Decreto — n. 8399/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcato MassimilianoMarsili-ricorrente-controMarte Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti unitamenteall’avvocato Riccardo Rosaria Ciampa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5795/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 26572/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 8399/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 8399/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 26572/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 8399/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
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cato MassimilianoMarsili-ricorrente-controMarte Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti unitamenteall’avvocato Riccardo Rosaria Ciampa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5795/2025 depositatail 13/10/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 26572/2025Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 8399/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca