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Decreto — n. 8820/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days of proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 8820/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by Goffredo Tatozzi, challenged a second-instance judgment against Terna, but did not act on the court's proposal to end the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural time limit case termination proposal extinguishment of proceedings legal costs allocation rimborso delle spese determinazione dei compensi diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato Goffredo Tatozzi (TTZGFR70T25G482K)-ricorrente-controTERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Percuoco(PRCMRA72T05F839J e Antonio Iacono (CNINTN79D02F839H)-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 848/2024depositata il 24/06/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che la ricorrente non ha chiesto la decisione del ricorso entroil termine di giorni quaranta dalla comunicazione della detta proposta;Numero registro generale 1787/2025Numero sezionale 138/2026Numero di raccolta generale 8820/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE DELEGATO