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Decreto — n. 8816/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days. The court declared the proceedings extinguished under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 8816/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not responded to the court's proposal to define the case, while the respondents remained silent. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and formally terminated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural extinction settlement proposal silence Code of Civil Procedure statutory time limit contratto di fornitura di un'opera materiali da costruzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1447/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 8816/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1447/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 8816/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

ematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall’avvocato Giampaolo Torselli (TRSGPL65S18E472K) e dall’avvocatoLudovica Franzin (FRNLVC67A50H501S)-ricorrente-controVILLA FABIANA;MAIOR SPV SRL;AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11623/2024 depositata il08/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1447/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 8816/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE DELEGATO