Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit before the court's ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the proceedings extinguished after the plaintiff's lawyer formally withdrew the appeal on March 16, 2026. Although the lower court had partially granted the appellant's request for damages and costs in a traffic accident case, the appellant lost interest in the outcome prior to the final decision. Consequently, the court applied the statutory provisions for withdrawal to terminate the case without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws the cassation appeal before the court's ruling, the proceedings are extinguished and the court lacks the power to rule on costs in the absence of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ocato Giovanni Lauro,-ricorrente-controSilvestre Francesco, Allianz Ass.ni Spa in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1923/2022 depositatail 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con sentenza in data 24.5.2022 il Tribunale di Napoli Nord accoglievaparzialmente l’appello interposto da Amoruso Giuseppina avverso lasentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli con la qualeera stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subitiin un sinistro stradale, ma era stata esclusa la condanna della controparteall’importo dovuto a titolo di IVA sui costi di riparazione del mezzo, allespese per la negoziazione assistita, alle spese per l’attività stragiudizialedel legale ed alle spese per la consulenza tecnica di parte svolta in corsodi giudizio.L’appellante aveva quindi dedotto la spettanza anche di tali importi nonriconosciuti.Nella contumacia di Silvestre Francesco, danneggiante, AllianzAssicurazioni s.p.a. contestava le avverse pretese.Il giudice dell’impugnazione, accogliendo parzialmente l’appello statuiva laspettanza anche degli importi a titolo di IVA sui costi di riparazione delmezzo condotto dalla Amoruso, delle spese della consulenza tecnica diparte svolta in corso di causa, delle spese sostenute per la negoziazioneassistita, mentre escludeva il diritto alla liquidazione delle spese perl’attività stragiudiziale resa dal legale prima del giudizio perché prive diutilità rispetto al futuro giudizio.
Dichiarava inammissibile l’appelloincidentale interposto da Allianz s.p.a. in quanto tardivo. In considerazionedell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione compensava le spese dilite.Avverso tale pronuncia Amoruso ha proposto ricorso articolato in un unicomotivo.Allianz Assicurazioni s.p.a. e Silvestre Francesco sono rimasti intimati.Numero registro generale 489/2023Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 8362/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con atto depositato in data 16.3.2026 parte ricorrente, nell’imminenzadell’odierna adunanza, ha rinunciato al ricorso dichiarando di non aver piùinteresse alla decisione dello stesso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio rileva che essendo stata depositata rinuncia agli atti in data16.3.2026 da parte del difensore della parte ricorrente, munito dei relativipoteri, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione anorma degli artt. 390 e 391 c.p.c..In assenza di costituzione della parte intimata non sussiste il potere diprovvedere sulle spese.
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 17.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca