Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8794/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for integrating missing party Paola De Benedictis into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8794/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by the banks against the lower court's declaration of absolute simulation regarding the property sale. The court found that Paola De Benedictis was a necessary co-litigant whose participation was essential to the validity of the proceedings. Consequently, the case was remanded to the lower court to integrate the missing party's contradiction, pending the submission of proof of notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: When a necessary co-litigant has not been properly summoned in a cassation appeal, the court must order the integration of the contradiction to ensure the validity of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigant integration of contradiction cassation procedure proper notification remand for new trial ipoteca legale del venditore realizzazione del pegno immobiliare beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
art. 2901 c.c
In subordine revocare il medesimo ex art. 2901 c.c.
art. 93 c.p
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsiData pubblicazione 08/04/2026in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.»;- si costituivano in giudizio, con separati atti, sia Banca SAI s.p.a.
art. 111 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ria con rappresentanza di BANCA FINANZIARIAINTERNAZIONALE s.p.a., a sua volta procuratrice speciale di MARTESPV s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Gargani come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -controTOZZI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Staniscia, come daprocura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –e controBPER BANCA s.p.a., F.P.M. PARTNERS s.r.l. e DE BENEDICTIS PAOLA- intimati –N. 359/24 R.G. Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026avverso la sentenza n. 6981/2023 della Corte d’appello di Roma, depositata ilData pubblicazione 08/04/202631.10.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. Salvatore Saija;rilevato che:- Enrico Tozzi convenne in giudizio Paola De Benedictis, F.P.M.

Partners s.r.l.e Banca SAI s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di essere creditoredella convenuta Paola De Benedictis e che quest’ultima, con rogito del 17 ottobre2007, aveva trasferito alla F.P.M. Partners S.r.l. un immobile sito in Roma, viaOttaviano n. 73;- l’attore dedusse che il contratto era simulato in quanto posto in essere «senzaeffettiva circolazione di denaro» ovvero nullo in quanto dissimulante unadonazione priva dei requisiti di forma; che in caso di infondatezza della domandadi simulazione, l’atto doveva essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.; chedalla nullità del contratto di compravendita discendeva l’inefficacia del mutuofondiario e della relativa ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile in favoredi Banca SAI in data 5.3.2008;- l’attore formulò le seguenti conclusioni:

«Voglia l’Ill.mo Tribunale aditodichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliaretra la sig.ra Paola De Benedictis e la s.r.l. F.P.M. Partners e l’inefficacia dellostesso nei confronti del sig. Tozzi Enrico. Dichiarato nullo il predetto contratto dicompravendita, per i motivi di cui in epigrafe, estendere l’invalidità assoluta -per difetto genetico di causa - anche al contratto di mutuo descritto nell’epigrafeal capo 9). In subordine revocare il medesimo ex art. 2901 c.c. perché effettuatoN. 359/24 R.G. Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026in danno del creditore.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsiData pubblicazione 08/04/2026in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.»;- si costituivano in giudizio, con separati atti, sia Banca SAI s.p.a. che Paola DeBenedictis, nonché la F.P.M. Partners s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande;- con ordinanza del 14.7.2010 il giudizio venne sospeso in attesa delladefinizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma e iscritto al N.33952/09 R.G., relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo emesso neiconfronti della De Benedictis;- definito detto giudizio con statuizione definitiva, con ricorso dell’8.10.2018 ilTozzi riassunse il presente giudizio;- si costituì nuovamente Banca SAI s.p.a., richiamando tutte le difese eproduzioni svolte nella precedente fase del giudizio;- intervenne nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

Marte SPV s.r.l., qualecessionaria dei crediti di Unipol Banca s.p.a. (incorporante Banca SAI s.p.a.), frai quali quelli derivanti dalla stipula del mutuo fondiario erogato con iscrizione diipoteca sul bene oggetto della compravendita impugnata dall’attore, facendoproprie le domande, eccezioni e conclusioni della cedente;- i convenuti De Benedictis e F.P.M. Partners s.r.l. non si costituirono a seguitodella riassunzione;- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14515/2020 del 22.10.2020, accolseparzialmente le domande attoree, dichiarando nulla, per simulazione assoluta,la compravendita di cui all’atto del 17 ottobre 2007, con cui Paola De Benedictisaveva trasferito alla FPM Partners s.r.l. la proprietà dell’immobile suddetto,respingendo ogni altra domanda e regolando le spese;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G.

Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026- Enrico Tozzi propose dunque appello avverso tale sentenza, deducendo esostenendo la parziale erroneità della pronuncia di primo grado e chiedendonela parziale riforma con la declaratoria della non opponibilità dell’ipoteca indiscorso alle ragioni creditorie dell’appellante;- si costituì BPER Banca s.p.a., quale incorporante Unipol Banca s.p.a. (a suavolta incorporante Banca SAI s.p.a.) chiedendo il rigetto del gravame;- si costituì anche Marte SPV s.r.l., tramite Hoist Italia s.r.l., mandataria di BancaS.r.l., chiedendo anch’essa il rigetto dell’appello;- rimasero contumaci Paola De Benedictis e la FPM Partners s.r.l.;- la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.10.2023, accolse l’appello,dichiarando, in conseguenza della già accertata simulazione assoluta dellacompravendita in data 17.10.2007 tra Paola De Benedictis e FPM Partnerss.r.l., l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 6.3.2008 da BancaSAI s.p.a. a carico di F.P.M.

Partners s.r.l. come da nota di iscrizione registroparticolare n. 5631 e registro generale n. 28332, regolando le spese;- avverso detta sentenza ricorre per cassazione Hoist Italia s.r.l., qualemandataria di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., a sua volta mandataria diMarte SPV s.r.l., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso EnricoTozzi;- BPER Banca s.p.a., F.P.M. Partners s.r.l. e Paola De Benedictis non hannosvolto difese;- le parti costituite hanno depositato memoria;- il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G.

Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026considerato che:- nella documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta rinvenibile lacartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti diPaola De Benedictis, effettuata a mezzo del servizio postale;- in relazione alla causa petendi sottesa alle domande attoree, la predetta DeBenedictis debba indubbiamente considerarsi litisconsorte necessaria, sicché sirende indispensabile acquisire la prova della sua corretta evocazione anche inquesto giudizio di legittimità;- dunque, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti diPaola De Benedictis, salvo il deposito della cartolina di ricevimento suddetta neltermine di cui infra;p. q. m.rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di Paola De Benedictis entro il termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza, salvo che, nel medesimo termine, partericorrente non depositi la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso percassazione già effettuata nei confronti della predetta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 13.2.2026.Il Presidente