvalersi della c.d. prova privilegiata,non dovendo dimostrare la condotta anticoncorrenziale dell’istituto dicredito (Cass. 13486/2019;

Cass. 3640/2009).La ricorrente avrebbe peraltro “largamente assolto” l’onere probatorio,dimostrando la “persistenza dell’intesa illecita” tra almeno sette bancheriguardo a “contratti sottoscritti successivamente al provvedimento diBanca d’Italia”. E, “più precisamente”, la “dichiarata nullità” dell’articolo 6del contratto derogante l’articolo 1957, primo comma, c.c. renderebbeapplicabile automaticamente tale norma al caso in esame, impedendo ilsuperamento dei sei mesi. D’altronde, “non costituendo un’eccezione insenso stretto”, ciò può essere rilevato d’ufficio dal giudice “quale fattoestintivo risultante dal materiale probatorio legittimamente acquisito”.Nel caso de quo, allora, “CREVAL non ha proposto entro sei mesi dallascadenza dell’obbligazione principale le sue istanze contro il debitoregarantito, incorrendo così nella estinzione dell’obbligazione fideiussoria”.Infatti, per sua stessa ammissione risulterebbe che abbia messo in mora ildebitore principale mediante una lettera del 26 novembre 2015 -indirizzata al fideiussore “solo per conoscenza” -, depositando poi il ricorsomonitorio soltanto il 2 dicembre 2016, per cui il decreto ingiuntivo funotificato il 27 febbraio 2017, andando “ben oltre il termine semestrale”; eNumero registro generale 7366/2024Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 8853/2026Data pubblicazione 08/04/2026“la mera revoca degli affidamenti comunicata al debitore principale”sarebbe insufficiente a impedire la decadenza di cui all’articolo 1957 c.c.(Cass. 25197/2023).3.

Con il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.lgs. 168/2003 e 33,secondo comma, l. 287/1990.Il giudice d’appello ha ritenuto sussistenti i presupposti di sospensione delgiudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. in attesa della conclusione di altrogiudizio di accertamento della nullità del contratto fideiussorio pendentedavanti al Tribunale di Milano. Erroneo quindi sarebbe stato il diniego disospensione.4. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Esso si fonda su un chiaro insegnamento nomofilattico.Tra gli arresti massimati, in particolare, va ribadito quanto affermato daCass. sez. 3, ord. 22 giugno 2023 n.17944, per cui, in caso di cessione dicrediti in blocco ai sensi dell’articolo 58 d.lgs. 385/1993, se il debitoreceduto contesta l’esistenza dei contratti, per la relativa prova non èsufficiente dimostrare quella della notifica di tale cessione, neppure seavvenuta tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 cit.,dovendosi invece svolgere un complessivo accertamento fattuale, nel cuiambito detta notifica può anche assumere valore indiziario (conforme, daultimo, Cass. sez. 3, ord. 25 luglio 2025 n.21279).5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2° e il3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 7366/2024Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 8853/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano