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Ordinanza — n. 8659/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rules consumer protection forum applies to guarantor's heirs, transferring jurisdiction to consumer's residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8659/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the territorial jurisdiction of the Naples Tribunal competent over a guarantee dispute involving the heirs of a deceased consumer. The heirs argued that the original consumer's death extinguished consumer status, but the court held that consumer protection rules apply impersonally to all heirs. Consequently, the lower court's decision transferring the case to Naples was upheld, and the appellant was ordered to pay the costs of the jurisdictional ruling.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005; The death of a consumer does not terminate the consumer relationship, and the protective regime applies impersonally to all heirs, thereby maintaining the consumer's exclusive forum for jurisdictional purposes.

Parole chiave

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consumer protection forum guarantee succession territorial jurisdiction heirs of consumer impersonal application trasmissione per incompetenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11084 del 1993
Cass. n. 4801 del 2000
Cass. n. 18579 del 2018
Cass. 28162 del 2019
n.18579 del 2018 e Cass. 28162 del 2019, non mass.;cfr.
Cass., Sez. Un., n. 11532 del 2009
Cass., Sez. Un., n. 6001 del 2021
Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020
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Testo completo

i”, OttaviaCaselli; rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Giuseppino, in virtùdi procura speciale allegata; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controAngela Rotolo e Gennaro Rotolo, quali eredi di Adriana Di Palo;rappresentati e difesi dall’Avv. Bruno Vellone, in virtù di procura incalce alla scrittura difensiva; con domiciliazione digitale ex lege;-resistenti-avverso la sentenza n.205/2025 del Tribunale di Biella, pubblicata il 24giugno 2025;Numero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16gennaio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba, la quale hachiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria della competenza delTribunale di Napoli.Rilevato che:1. con decreto del 2 settembre 2015, il Tribunale di Biella, inaccoglimento del ricorso monitorio di Banca Sella s.p.a., ingiunse adAngela e Gennaro Rotolo, quali eredi di Adriana Di Palo, di pagareall’istituto di credito la somma di Euro 22.482,72, oltre interessi espese, in ragione della fideiussione omnibus prestata dalla loro dantecausa, per l’importo massimo di Euro 96.000, a garanziadell’adempimento delle obbligazioni assunte, in confronto dello stessoistituto, dalla società Equipe Car Rappresentanze s.a.s. di RenatoGuadieri C., dichiara fallita il 2 luglio precedente;gli ingiunti opposero il provvedimento, sollevando, in viapregiudiziale di rito, l’eccezione di incompetenza territoriale del giudiceadìto, sul presupposto che fosse inderogabilmente competente ilTribunale di Napoli (luogo in cui essi risiedevano) quale foro delconsumatore;2. con sentenza 24 giugno 2025, n. 205, in accoglimentodell’eccezione, il Tribunale di Biella ha dichiarato la propriaincompetenza, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha rimesso le partidinanzi al Tribunale di Napoli, ufficio giudiziario dichiarato competente;il giudice piemontese ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- poiché il rapporto fideiussorio non si estingue con la morte delgarante, la fideiussione stipulata da Adriana Di Palo si era trasferita incapo ai suoi eredi, Gennaro e Angela Rotolo, che erano subentrati nelmedesimo rapporto con gli stessi diritti e gli stessi doveri della lorodante causa;Numero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026II- la soluzione della questione se tali soggetti, quali garanti deldebito assunto dalla società Equipe Car Rappresentanze s.a.s. verso labanca, assumessero la qualità di consumatori, con conseguentepossibilità di avvalersi del relativo foro, presupponeva che fossepreventivamente accertato se tale qualità competesse o meno allaoriginaria fideiubente, di cui essi erano successori a titolo universale:ciò, in ossequio all’orientamento di legittimità secondo il quale, in temadi contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest’ultimo– ai fini della determinazione della competenza per territorio – sitrasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né ilrapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela adesso correlato, talché, in caso di morte del consumatore, il relativo forodi cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deveessere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio deisuccessori universali del defunto (è stata citata Cass. n. 18579 del2018),III- la qualità di consumatore della sig.ra Adriana Di Palo dovevaaffermarsi alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale – prevalso aseguito delle pronunce del 19 novembre 2015 (in causa C-74/15) e del14 settembre 2016 (in causa C-534/15) della Corte di Giustizia UE – ilquale, ai fini dell’attribuzione, o meno, della qualità di consumatore allapersona fisica che abbia prestato fideiussione a garanzia di un debitodi un soggetto non avente tale qualità, aveva abbandonato ilriferimento al criterio fondato sulla natura dell’obbligazione garantita,per assumere il diverso criterio funzionale che impone di distingueresecondo che il garante abbia agito nell’ambito della sua attivitàprofessionale o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano alsoggetto garantito, oppure abbia agito per scopi di natura privata;IV- nella fattispecie, non vi era alcuna evidenza che la sig.ra DiPalo avesse rilasciato la fideiussione omnibus nell’ambito della suaNumero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026società garantita, sicché essa aveva assunto la qualità di consumatoree la conseguente possibilità di avvalersi, ai fini della competenza perterritorio, del relativo foro;3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenzaBanca Sella s.p.a., sulla base di un articolato motivo, in cui sonodistinguibili tre distinte, ancorché connesse, censure;hanno resistito con un’unica scrittura difensiva, ex art.47, ultimocomma, cod. proc. civ., Angela e Gennaro Rotolo;il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso e la declaratoria della competenza del Tribunale diNapoli;la società ricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1. con una prima censura, la sentenza impugnata è criticata peravere riconosciuto la qualità di consumatore ad Adriana Di Palo e, perconseguenza, ai suoi eredi, Angela e Gennaro Rotolo;con specifico riguardo ad Adriana Di Palo, la banca ricorrentededuce che essa aveva rilasciato fideiussioni a garanzia sia dei debitidella Equipe Car Rappresentanze s.a.s. (nella cui compagine socialefigurava il figlio Gennaro Rotolo) sia dei debiti di altra società, la E.F.Corporation s.r.l., nella cui compagine figuravano sia Gennaro cheAngela Rotolo (quest’ultima anche quale amministratrice), i quali, tral’altro, avevano a loro volta prestato fideiussione per tale società;doveva, dunque, ritenersi che la sig.ra Di Palo non avesse agito perscopi personali di natura privata, bensì per finalità economiche eimprenditoriali condivise coi figli, ciò emergendo con evidenza dallacircostanza che essa, pur senza formale inserimento nella compaginesocietaria, aveva peraltro prestato ripetute garanzie a favore di piùsocietà, partecipate o amministrate dai figli, nonché dalla comunanzadi interessi economici e familiari e dal coordinamento e dallacontestualità delle fideiussioni;Numero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026con riguardo agli eredi della fideiubente, l’istituto di creditoricorrente osserva che Gennaro Rotolo, oltre che essere socio dellafallita Equipe Car Rappresentanze s.a.s. e della E.F.

Corporation s.r.l.,avrebbe tale qualità anche in relazione ad altre due compaginisocietarie; a sua volta Angela Rotolo sarebbe amministratrice unica elegale rappresentante, oltre che socia al 70%, della E.F. Corporations.r.l., nonché socia accomandante di altra società;con una seconda censura, la sentenza impugnata è criticata peravere affermato la trasmissibilità della qualità di consumatore,accertata in capo ad Adriana Di Palo, ai suoi eredi;la società ricorrente deduce che, per effetto dell’accettazionedell’eredità, si sarebbe avuta una successione nei rapporti patrimonialisoltanto avrebbe potuto vantare – in thesi - la qualità soggettiva diconsumatore, qualità non trasmissibile iure hereditatis;ai fini dell’attribuzione, o meno, di tale qualità ad Angela e GennaroRotolo avrebbe quindi dovuto guardarsi, non già alla loro posizione dieredi della sig.ra Di Palo, bensì alla posizione concreta da loro assuntasul piano professionale, la valutazione della quale avrebbe dovutoindurre a negare l’applicabilità nei loro confronti della tutelaconsumeristica, avuto riguardo ai ruoli societari attivi ricoperti, allapluralità di partecipazioni societarie e ai collegamenti funzionali tra lesocietà per le quali le diverse fideiussioni erano state rilasciate;con una terza censura, infine, la sentenza impugnata è criticata pernon avere tenuto conto della «finalità professionale della garanzia».La banca ricorrente osserva che la sig.ra Di Palo, pur nonrivestendo formalmente ruoli societari (socia, amministratrice, legalerappresentante), aveva comunque prestato garanzie fideiussorie infavore di due società – Equipe Car rappresentanze s.r.l. e E.F.Corporation s.r.l.

– entrambe riconducibili ai suoi figli, presenti nellecompagini sociali quali soci e amministratori, con ciò evidenziando unNumero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026coinvolgimento, sia pure indiretto, nell’attività imprenditoriale oprofessionale;2. il ricorso, nelle diverse censure in cui si articola, è infondato;2.1. vanno anzitutto esaminate quelle (in particolare la prima e laterza) con cui la sentenza impugnata è criticata per avere apprezzatola qualità di consumatore della originaria fideiubente, Adriana Di Palo;in proposito, l’incensurabilità di tale apprezzamento – e, perconseguenza, l’infondatezza delle doglianze formulate, al riguardo,dalla banca ricorrente – deriva da ciò, che, come osservato dalProcuratore Generale, il Tribunale di Biella si è correttamenteconformato al prevalso orientamento di legittimità, il quale, sulla sciadella giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), aifini della determinazione della qualità di consumatore in capo ad unapersona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni diuna società commerciale, reputa che assuma rilievo, non già la naturadell’obbligazione garantita, bensì le finalità che hanno informato l’agiredel garante, ovverosia se egli abbia agito nell’ambito della sua attivitàprofessionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano allasocietà garantita (quali l’amministrazione di quest’ultima o unapartecipazione non trascurabile al suo capitale sociale), oppure abbiaagito per scopi di natura privata;ciò, in quanto il parametro identificativo della qualità diconsumatore non si colloca nell’obbligazione in sé che il garante,quantunque socio, assume nei confronti del creditore della societàgarantita (secondo un metro di giudizio adottato da un risalenteindirizzo poi abbandonato, in quanto ritenuto non conforme al dirittocomunitario), ma va individuato, funzionalmente, in relazione alle partidel contratto di garanzia, dando rilievo all’entità della partecipazione alcapitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della societàNumero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026garantita assunta dal fideiussore (Cass. n.32225 del 2018;

Cass. n.742 del 2020; Cass. n.1666 del 2020; Cass. n.27618 del 2020);tale orientamento ha trovato l’autorevole avallo delle Sezioni Unite(Cass., Sez. Un., n.5868 del 2023), le quali hanno statuito che, allastregua della giurisprudenza unionale, i requisiti soggettivi perl’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutaticon riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senzaconsiderare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersiconsumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo unapropria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuliil contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso chela prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo ditale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento(cc.dd. atti strumentali in senso proprio); nell’affermare questoprincipio, il massimo consesso di questa Corte ha osservato – conriguardo alla specifica fattispecie al suo esame, ma con respirodogmatico generale – che, nell’ipotesi in cui un libero professionistaabbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una societàcommerciale (pur al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimielementi indiziari), occorre pur sempre accertare se la prestazione dellagaranzia rientri nell’attività professionale del garante, o vi sianocollegamenti funzionali che lo leghino alla garantita, oppure se egliabbia agito per scopi di natura privata, non potendosi necessariamenteconsiderare il fideiussore alla stregua di un “professionista di riflesso”,rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplinaconsumeristica;nella fattispecie in esame, il Tribunale di Biella ha escluso cheAdriana Di Palo avesse prestato la garanzia nell’ambito dellosvolgimento di una propria attività professionale o sulla base dicollegamenti funzionali che la legavano alla Equipe Car Rappresentanzes.a.s.; tale apprezzamento, oltreché fondato – come si è veduto – suNumero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026corrette premesse in iure, trova conferma, de facto, nelle stesse attualiallegazioni della società ricorrente, la quale ha dedotto la sussistenzadi un rapporto societario con la Equipe Car Rappresentanze s.a.s.soltanto in relazione a Gennaro Rotolo (mentre Angela Rotolo sarebbesocia e amministratrice di altra società, pur collegata a quellagarantita), senza peraltro dedurre la sussistenza di una partecipazionealla compagine sociale della originaria fideiubente e, men che meno,l’assunzione, da parte sua, di incarichi di amministrazione;l’incontroversa circostanza che Adriana Di Palo, non solo nonavesse né compiti amministrativi, né una partecipazione nontrascurabile al capitale della società garantita (il che già sarebbesufficiente per eluderne la qualità di professionista in relazione allafattispecie in esame), ma neppure fosse partecipe in alcun modo dellacompagine sociale, ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere chela prestazione della fideiussione non costituisse atto espressivo disvolgimento, ma rispondesse ad una finalità di natura privata, del restodesumibile anche dal rapporto familiare intercorrente tra la fideiubentee i membri della compagine sociale;2.2. accertata la correttezza del riconoscimento della qualità diconsumatore alla sig.ra Adriana Di Palo, del pari infondata è la censura(la seconda) con cui la sentenza impugnata è criticata per averereputato tale qualità trasmissibile ai suoi eredi, Angela e GennaroRotolo;è d’uopo, in proposito, rammentare – in conformità con quanto,anche sotto tale profilo, correttamente osservato dal ProcuratoreGenerale – che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il duplice principio per cui, da un lato, la morte del fideiussorenon estingue la fideiussione, che si tramette agli eredi, i qualisubentrano nel rapporto con gli stessi obblighi e poteri del defunto, dicui condividono la posizione giuridica e la relativa tutela (Cass. n.Numero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/202611084 del 1993 e Cass. n.4801 del 2000); dall’altro lato, la morte delconsumatore non fa di per sé venire meno il rapporto di consumo (e ilregime posto a tutela di esso), che si trasmette impersonalmente neiconfronti di tutti gli eredi, ai quali resta dunque applicabile la disciplinadi garanzia prevista dalle norme che costituiscono il detto regime ditutela (Cass. n.18579 del 2018 e Cass. 28162 del 2019, non mass.;cfr. anche Cass., Sez.

Un., n.11532 del 2009 e Cass., Sez. Un., n. 6001del 2021, in motivazione);3. l’accertamento della qualità di consumatore in capo ad AdrianaDi Paolo impone dunque di ritenere applicabile la disciplina, ancheprocessuale, posta a tutela di tale qualità, altresì ad Angela e GennaroRotolo, i quali, in quanto destinatari della domanda monitoria perl’adempimento, in qualità di eredi, dell’obbligazione di garanzia assuntadalla loro dante causa, ben potevano avvalersi, ai fini della competenzaterritoriale, del foro previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs.n. 206 del 2005;poiché non è controverso che al momento della domanda monitoriaAngela e Gennaro Rotolo, eredi del consumatore Adriana Di Palo,fossero residenti a Napoli, va dichiarata la competenza del Tribunalepartenopeo;le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., n.4315del 2020). P.Q.MNumero registro generale 16983/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 8659/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e fissa alleparti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente ordinanza per la riassunzione del giudizio;condanna la società ricorrente a rimborsare ai resistenti le spesedel regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati inEuro 200,00, spese forfetarie e accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca