Decreto — n. 8332/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArappresentata e difesadall’avvocato Eugenio Galassi-ricorrente-controAusl 4 Teramo in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato SerafinoColaiuda-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 485/2025depositata il 16/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14994/2025Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 8332/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimittà, che vannoliquidate come in dispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8332/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 485/2025depositata il 16/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14994/2025Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 8332/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimittà, che vannoliquidate come in dispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rappresentata e difesadall’avvocato Eugenio Galassi-ricorrente-controAusl 4 Teramo in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato SerafinoColaiuda-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 485/2025depositata il 16/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14994/2025Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 8332/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimittà, che vannoliquidate come in dispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima