Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Maria Di Rocco, challenged a Florence Court of Appeal judgment against defendants including Gori Franco and several insurance companies. The court ruled that the silence on the proposed decision constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vvocato Maria Di Rocco,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controGori Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Giovannelli, condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controGiovanni Pecini Srl In Liquidazione, in persona del legale rappresentantepro tempore; Società Reale Mutua Di Assicurazioni, in persona del legalerappresentante pro tempore; Generali Italia Spa, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1336/2025depositata in data 15/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 22213/2025Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8333/2026Data pubblicazione 03/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.155,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25/03/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima