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Ordinanza Interlocutoria — n. 8598/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing regarding restitution of funds collected via provisional enforceable injunction in bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8598/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for public hearing to discuss the restitution of funds collected by a company through provisional enforceable injunctions after the debtor entered bankruptcy. The bankruptcy trustee argued for the return of amounts obtained via execution orders, while the opposing party contended the payments were legally due. The court found the legal questions regarding the repeatability of such payments and the application of bankruptcy principles to be of special relevance, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: When a debtor in bankruptcy has made payments based on provisional enforceable injunctions issued in their own favor, the court must examine in public hearing whether such payments are legally due and subject to restitution under bankruptcy law.

Parole chiave

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bankruptcy restitution provisional enforceable injunction repetitive payment debtor in bonis third party seizure Cassation remand procedural relevance recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo del ricorso principale è denunziata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 cod. proc. civ.
proc.civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., la ricorrente chiede la cassazionedella sentenza impugnata anche nel capo con cui è stata condannataal pagamento delle spese dei due precedenti gradi di giudizio.4.
Art. 1284 cod. civ.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, laricorrente, riferendosi al terzo motivo del ricorso principale, sostieneche la decisione impugnata laddove utilizza l’espressione “interessilegali” debba intendersi riferita agli interessi di cui al primo commadell’art. 1284 cod. civ.5.
Art. 2033 cod. civ.
civ., ‹‹violazionee falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., nonché dell’art.
Art. 553 cod. proc. civ.
Art. 375 cod. proc. civ.
Ritiene il Collegio che tali questioni di diritto siano diparticolare rilevanza e che, pertanto, il presente ricorso vada rimessoalla discussione in pubblica udienza, ai sensi del primo commadell’art. 375 cod.
art. 2033 c.c
civ., ‹‹violazionee falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., nonché dell’art.
art. 2697 c.c
2033 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.›› esi attinge la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lasopravvenuta revoca del d.i.
art. 112 cod. proc.civ
civ., dell’art. 112 cod.
art. 91 cod. proc. civ
proc.civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., la ricorrente chiede la cassazionedella sentenza impugnata anche nel capo con cui è stata condannataal pagamento delle spese dei due precedenti gradi di giudizio.4.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17195
Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17195, Rv.
Cass. Sez. 1, 17/02/2020, n. 3878
675122 - 01)degli approdi raggiunti in materia concorsuale sul punto (da ultimo,Cass. Sez. 1, 17/02/2020, n. 3878, Rv.
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Testo completo

ntante in atti indicato, rappresentato e difeso,giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Castronovo,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianluca Rossi,con domicilio digitale come per legge- ricorrente -controCURATELA DEL FALLIMENTO F.LLI ANIA DI ANIA GIOVANNI C.S.N.C., in persona del Curatore in atti indicato, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NicolettaCervia, domicilio digitale come per legge- controricorrente -- ricorrente incidentale condizionata -Numero registro generale 8161/2023Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 8598/2026Data pubblicazione 07/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 428/2023,pubblicata in data 15 marzo 2023 e notificata il 16 marzo 2023;udita la relazione sul ricorso svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Presidente Dott.

Franco DE STEFANO.1. La SO.DI.P. Società di Diffusione Periodici “Angelo Patuzzi”s.p.a. (d’ora in avanti, anche solo “Sodip”) chiedeva ed ottenevadecreto ingiuntivo (n. 8708/2010), nei confronti di F.lli Ania di AniaGiovanni C. s.n.c., alla quale aveva conferito l’incarico di distribuireprodotti editoriali nelle Province di Palermo e Trapani, nonché neiconfronti dei soci della stessa, chiedendo il pagamento delcorrispettivo, pari ad euro 799.293,39, oltre interessi, dovuto indipendenza della distribuzione.Proposta opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ilTribunale di Milano, all’esito di espletamento di c.t.u. contabile,concedeva la provvisoria esecuzione; in forza di tale titolo, Sodipavviava procedimenti esecutivi mediante pignoramento presso terzi,all’esito dei quali otteneva quattro ordinanze di assegnazione disomme, incassando, dai terzi pignorati, il complessivo importo dieuro 590.432,53.Il Tribunale, dopo avere posto in decisione la causa diopposizione, la rimetteva sul ruolo, disponendo l’espletamento diuna seconda c.t.u. contabile finalizzata a ricostruire i rapporti didebito e credito tra le parti; nelle more del giudizio, il Tribunale diPalermo dichiarava il fallimento della F.lli Ania s.n.c. e di alcuni deisoci illimitatamente e solidalmente responsabili.

Riassunto il giudiziodi opposizione, si costituiva la Curatela del Fallimento, che chiedeva,tra l’altro, che venisse dichiarato l’obbligo in capo a Sodip di“restituire quanto ottenuto e/o incassato e/o riscosso a seguitodell’afferente attività esecutiva promossa, oltre interessi erivalutazione”.-2- n. 8161/23 r.g. - adunanza 01/04/2026Numero registro generale 8161/2023Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 8598/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8616/2018, revocava ildecreto ingiuntivo opposto n. 8708/2010 e, accertato il creditovantato da Sodip nell’importo di euro 786.254,90, condannava gliopponenti Giovanni Ania, Nadia Ania e Adriana Ania a pagareall’opposta la predetta somma; dichiarava, altresì, l’improcedibilitàdella domanda azionata dall’opposta nei confronti del Fallimento edei soci illimitatamente responsabili Francesca Paola Ania, GiuseppeAnia, Maria Caterina Ania e Grazia Ania; rigettava la domanda dirisarcimento danni avanzata in via riconvenzionale dagli opponenti.Siffatta sentenza, impugnata dalla Curatela, era confermatadalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 3065/2020.2.

Con distinto ricorso per decreto ingiuntivo la Curatela delBergamo decreto ingiuntivo, con cui chiedeva la restituzione dellasomma di euro 642.188,48, oltre accessori, assumendo di averediritto, a seguito di revoca del d.i. n. 8708/2010, a recuperarequanto asseritamente incassato da Sodip per effetto delle procedureesecutive azionate.Nel giudizio di opposizione introdotto da Sodip, che, tra l’altro,opponeva l’inammissibilità della pretesa per essersi formato ilgiudicato in dipendenza della definitività della sentenza del Tribunaledi Milano n. 8616/2018, per avere la Curatela già chiesto nel giudiziodefinito con tale ultima sentenza la restituzione della medesimasomma e per essere stata la domanda disattesa, il Tribunale diBergamo revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando la carenzadei requisiti legittimanti l’azione ex art. 2033 c.c.La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 428/2023,riformando la sentenza impugnata dalla Curatela del Fallimento F.lliAnia s.n.c., escludeva l’applicazione al caso specie di Cass. n.3878/2020, richiamata dal giudice di primo grado, in considerazionedegli effetti caducatori retroattivi della revoca del decreto ingiuntivo,a seguito del quale il pagamento eseguito non poteva che qualificarsi-3- n. 8161/23 r.g. - adunanza 01/04/2026Numero registro generale 8161/2023Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 8598/2026Data pubblicazione 07/04/2026come non dovuto, in quanto sine titulo, e in ragione della mancatainsinuazione della So.di.p. s.p.a. al passivo fallimentare.3.

So.di.p. Società di Diffusione Periodici “Angelo Patuzzi” s.p.a.propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione dellasuddetta decisione.La Curatela del Fallimento F.lli Ania di Ania Giovanni C. s.n.c.resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato,con un unico motivo.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della qualele parti hanno depositato memoria.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso principale è denunziata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazionee falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.›› esi attinge la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lasopravvenuta revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Milano (n.8708/2010) sia da sola idonea a far considerare indebita lapercezione delle somme ottenute per effetto degli atti esecutivi postiin essere nei confronti della F.lli Ania s.n.c. ancora in bonis in forzadel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.Ribadisce la ricorrente, invocando l’applicazione dei principiespressi da Cass. n. 3878/2020, che il Tribunale di Milano, con lasentenza n. 8616/2018, ha accertato e riconosciuto il credito da essavantato, dell’importo di euro 786.254,90, condannando al relativopagamento i soci non dichiarati falliti, e che non ha potuto adottareanaloga statuizione nei confronti della società fallita e dei soci fallitisolo a causa dell’intervenuto fallimento, trattandosi di domandasoggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 e ss. legge-4- n. 8161/23 r.g. - adunanza 01/04/2026Numero registro generale 8161/2023Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 8598/2026Data pubblicazione 07/04/2026fallimentare; con la conseguenza che non sono ravvisabili ipresupposti della ripetibilità del pagamento.2.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisioneimpugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc.civ.››, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sullaquestione, riproposta in appello e da considerare quale appelloincidentale condizionato, relativa all’avvenuta formazione delgiudicato in ordine alla pretesa restituzione delle somme incassatein dipendenza della definitività della sentenza del Tribunale di Milanon. 8616/2018.Rimarca che la Curatela, nel giudizio definito con tale ultimasentenza, aveva già proposto la domanda restitutoria, che era statarigettata dal Tribunale.3.

Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., la ricorrente chiede la cassazionedella sentenza impugnata anche nel capo con cui è stata condannataal pagamento delle spese dei due precedenti gradi di giudizio.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, laricorrente, riferendosi al terzo motivo del ricorso principale, sostieneche la decisione impugnata laddove utilizza l’espressione “interessilegali” debba intendersi riferita agli interessi di cui al primo commadell’art. 1284 cod. civ.5.

Orbene, tra le questioni poste dal ricorso principale centralerilevanza riveste quella che attiene alla sorte dell’estinzione di undebito da parte dell’imprenditore in bonis in forza di ordinanza diassegnazione in esito a pignoramento presso terzi basato su decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e dallostesso opposto, qualora lo stesso imprenditore venga poi sottopostoa procedura concorsuale.6. Al riguardo, occorre esaminare ex professo la questione - se-5- n. 8161/23 r.g. - adunanza 01/04/2026Numero registro generale 8161/2023Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 8598/2026Data pubblicazione 07/04/2026non della stessa astratta configurabilità di un pagamento suscettibiledi tecnica ripetizione, ove questo abbia luogo in esito adassegnazione di credito e successiva escussione del terzo, giàpignorato e divenuto debitore diretto in forza dell’ordinanza di cuiall’art. 553 cod. proc. civ., quanto meno - della compatibilità conl’oramai consolidata ricostruzione dell’ordinanza di assegnazione dicrediti quale sostituzione immediata della titolarità di questi ultimi(da ultimo, v.

Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17195, Rv. 675122 - 01)degli approdi raggiunti in materia concorsuale sul punto (da ultimo,Cass. Sez. 1, 17/02/2020, n. 3878, Rv. 657072 - 01, a tenore dellaquale, nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di coluiche abbia eseguito, volontariamente o coattivamente [enfasiaggiunta], un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto,il pagamento così effettuato dal debitore in bonis, ove nonassoggettabile ad azione revocatoria per difetto dei relativipresupposti, è ripetibile, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., soltanto serisulti non dovuto).7.

Inoltre, anche la questione posta dal secondo motivo meritaun approfondimento alla stregua dei principi generali del dirittoprocessuale civile.8. Ritiene il Collegio che tali questioni di diritto siano diparticolare rilevanza e che, pertanto, il presente ricorso vada rimessoalla discussione in pubblica udienza, ai sensi del primo commadell’art. 375 cod. proc. civ. P.Q.MDispone rimettersi alla pubblica udienza la discussione delpresente ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente estensore(Franco De Stefano)-6- n. 8161/23 r.g. - adunanza 01/04/2026