Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff voluntarily renounced the lawsuit, citing a prior settlement agreement, while the opposing parties accepted the withdrawal without objection. Consequently, the court ruled that the case was legally terminated and ordered the litigation costs to be shared among the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings if the opposing parties do not object, resulting in the dismissal of the case and the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esi dall'avvocato Filippo-ricorrente-controRossi-controricorrente-controCanella Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Rossi-controricorrente-nonché controBper Banca S.p.a., Incorporante Nuova Cassa Di Risparmio Di Ferrara Spain persona del legale rappresentante pro tempore, Pan E Caffe' S.r.l.s. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.298/2025depositata il 14/02/2025.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 10584/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 8398/2026Data pubblicazione 03/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese possono essere compensate fra i ricorrenti e le due particontroricorrenti, atteso che nella rinuncia si assume essere intervenutoaccordo transattivo e le parti controricorrenti, cui la rinuncia è statacomunicata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 390 c.p.c. nulla hannoritenuto di osservare;considerato che non è luogo a provvedere sulle spese quanto al rapportoprocessuale con le parti rimaste intimate;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra le particostituite.Così deciso in Roma, il 03/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca