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Ordinanza — n. 8635/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to provide supporting documents for procedural objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8635/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the specific documents required to substantiate their procedural complaints. Although the appellant argued that the lower court's report on judicial searches was too generic, they did not include the underlying census certificate or other evidence referenced in their request. Consequently, the court could not evaluate the validity of the objections and dismissed the appeal without merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: The court cannot assess the admissibility of procedural objections if the appellant fails to provide the specific documents necessary to verify the factual basis of their claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural objection missing documents judicial search report census certificate art 366 cpc burden of proof

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026omettendo di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame circa l’assenza dellaconcreta indicazione delle ricerche effettivamente disposte in loco.2.1 - Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 143 c.p.c.
Inoltre, risulta errato anche il suo presupposto,ossia la ritenuta ritualità della notifica della citazione di primo grado, atteso chela Corte d’appello ha ritenuto esaustiva l’indicazione dele “vane ricerche”effettuate ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
n.q., mentre nulla va disposto neirapporti con Rosa Maria Caiazza, che non ha svolto difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 619 c.p
Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c.
art. 702 bis c.p
Fino 2 introdusse cosìil giudizio di merito.dell’esecuzione - avviò procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
art. 485 c.c
“al fine di accertare e dichiarareai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c.
art. 327 c.p
Rilevò in particolare il giudice d’appello che ilgravame principale era stato proposto (con atto notificato il 7.12.2022) oltre iltermine previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 281-sexies c.p
art. 143 c.p
Inoltre, risulta errato anche il suo presupposto,ossia la ritenuta ritualità della notifica della citazione di primo grado, atteso chela Corte d’appello ha ritenuto esaustiva l’indicazione dele “vane ricerche”effettuate ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17649/2025

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Testo completo

ratrice speciale di FINO 2 SECURITISATION s.r.l., rappresentatae difesa dall’avv. Carmine Picone, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e controCAIAZZA ROSA MARIA- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7328/2023 pubblicata il14.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. Salvatore Saija.Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. - depositato in data 13.12.2019dinanzi al Tribunale di Civitavecchia nella procedura esecutiva immobiliareR.G.E. n. 287/2018 promossa da Fino 2 Securitisation s.r.l. (in seguito anchesolo “Fino 2”), per il tramite della mandataria doValue s.p.a., relativa apignoramento della quota di 1/3 indiviso del bene sito in Santa Marinella in dannodi Gennaro Alessandro Toscano, allo stesso pervenuta per successione del padreAntonio Toscano - Rosa Maria Caiazza chiese al giudice dell’esecuzione diestinguere la procedura stessa “in ragione della rinuncia all’eredità effettuata dalsig.

Toscano Gennaro Alessandro ed in quanto la prova della continuità delletrascrizioni sull’immobile subastato è stata fornita sulla base di una denuncia disuccessione e ciò in palese spregio dell’orientamento del supremo Collegio”. Inparticolare, dedusse l’opponente che Gennaro Alessandro Toscano,effettivamente chiamato all’eredità del padre, vi aveva rinunciato con attonotarile il 20.07.2016.Costituitosi il contraddittorio con il creditore procedente, il giudicedell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione della procedura, ma il Collegio,accogliendo il reclamo proposto dall’opponente, la dispose.

Fino 2 introdusse cosìil giudizio di merito.dell’esecuzione - avviò procedimento ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunaledi Civitavecchia, iscritto al N. 1019/2020 R.G. “al fine di accertare e dichiarareai sensi e per gli effetti dell’art. 485 c.c. l’avvenuta accettazione ope legis, ovveroNumero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026in subordine tacita ex art. 476 c.c, da parte del Signor Gennaro AlessandroTOSCANO dell’eredità relitta dal Sig.

Antonio TOSCANO”.All’udienza del 21.10.2020, il giudice dichiarò la contumacia di GennaroAlessandro Toscano, fissando, previa ammissione della relativa prova richiestadalla Fino 2, l’udienza del 7.04.2021 per l’interrogatorio formale del convenuto.Successivamente, disposta la riunione dei suddetti giudizi, ed istruita la causa,il Tribunale di Civitavecchia accolse la domanda spiegata dalla procedente consentenza n. 670/2022, dichiarando l’avvenuta accettazione tacita da parteGennaro Alessandro Toscano dell’eredità relitta dal padre Antonio Toscano, nellamisura di 1/3, e ordinando la relativa trascrizione sul cespite pignorato; rigettòl’opposizione ex art. 619 c.p.c. di Maria Rosa Caiazza; infine, regolò le spese.Gennaro Alessandro Toscano, rimasto contumace nel giudizio di primo grado,propose appello, deducendo l’erroneità della sentenza: (i) per non aver il giudicedi primo grado - in violazione degli artt. artt. 143, 160 e 354 c.p.c. - rilevato lanullità della notifica dell’atto di citazione introduttiva della fase di meritodell’opposizione ex art. 619 c.p.c. nonché la nullità della detta citazione per laconcessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge; (ii) per aver ilTribunale, in violazione degli artt. 100, 223, 476 e 519 c.p.c. e dell’art. 2697c.c., erroneamente ritenuta accettata l’eredità sulla scorta di meri elementipresuntivi.Si costituì Maria Rosa Caiazza, proponendo appello incidentale in relazioneall’opposizione ex art. 619 c.p.c.

Si costituì anche Fino 2, chiedendo dichiararsil’inammissibilità degli appelli.Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con sentenza del 14.11.2023, la Corte d’appello di Roma dichiarò l’appelloprincipale inammissibile perché tardivamente proposto, con conseguenteinammissibilità dell’incidentale. Rilevò in particolare il giudice d’appello che ilgravame principale era stato proposto (con atto notificato il 7.12.2022) oltre iltermine previsto dall’art. 327 c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza diprimo grado avvenuta in data 1.6.2022; che risultava infondata l’eccezione delToscano circa la propria incolpevole mancata partecipazione al processo, stantela regolarità dell’iter notificatorio degli atti introduttivi.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Gennaro AlessandroToscano, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso doValues.p.a. n.q.

Rosa Maria Caiazza non ha svolto difese. Le parti costituite hannodepositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 143,164 e 327 cpc; art. 2697 cc”. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che, poiché lasentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.ed egli non era presente, all’appello da lui proposto non poteva applicarsi iltermine lungo per impugnare, donde l’erroneità della statuizione circa la tardivaproposizione dell’appello stesso.

Inoltre, risulta errato anche il suo presupposto,ossia la ritenuta ritualità della notifica della citazione di primo grado, atteso chela Corte d’appello ha ritenuto esaustiva l’indicazione dele “vane ricerche”effettuate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dall’ufficiale giudiziario, così di fattoNumero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G. Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026omettendo di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame circa l’assenza dellaconcreta indicazione delle ricerche effettivamente disposte in loco.2.1 - Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.In tema di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., è noto che la valutazione circal’adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario costituiscequestione fattuale, rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,occorrendo però pur sempre che dette ricerche siano effettive (si veda, alriguardo, la recente Cass. n. 17649/2025).Nella specie, il ricorrente assume che la dicitura della relata in questione (“vanele ricerche ed informazioni”) sia talmente generica da non attestare alcunché.Tuttavia, il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto dei documentipresupposti dall’istanza di notifica ex art. 143 c.p.c. che precede la relata(riprodotta a p. 18 del ricorso), in special modo il certificato anagrafico rilasciatodal Comune di Santa Marinella, così non consentendo a questa Corte di valutarela decisività delle censure complessivamente spiegate, donde l’inammissibilitàdel ricorso.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza nei rapporti con doValue s.p.a. n.q., mentre nulla va disposto neirapporti con Rosa Maria Caiazza, che non ha svolto difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 416/2024N. 416/24 R.G.

Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8635/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 1.900,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali inmisura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente