Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8655/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to failure to challenge the court's independent reasoning on simulated price.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8655/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to challenge the lower court's independent reasoning regarding the simulated price of the contract. The lower court rejected the claim for the remaining credit of Luciano Pampano based on the principle that all parties to the transaction, even if not formally present, participated substantively through Pampano's representative. Since the first and second grounds for the lower court's decision were distinct and sufficient on their own, the appellants' omission to attack the reasoning on the simulated price rendered the entire appeal devoid of legal interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; When a judgment is supported by multiple distinct and autonomous reasons, each sufficient to justify the decision, a challenge to one reason renders the challenge to another inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of legal interest autonomous reasoning simulated price inadmissible appeal distinct grounds vendita a rate modalità di vendita vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1417 cod. civ
(escludendo, invece, la ricorrenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 1417 cod. civ.), la deposizione testimonialeresa da Eros Amatucci e dal di lui padre, Giuseppe Amatucci.
art. 1375 cod. civ
art. 96 cod. proc. civ
civ., ciò dicui costituirebbe riscontro la stessa condotta processuale deimedesimi, non a caso condannati dal primo giudice a normadell’art. 96 cod.
art. 2722 cod. civ
art. 115 cod. proc. civ
– “violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 115 cod.
art. 1350 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752
Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119
9752, Rv.643802-01; Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv.658607-02).8.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

d. 28/10/2025l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentati e difesi dall’Avvocato Pierluigi ACCIACCAFERRI; Adunanza camerale- ricorrenti -controPAMPANO LUCIANO, FABIANI ANNA RITA;- intimati -Avverso la sentenza n. 416/2020, della Corte d’appello di Ancona,depositata in data 03/03/2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del28/10/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.Numero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/20261.

Rolando, Roberto e Renzo Carradori, e con essi ClaraGiovannozzi, ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazionedella sentenza n. 416/20, del 3 marzo 2020, della Corte d’appellodi Ancona, che – respingendone il gravame avverso la sentenzan. 138/15, del 29 gennaio 2015, del Tribunale di Ascoli Piceno –ha confermato, per quanto qui ancora d’interesse, che il creditovantato da Luciano Pampano nei confronti degli odierni ricorrentiammonta a € 55.125,86, oltre € 8.281,83 per spese dallo stessosostenute.2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti cheLuciano Pampano e la di lui moglie, Anna Rita Fabiani, ebbero aconvenire in giudizio Rolando Carradori e Clara Giovannozzi,deducendo di aver acquistato dai medesimi, nonché da Roberto eRenzo Carradori (successivamente costituitisi in giudizio, all’esitodi orine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti), idiritti di proprietà e di usufrutto, per la quota di un sesto, di unfabbricato sito in Ascoli Piceno, in via Tranquilli 52, in forza discrittura privata del 20 dicembre 1990.

Lamentando che partedell’immobile – un appartamento posto al primo piano, conannesso fondaco – risultava ancora detenuto, illegittimamente,dai predetti Rolando Carradori e Clara Giovannozzi, gli attori nechiedevano il rilascio, oltre al risarcimento del danno da abusivaoccupazione.I convenuti (e, al loro pari, gli intervenuti in giudizio), oltre aresistere all’avversaria domanda, chiedevano accertarsi, in via diriconvenzione, la nullità della vendita, per violazione dell’art. 2744cod. civ., producendo all’uopo una controdichiarazione, datata 24febbraio 1992, apposta in calce alla scrittura privata suddetta,dalla quale risultava che la pretesa vendita aveva, in realtà, loNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026scopo di garantire un credito di Luciano Pampano, del qualechiedevano anche accertarsi l’importo residuo.A seguito di tale iniziativa, gli attori rinunciavano alladomanda di risarcimento dei danni e chiedevano, in viasubordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dellariconvenzionale, la condanna dei convenuti al pagamento delcredito suddetto.Istruita la causa anche attraverso l’esame di alcuni testi el’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio contabile, il giudicedi prime cure, rigettata la domanda principale, ritenutainammissibile quella subordinata in quanto tardiva, inaccoglimento, invece, della riconvenzionale, oltre a dichiarare lanullità della vendita per la denunciata violazione del divieto delpatto commissorio, accertava che il credito di Luciano Pampanoverso i convenuti e terzi chiamati – nascente da un mutuoconcesso loro per l’importo di £ 95.000.000 – ammontava a €55.125,86, oltre € 8.281,83 per spese.Avverso quest’ultima statuizione esperivano gravame i giàconvenuti e terzi chiamati, lamentando che l’adito Tribunalepiceno aveva ritenuto erroneamente inutilizzabile, ex art. 2722cod. civ. (escludendo, invece, la ricorrenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 1417 cod. civ.), la deposizione testimonialeresa da Eros Amatucci e dal di lui padre, Giuseppe Amatucci.

Latestimonianza, infatti, comprovava che l’acquisto di una porzionedello stesso fabbricato di via Tranquilli 52 – in forza di contrattointervenuto il 6 ottobre 2000 tra i coniugi Pampano-Fabiani edEros Amatucci – era avvenuta per un prezzo, che LucianoPampano aveva incassato a parziale estinzione del creditonascente dal suddetto contratto di mutuo, pari a £ 120.000.00 enon a £ 50.000.000, come simulatamente dichiarato.In particolare, l’appello censurava la decisione del primogiudice per aver omesso di considerare che la suddetta domandaNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026riconvenzionale (avente ad oggetto l’accertamentodell’ammontare dell’eventuale credito residuo di LucianoPampano, in relazione al mutuo di £ 95.000.000) ricomprendesse,implicitamente, anche la richiesta di accertamento dellasimulazione del prezzo della compravendita intervenuta, il 6ottobre 2000, tra il medesimo Luciano Pampano ed ErosAmatucci.Il gravame veniva, però, respinto dal giudice d’appello,3.

Avverso la sentenza della Corte dorica hanno propostoricorso per cassazione Rolando, Roberto e Renzo Carradori,nonché Clara Giovannozzi, sulla base – come detto – di sei motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – “omessa motivazione della sentenza sul punto incui il giudice considera «parti della simulazione» gli odierniricorrenti e non terzi”.Viene censurata la sentenza per aver escluso la possibilità diapplicare l’art. 1417 cod. civ. (che consente, ai terzi, di fornire laprova della simulazione negoziale anche per testi), ritenendo cheessi ricorrenti fossero, in realtà, “parti” del contratto con cuiLuciano Pampano, il 6 ottobre 2000, ebbe a trasferire a ErosAmatucci una porzione del fabbricato di via Tranquilli 52, al prezzosimulato di £ 50.000.000, mentre era, in realtà, di £ 120.000.000,somma, quest’ultima, destinata ad estinguere il credito delPampano nascente dal mutuo concesso ai medesimi ricorrenti.In particolare, l’affermazione del giudice d’appello secondo cuiessi non possono “assumere la qualifica di «terzi» in quanto aperfetta conoscenza delle condizioni contrattuali, compresol’ammontare del prezzo a cui vendere il bene immobile, per averledecise di comune accordo con il Pampano”, non espliciterebbe leragioni del “decisum”, donde il vizio di motivazione apparente cheNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026inficerebbe la sentenza impugnata, vizio sussistente anche nelcaso in cui essa non espliciti il ragionamento alla base delladecisione adottata.3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ. – “omessa motivazione circa un fatto decisivodella controversia”, con conseguente “compromissione del dirittodi difesa” e “violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1417 e 2722cod. civ.”.Si assume la ricorrenza di una carenza motivazionale nellasentenza impugnata là dove “non utilizza ingiustamente la provatestimoniale sia dell’acquirente Amatucci Eros che del di lui padreAmatucci Giuseppe che rispettivamente chiarivano i reali terminie le reali condizioni della compravendita intervenuta con i coniugiPampano-Fabiani”, ovvero per la somma di £. 120.000.000 e nonquella simulata, indicata nell’atto pubblico del 6 ottobre 2000, di£. 50.000.000.Richiamano, al riguardo, i ricorrenti il principio – enunciato inpassato da questa Corte – secondo cui “il vizio di motivazione peromessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puòessere denunciato per cassazione nel caso in cui essa abbiadeterminato l’omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonesaminata (nel caso in esame non utilizzata) in concreto siaidonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» venga atrovarsi priva di fondamento”.Numero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/20263.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 1417 cod. civ.”.Ribadiscono gli odierni ricorrenti di aver simulatamentetrasferito ai coniugi Pampano-Fabiani, con la scrittura privata del20 dicembre 1990, i diritti di proprietà e di usufrutto sull’immobiledi via Tranquilli 52, al solo scopo di garantire il credito vantato neiloro confronti da Luciano Pampano, che si impegnavano asoddisfare entro il 31 dicembre 1992, nel qual caso la vendita nonavrebbe avuto più alcuna validità tra le parti.

L’impossibilità,tuttavia, di rispettare il termine suddetto fece sì che gli odierniricorrenti “acconsentissero, al fine della quantomeno parzialeestinzione del mutuo, alla vendita di un solo immobile oggettodelta scrittura summenzionata, al prezzo di £ 120.000.000”,ovvero quello poi acquistato da Eros Amatucci. Essi, pertanto,avrebbero conferito – ancorché solo verbalmente – ai coniugiPampano-Fabiani un mandato, senza rappresentanza, aprocedere alla vendita del bene suddetto, ma ciò per il prezzo di£ 120.000.000 (come risulta dalla testimonianza di Eros eGiuseppe Amatucci) e non di £ 50.000.000, come simulatamenterisultante dal contratto poi concluso il 6 ottobre 2000.La condotta dei mandatari, dunque, si è caratterizzata per laviolazione dell’obbligo di buona fede ex art. 1375 cod. civ., ciò dicui costituirebbe riscontro la stessa condotta processuale deimedesimi, non a caso condannati dal primo giudice a normadell’art. 96 cod. proc. civ.Ciò detto, in assenza di un documento scritto che attestassel’esistenza di tale mandato, ambo i giudici di merito – come, delresto, aveva ritenuto il magistrato in origine designato per latrattazione del primo grado di giudizio, che aveva ammesso laprova testimoniale degli Amatucci – avrebbero dovuto utilizzarela deposizione resa dai medesimi, non ritenendola preclusaNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026dall’art. 2722 cod. civ., ma facendo piuttosto applicazione dell’art.1417 cod. civ., stante la qualità di “terzi” che gli odierni ricorrentiribadiscono di rivestire rispetto all’accordo simulatorio intervenutotra i coniugi Pampano-Fabiani ed Eros Amatucci.3.4.

Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.”.Assumono i ricorrenti che i coniugi Pampano-Fabiani nonebbero a contestare con immediatezza, ovvero nella primaudienza successiva alla costituzione in giudizio degli alloraconvenuti (come attesta il verbale della stessa, riprodotto inricorso), l’affermazione contenuta nella loro comparsa di risposta,secondo cu il prezzo effettivamente corrisposto per l’acquistoimmobiliare realizzato da Eros Amatucci era pari a £ 120.000.000;di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto trarre dalla“non contestazione” l’effetto suo proprio, cioè la “relevatio abonere probandi”, ritenendo così dimostrata la circostanza.3.5.

Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – “contraddittorietà della motivazione dellasentenza circa la qualificazione di «parti» degli odierni ricorrenti”.Per “scrupolo defensionale” gli odierni ricorrenti – qualoraquesta Corte ritenesse di escludere il vizio di motivazioneapparente, prospettato con il primo motivo di ricorso – denunciala contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenzaimpugnata. Nella stessa, infatti, si legge che “sono da ritenersiterzi tutti coloro che siano rimasti completamente estranei all’attosimulato, che abbiano un legittimo interesse a chiarire quanto conl’atto si sia voluto veramente compiere e che, infine, non abbianoavuto scienza della simulazione al momento in cui il loro diritto fuacquistato o la legittima aspettativa è sorta”.Numero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tali parole, tuttavia, se “lette alla luce di una correttavalutazione ed interpretazione del materiale istruttorio raccolto inprimo grado”, avrebbero dovuto, “con un l’uso di un correttosillogismo giuridico”, portare a “riconoscere la qualità di terzi incapo agli odierni ricorrenti”.

E ciò perché “essi sono rimasticompletamente estranei all’atto simulato: non erano presenti almomento della stipulazione; le parti della compravendita eranosoltanto Pampano-Fabiani e Amatucci Eros; ancora, gli odierniricorrenti avevano un legittimo interesse a chiarire il vero prezzopagato da quest’ultimo acquirente nelle mani dei venditori proprioal fine di scomputare la stessa somma dal debito a suo tempocontratto con gli stessi; ed infine, i ricorrenti non hanno avutoscienza della simulazione relativa al prezzo”, comecomproverebbe il loro comportamento processuale.3.6.

Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto in relazione agli artt. 1350 e 1705 cod. civ.”.Inquadrato il rapporto tra gli odierni ricorrenti e i coniugiPampano-Fabiani, in relazione al contratto da essi stipulato conEros Amatucci, quale mandato senza rappresentanza, “lo stessoè da considerarsi inesorabilmente nullo in quanto carente dellaforma scritta ad substantiam”, giacché “avente ad oggetto iltrasferimento di diritti reali di cui all’art. 1350 cod. civ.”, sicchétale nullità “determina l’assoluta estraneità degli odierni ricorrentiall’atto pubblico posto in essere dai coniugi Pampano-Fabiani”,donde la loro qualità di terzi.4.

Sono rimasti solo intimati Luciano Pampano e Anna RitaNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Il ricorso è inammissibile.7.1. Nell’esaminarlo, infatti, occorre muovere dalla premessache il primo giudice – in base a quanto si legge nella sentenzad’appello oggi impugnata (cfr. pag. 5) – aveva “escluso chedall’esame della domanda riconvenzionale risulti implicita larichiesta di simulazione del prezzo del contratto dicompravendita”, tanto da avere “motivato l’inammissibilità dellaprova argomentando che «i testimoni erano chiamati a risponderesu patti contrari al contenuto dell’atto pubblico di vendita, per loronatura, coevi o anteriori allo stesso e ciò in spregio a quantoprevisto dall’art 2722 cod. civ.”.Ciò detto, la Corte territoriale (sempre a pag.

5) dichiara di“condividere il ragionamento seguito dal Tribunale in quantocongruamente e logicamente motivato”, salvo osservare,aggiuntivamente, essere “ininfluenti le doglianze della difesaappellante, che intende ricollegare la dichiarata inammissibilitàdella prova all’asserita mancanza di valutazione in merito allasussistenza di un’implicita connessione tra la domanda disimulazione del prezzo di vendita effettivamente incassato equella di accertamento dell’ammontare dell’eventuale creditoresiduo” del Pampano. E ciò perché, “nel caso negoziale di specie,ai fini della prova del simulato prezzo, assumono la qualità di«parti» e non di «terzi» tutti gli odierni appellanti che, pur se nonNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026hanno formalmente preso parte all’atto pubblico con l’Amatucci,hanno tuttavia sostanzialmente partecipato alla sua conclusionetramite l’interposta persona del Pampano”.Orbene, visto che questa seconda “ratio decidendi” – vale adire, l’impossibilità di utilizzare, comunque, la prova per qualità di“parte” del contratto, rivestita dagli allora appellanti e odierniricorrenti – “coesiste”, senza “assorbirla, o meglio, sostituirla, conquella già espressa dal primo giudice e “condivisa” dal secondo(ovvero, che nella domanda riconvenzionale di accertamento delcredito del Pampano non potesse ritenersi “implicita” quella voltaad accertare il carattere simulato del prezzo del contratto dicompravendita concluso il 6 ottobre 2020 dal medesimo, e dalladi lui moglie, con Eros Amatucci), il ricorso risulta inammissibile,perché nessuno dei motivi censura tale “ratio”.Deve, invero, darsi qui seguito al principio secondo cui,quando la sentenza impugnata “sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamentee logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, perdifetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, innessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza”(tra le molte, Cass.

Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv.643802-01; Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv.658607-02).8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati i coniugiPampano-Fabiani.9. A carico dei ricorrenti, stante la declaratoria diinammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreNumero registro generale 4930/2021Numero sezionale 4176/2025Numero di raccolta generale 8655/2026Data pubblicazione 07/04/2026importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO