Cassation court dismisses appeal due to improper service of process on the liquidator's personal address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the liquidator of the insolvent company was not properly notified of the proceedings. Although the liquidator appeared in court, the notification sent to his personal address failed to specify his official capacity as the company's representative. Consequently, the court ruled that the necessary contradiction with the liquidator was not ritually established, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the liquidator of an insolvent company is not notified in a manner that clearly identifies their official capacity, as service on a personal address without specifying the representative role fails to establish the required contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
dall'avvocato Pasquale Frisina unitamente agli avvocati Marco EnricoSgarbi e Luca Ghelfi-ricorrente-controBanco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo -Societa' Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi CecchiAglietti-controricorrente-e controBanca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Societa' Cooperativa,rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ranieri-controricorrente-nonché controCarlo Mugnai S.r.l. in liquidazione-litisconsorte necessaria-Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2066/2023depositata il 13 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Rilevato cheLa Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Società Cooperativa - d’orain poi, BBC – esercitava azione pauliana davanti al Tribunale di Firenze inrelazione all’atto costitutivo di ipoteca a favore di Magna Charta S.r.l.effettuato da Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto unimmobile di proprietà di quest’ultima; interveniva pure Banco Fiorentino -Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa.Con sentenza n. 2967/2019 il Tribunale accoglieva la domanda.Magna Charta proponeva appello, sulla base del fatto che le due bancheavrebbero espresso voto favorevole al piano di concordato formulatodall’appellante, nel quale sarebbe stata espressamente indicata lapresenza di tale iscrizione ipotecaria; e il piano sarebbe poi statoomologato senza opposizione di alcun creditore.Le banche si costituivano, resistendo; rimaneva contumace Carlo MugnaiS.r.l. in liquidazione.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2066/2023, rigettava ilgravame.In particolare, rilevava che secondo la stessa appellante l’ipoteca era unavoce del suo attivo nel piano di concordato perché “rivolta a garantiretutto il ceto creditorio”, e quindi la par condicio creditorum.
Pertanto ilcreditore che agisca ex articolo 2901 c.c. e che “sia anche creditoreconcordatario oltre che creditore del conferente dei beni” rimarrebbevincolato dalla sentenza di omologa del concordato qualora non esercitil’opposizione ai sensi dell’articolo 180 l.f.; e l’appellante avrebbe invocatoNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026“in ogni caso” le preclusioni di cui all’articolo 67, primo comma, lettera e),l.f.Osservava allora la corte territoriale che l’appellante aveva espressamentericonosciuto nel primo grado che “il concordato oggetto di causa è statorisolto”, e ciò era stato provato da “produzioni” compiute da BCC, cheavrebbero attestate “una risoluzione già avvenuta al gennaio 2018”; nonessendovi “riscontri all’allegazione di Magna Charta secondo cuiquest’ultima avrebbe proposto reclamo” avverso il provvedimentodichiarativo della risoluzione, l’unico dato da seguire - osservava ancora lacorte territoriale - era la “dimostrata risoluzione”.
Quindi, ai sensidell’articolo 186 l.f. si doveva applicare l’articolo 137, terzo comma, l.f.,“in ordine alla provvisoria esecutorietà del provvedimento dichiarativodella risoluzione” per cui già durante il primo grado di giudizio ilconcordato “non poteva considerarsi più esistente”, il che faceva venirmeno ogni prospettazione dell’appellante.La Liquidazione Giudiziale Magna Charta S.r.l. ha depositato ricorso,composto di tre motivi, da cui le due banche si sono difese con rispettivocontroricorso, depositando pure memoria per l’adunanza camerale del 30giugno 2025 in cui la causa veniva chiamata.All’udienza del 30 giugno 2025 è stata emessa ordinanza interlocutoria,nella quale si è rilevato che chiamato nei due gradi di giudizio di meritoera stato anche il soggetto che aveva istituito l’ipoteca, cioè Carlo MugnaiS.r.l. in liquidazione, che sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corted’appello era rimasta contumace.
Ciò nonostante - la causa risultandoinfatti inscindibile in relazione a essa - Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazionenon figurava nel ricorso, diretto esclusivamente nei confronti delle duebanche: ricorso che quindi non le era stato notificato (al pari di quel cheera avvenuto per il secondo grado, come rimarca - si nota incidenter - lastessa Liquidazione Giudiziale Magna Charta S.r.l., a pagina 7 del ricorso).In applicazione dell’articolo 331 c.p.c., la ordinanza interlocutoria haNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026ordinato di integrare il contraddittorio, assegnando allo scopo il termine erimettendo a nuovo ruolo la causa, che è stata poi chiamata all’adunanzadel 30 gennaio 2026.Considerato che1.
L’integrazione del litisconsorzio disposta nella sopra richiamataordinanza interlocutoria non è stata invero ritualmente effettuata, l’attorisultando essere stato notificato non già alla società, bensì a personafisica.Benché nell’atto si rinvenga relazione di notifica diretta a Carlo Mugnaiquale liquidatore di Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione, la notifica è statacompiuta per via postale, e la relativa cartolina di ricevimento recal’indicazione, quale destinatario, soltanto del Carlo Mugnai, senza alcunriferimento alla qualità dal medesimo rivestita nella società Carlo MugnaiS.r.l. in liquidazione.2.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 31065/2024; Cass.7998/2012; Cass. 17505/2005), con condanna della ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, in virtù del principiodella soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano