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Ordinanza — n. 8675/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to challenge the warranty expiration ratio; revocation appeal allowed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8675/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by Ferraro and Brusca inadmissible because they failed to challenge the warranty expiration ratio, which was a distinct and sufficient ground for the lower court's decision. While the cassation arguments were rejected, the court accepted the revocation appeal against a prior order, thereby overturning that specific ruling. Consequently, the appellants were ordered to bear the legal costs for both proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, failure to challenge one renders the appeal regarding the others inadmissible, while a separate revocation appeal may succeed on its own merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal multiple grounds warranty expiration revocation appeal legal costs allocation autonomous ratio cassation procedure termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Con l’unico motivo di revocazione è denunciato errore di fattoex art. 395 n.4 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dall’art. 132 comma 2 cod.
art. 375 cod. proc. civ
– ed avuto riguardo alla nuova formulazionedell’art. 375 cod. proc. civ.
art. 391-quater cod. proc. civ
(che prevede la pubblica udienza nei casi direvocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma non anche neicasi di cui al precedente art.
art. 134 disp. att. cod.proc. civ
art. 369 cod. proc. civ
art. 360 c.p
Con il primo motivo di questo ricorso è denunciata, «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c.
artt. 2697 c.c
3– in relazione al combinato disposto degli artt. 2697 c.c.
art. 1492 c.c
205 con l’art. 1492 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/11/2005, n. 21490
Cass. 27/07/2017, n. 18641
Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.
Cass. 18/04/2019, n. 10815
18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815;Cass.
Cass. 06/07/2020, n. 13880
10815;Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.
Cass. 14/08/2020, n. 17182
13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).In definitiva, il ricorso proposto da Roberto Ferraro e Marise Brusca,per la cassazione della sentenza 24 settembre 2019, n.
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Testo completo

confronti diParadiso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cantafio, in virtù di procura incalce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente -nonché diStellantis Europe s.p.a. (già FCA Italy s.p.a., Fiat Group Automobiless.p.a. e FIAT AUTO s.p.a.), in persona della procuratrice specialeMonica Borgi; rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Giappesi, in virtùdi procura unita con il deposito telematico al controricorso;Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026-controricorrente -per la revocazione dell’ORDINANZA n. 27126/2024 della CORTESUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 18 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10febbraio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.1.

Con citazione notificata il 21 aprile 2011 Roberto Ferraro eMarise Brusca convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro,la Paradiso s.r.l., società concessionaria per la vendita di automobiliAlfa Romeo, deducendo che:- in data 20 febbraio 2007 avevano acquistato dalla convenutaun’autovettura Alfa Romeo, mod. 159 Sportwagon, tg. DG84PT;- in data 13 marzo 2009 avevano stipulato con la stessa società,filiale di Lamezia Terme, la polizza assicurativa “In Più”, con la quale lagaranzia iniziale per due anni, prevista per legge sull’acquisto dellapredetta autovettura, era stata estesa per un ulteriore anno;- in data 10 aprile 2009, l’autovettura, mentre marciavasull’autostrada Salerno - Reggio Calabria, aveva subìto un guasto almotore, a seguito del quale era stato richiesto un intervento da partedel Centro Assistenza autorizzato Alfa Romeo di Lamezia Terme, cheaveva proceduto alla rigenerazione del filtro antiparticolato;- in data 20 aprile 2009, ripresentatosi il medesimo problema, erastato richiesto un nuovo intervento da parte del Centro Assistenzaautorizzato Alfa Romeo di Maulicino, che aveva proceduto nuovamentealla rigenerazione del filtro antiparticolato;- in data 27 aprile 2009, verificatosi per la terza volta il medesimoguasto, i tecnici dell’assistenza autorizzata, imputandone le cause alfiltro antiparticolato, ne avevano consigliato la totale sostituzione;- effettuata la sostituzione del filtro, il 16 giugno 2009 l’autovetturaaveva ripresentato gli stessi problemi, sicché, il successivo 19 giugnoNumero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/20262009 era stata ricoverata presso l’autofficina Alfa Romeo della Paradisos.r.l.;- essi proprietari, con raccomandata dell’8 ottobre 2009, susuggerimento della stessa Paradiso s.r.l., avevano segnalato i guastidel veicolo anche alla casa madre, Fiat Group Automobiles s.p.a.,formulando contestualmente nei suoi confronti una richiestarisarcitoria, che era stata disattesa.Sulla base di queste deduzioni, Roberto Ferraro e Marise Bruscadomandarono che, accertata la sussistenza, nel prodotto acquistato, didifetti di conformità tali da renderlo inidoneo all’uso, fosse dichiarata larisoluzione del contratto per inadempimento della società venditrice,con condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.Si costituì in giudizio la Paradiso s.r.l., la quale resistette alladomanda e chiamò in giudizio la FGA Fiat Auto s.p.a. (già Fiat GroupAutomobiles s.p.a.) per essere da questa manlevata in caso dicondanna.Si costituì anche la terza chiamata, invocando il rigetto delledomande, eccependo, in primo luogo, con riguardo a quella principale,la decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi, per non avertempestivamente provveduto alla denuncia degli stessi nel termine didue mesi dalla loro scoperta.Il Tribunale, ritenuti applicabili alla fattispecie gli artt. 129 e 130del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), reputò che non fossestato osservato il disposto dell’art.132 del detto decreto legislativo, ilquale, nella formulazione vigente ratione temporis, onerava ilconsumatore, a pena di decadenza dai diritti previsti dal precedenteart. 130, comma 2, di denunciare al venditore il difetto di conformitàentro il termine di due mesi dalla data in cui lo aveva scoperto.2.

La decisione di primo grado fu integralmente confermata dallaCorte d’appello di Catanzaro, la quale, con sentenza 24 settembre2019, n. 1800, oltre alla domanda di garanzia, rigettò, in primo luogo,Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026per quanto ancora interessa, la domanda principale, formulando, alriguardo, le seguenti considerazioni:I- premesso che l’art. 132 del Codice del consumo (nellaformulazione applicabile ratione temporis) sanciva la responsabilità delvenditore in confronto del consumatore per i difetti di conformità delbene venduto manifestatisi nel termine di due anni dalla consegna, acondizione che il consumatore ne avesse fatto denuncia al venditore, apena di decadenza dai propri diritti, entro il termine di due mesi dalladata in cui aveva scoperto il difetto, salvo che il venditore ne avessericonosciuto l’esistenza o lo avesse occultato, nella fattispecie, glidenunciato alla società venditrice il difetto di conformitàdell’autovettura acquistata; ciò, in quanto il vizio era stato scoperto perla prima volta in data 10 aprile 2009 ma i proprietari avevanoprovveduto a denunciarne la sussistenza, tra l’altro non alla societàvenditrice ma a quella produttrice, solo il 9 ottobre 2009, allorché eranoormai decorsi i termini previsti dalla legge; d’altra parte, non potevacircostanza che in precedenza l’autovettura fosse stata ricoveratapresso officine autorizzate diverse da quella del venditore, néassumeva importanza, in mancanza di elementi di prova dell’avvenutoriconoscimento del difetto o del suo occultamento da parte della societàvenditrice, l’ulteriore circostanza che il 19 giugno 2009 la macchina erastata ricoverata presso l’officina della stessa concessionaria;II- «gli attori-consumatori non [avevano] poi dimostrato – tenendoin considerazione le molte migliaia di chilometri percorsidall’autovettura – che il cattivo funzionamento del filtro antiparticolatofosse un vizio irreversibile o comunque tale da comportare lafondatezza della domanda di risoluzione del contratto dicompravendita», risultando, del resto, per tabulas che «il difetto diconformità [era] stato rilevato in data 10.04.2009 (a quasi due anniNumero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026dalla vendita) e che esso non [era] mai stato denunciato al venditore(il quale mai lo [aveva] riconosciuto)» (pagg.10-11 della sentenzad’appello).3.

Avverso la sentenza della Corte calabra, Roberto Ferraro eMarise Brusca proposero ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, cui resistettero sia la Concessionaria Paradiso s.r.l. sia FiatGroup Automobiles s.p.a..Con ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27126, la Corte di cassazioneha dichiarato improcedibile il ricorso, per violazione dell’art.369, primocomma, cod. proc. civ., sul rilievo che lo stesso era stato depositato incancelleria dopo la scadenza del termine di venti giorni dall’ultimanotificazione alle parti contro cui era stato proposto.La Corte di legittimità, rilevato che il procedimento era stato iscrittoil 3 giugno 2020, ha osservato che il ricorso era stato notificato adambedue le parti intimate il 24 marzo 2020, in periodo di sospensionestraordinaria dei termini processuali per l’emergenza Covid; poiché ipredetti termini erano ricominciati a decorrere il 12 maggio 2020, ildeposito del ricorso sarebbe dovuto avvenire entro il 1° giugno 2020,sicché l’iscrizione del 3 giugno successivo doveva reputarsi tardiva, conconseguente necessità di procedere alla declaratoria di improcedibilità.4.

Per la revocazione di questa ordinanza, ricorrono RobertoRispondono con controricorso la Paradiso s.r.l. e Stellantis Europes.p.a. (già FCA Italy s.p.a., Fiat Group Automobiles s.p.a. e FIAT AUTOs.p.a.).In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quartocomma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazionedell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi direvocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma non anche neicasi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattazione del ricorso è statafissata in adunanza camerale.Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.Solo la parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEA.1.

Con l’unico motivo di revocazione è denunciato errore di fattoex art. 395 n.4 cod. proc. civ..L’errore sarebbe consistito in ciò, che il giudice di legittimità, nelreputare erroneamente che il ricorso fosse stato depositato in data 3giugno 2020, in violazione del termine di venti giorni dall’ultimanotificazione, scaduto il 1° giugno 2020, non avrebbe considerato chel’atto era stato inviato alla cancelleria della Corte di cassazione a mezzoposta, in piego raccomandato, il precedente 26 maggio 2020, inconformità al disposto dell’- allora vigente - art. 134 disp. att. cod.proc. civ..Il tempestivo invio del ricorso sarebbe risultato comprovato dallabusta di spedizione acclusa al fascicolo d’ufficio, da cui sarebbe risultatala data di spedizione della raccomandata (inviata, appunto, il 26maggio 2020), sicché, per mera svista percettiva, la Corte di legittimitàavrebbe ritenuto violato il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ..A.1.1.

L’istanza di revocazione è fondata.Emerge dagli atti processuali che effettivamente il ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.1800/2019, era stato spedito per posta alla cancelleria della Corte dicassazione, in piego raccomandato, ai sensi dell’ - allora vigente - art.134 disp. att. cod. proc. civ., in data 26 maggio 2020 e che, inoltre,esso era stato ricevuto in data 28 maggio 2020, dunque prima dellascadenza del termine di venti giorni dall’ultima notificazione.La circostanza del tempestivo invio era rilevabile dalla busta dispedizione, la quale recava l’indicazione della data di invio dellaraccomandata.Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve, dunque, ritenersi accertato che la declaratoria diimprocedibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione conl’ordinanza impugnata, è l’effetto di una svista percettiva risultantedagli atti o documenti di causa per avere supposto l’inesistenza di unfatto processuale (l’avvenuto tempestivo deposito del ricorso neltermine di venti giorni dall’ultima notificazione) la cui verità èpositivamente stabilita.Occorre pertanto procedere alla revocazione dell’ordinanzaimpugnata, con conseguente necessità, in sede rescissoria, diesaminare i motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto daRoberto Ferraro e Marise Brusca avverso la sentenza 24 settembre2029, n. 1800 della Corte d’appello di Catanzaro.B.1.

Con il primo motivo di questo ricorso è denunciata, «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3– in relazione al combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 130 e 132del dlg.vo settembre 2006 n. 205 – tempestività della denuncia delvizio al venditore. Denuncia inoltrata al servizio clienti Alfa Romeo cheha soccorso il ricorrente con il carroattrezzi ed ha fornito autosostitutiva».La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha rigettato ilgravame sull’assunto che i ricorrenti (originari attori e successiviappellanti) non avrebbero fornito la prova di aver denunciato alvenditore i vizi riscontrati sul veicolo acquistato entro il termine di duemesi dalla scoperta, così decadendo dalla garanzia per inottemperanzaall’onere previsto dall’art.132 del Codice del consumo.I ricorrenti, dopo avere dedotto che in tutte le occasioni in cui siera manifestato il guasto (10 aprile, 20 aprile e 27 aprile 2009) ilveicolo era stato trasportato presso centri di assistenza autorizzati AlfaRomeo, ove era stato compilato un modello con la specificazione deidati dell’autofficina autorizzata e di quelli della venditrice Paradisos.r.l., aggiungono che ne era stata data altresì comunicazione alNumero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026Servizio Clienti Alfa Romeo, sostenendo che tale comunicazione doveva«ritenersi idonea a soddisfare i requisiti e la finalità della denunciaprevista dall’art. dall’art. 132 comma 2 cod. cons.».I ricorrenti, inoltre, evidenziano, che, in seguito all’ulterioremanifestazione del guasto (in data 16 giugno 2009) il veicolo era statotrasferito presso l’autofficina autorizzata della Concessionaria Paradisos.r.l. di Lamezia Terme, ove era rimasta ricoverata per ben dieci giornie che, nella circostanza, la società venditrice aveva riconosciuto ildifetto di conformità del veicolo al contratto stipulato.Concludono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice delmerito, essi avrebbero debitamente assolto l’onere di denuncia previstodalla norma speciale contenuta nel Codice del consumo, nonché quellodi darne la dimostrazione in giudizio, previsto dalla norma generale dicui all’art.2697 cod. civ..B.2.

Con il secondo motivo viene denunciata «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – inrelazione al combinato disposto degli artt. 130 – 132 comma 2 d.l.gvo9 settembre 2006 n. 205 con l’art. 1492 c.c. Decorrenza termine perdenuncia vizio».La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui non avrebbefatto decorrere il termine per la denuncia, ex art. 132 comma 2 delCodice del consumo, dal momento in cui gli appellanti avevanoacquisito l’effettiva consapevolezza del difetto di conformità; momentoda collocarsi alla data del terzo guasto, manifestatosi il 27 aprile 2009.I ricorrenti, dopo aver rammentato che il veicolo aveva manifestatoi vizi che ne avevano determinato l’arresto in ben tre occasioni (10aprile, 20 aprile e 27 aprile 2009), reputano che solo a seguitodell’ultimo episodio avrebbe potuto ritenersi acquisita, da parte loro, lapiena consapevolezza che il bene era inidoneo all’uso cui era destinato;pertanto, quand’anche si fosse attribuito rilievo, ai fini della denunciao del riconoscimento del vizio, soltanto al ricovero dell’autovetturaNumero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026nell’officina autorizzata della società venditrice (avvenuto il 19 giugno2009), non avrebbe potuto ritenersi decorso il termine di due mesiprevisto dall’art. 132 del Codice del consumo vigente ratione temporis.B.2.1.

Il ricorso ordinario, che deve esaminarsi ai fini della faserescissoria, è inammissibile.Come si è sopra veduto, la Corte d’appello ha posto a fondamentodel rigetto della domanda proposta da Roberto Ferraro e Marise Bruscadue distinte rationes decidendi: da un lato, la mancata dimostrazionedella tempestiva osservanza dell’onere previsto dall’art. 132 del Codicedel consumo, avente ad oggetto la denuncia alla società venditrice deidifetti di conformità riscontrati sul veicolo acquistato entro il termine didue mesi dalla data della loro scoperta; dall’altro lato, la mancatadimostrazione, anche alla luce dell’intervallo temporale di quasi dueanni intercorso tra la vendita della vettura e la manifestazione deiguasti, nonché delle molte migliaia di chilometri percorse dal veicolo,che il cattivo funzionamento del filtro antiparticolato fosse un vizioirreversibile o comunque tale da comportare la fondatezza delladomanda di risoluzione del contratto di compravendita.Poiché i motivi di ricorso per cassazione censurano soltanto laprima delle due rationes decidendi (entrambi criticando, sia pure perragioni diverse, la sentenza impugnata nella parte in cui ha accoltol’eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata tempestivadenuncia dei vizi), essi devono essere dichiarati inammissibili, inapplicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato,secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata ingiudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre innessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 7/11/2005, n.Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/202621490;

Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815;Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).In definitiva, il ricorso proposto da Roberto Ferraro e Marise Brusca,per la cassazione della sentenza 24 settembre 2019, n. 1800 dellaCorte d’appello di Catanzaro, va dichiarato inammissibile.C. Le spese del giudizio di legittimità nella sua intera articolazione,cioè sia quanto al giudizio che ha portato alla pronuncia dell’ordinanzaqui impugnata, sia quanto alla presente duplice fase del giudizio direvocazione, seguono la soccombenza, che, secondo il criterio divalutazione dell’esito finale della lite in questo grado, è comunqueriferibile ai ricorrenti.

Le spese vengono liquidate come da dispositivo.D. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte, provvedendo sulla fase rescindente, accoglie il ricorso perrevocazione e revoca l’ordinanza impugnata; provvedendo in sederescissoria, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto daRoberto Ferraro e Marise Brusca avverso la sentenza 24 settembre2019, n. 1800 della Corte d’appello di Catanzaro.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle particontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, perciascuna di esse, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Numero registro generale 181/2025Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 8675/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio FRASCA