Cassation court dismisses appeal against lease contract breach judgment due to insufficient evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment that dismissed claims for lease contract breach and damages. The appellant argued the lower court erred in applying procedural rules regarding administrative acts and failed to examine specific documents submitted by the respondent. The court found the appeal inadmissible because the cited documents did not conclusively prove circumstances sufficient to overturn the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 113, 115 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of procedural rules or failure to examine evidence is inadmissible if the unexamined documents do not conclusively prove facts capable of invalidating the lower court's conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
O, domiciliazione telematica legale-ricorrente-controUNICREDIT LEASING S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocatoGIANCARLO CATAVELLO, domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1617/2023depositata il 18/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025dal Consigliere FRANCESCA DELLA VALLE.Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Numero di raccolta generale 8291/20261. La società Astetratsparenti.it –premesso che, dopoD atal upunbbglihcaezio ne 02/04/2026trattative avviate nel 2010, aveva stipulato il 16 aprile 2012 uncontratto di leasing con la Unicredit Leasing s.p.a. (UCL) avente adoggetto una centrale eolica da costruire su terreni di privati,mediante costituzione di diritto di superficie– conveniva in giudizioquest’ultima per grave inadempimento, per ingiustificata detrazionedell’importo opposto in compensazione da quello deliberato per ilfinanziamento, per omessa erogazione dell’integrazione delfinanziamento (addition), per ingiustificato ritardo nella stipula delcontratto di leasing e, infine, per addebito di interessi dipreammortamento successivamente alla data di decorrenza delcontratto di leasing.Chiedeva l’accertamento del grave inadempimento della convenutae la condanna della stessa al risarcimento del danno quantificatonella misura di € 2.000.000,00 e, in subordine, l’accertamentodell’importo dovuto da Astetrasparenti.it ponendolo incompensazione con quanto dovuto invece da UCL a titolo dirisarcimento del danno o con la garanzia prestata daAstetrasparenti.it e la quantificazione degli importi e degli interessidovuti.Le domande venivano rigettate con sentenza del Tribunale diMilano n. 7196 del 2021, appellata da Astertrasparenti.it econfermata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1617del 2023.2.
Avverso tale pronunzia Astertrasparenti.it propone ora ricorsoper cassazione affidato a sette motivi.Resiste con controricorso Unicredit leasing s.p.a.3. In data 4 ottobre 2025, la ricorrente depositava memoria ex art.380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Numero di raccolta generale 8291/20261. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/oData pubblicazione 02/04/2026errata applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. con riferimentoall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Il motivo si articola in tre diverse doglianze:a) Astetrasparenti.it censura la sentenza impugnata poiché “laCorte d'Appello di Milano, affermando il principio secondo cui ilTribunale di Milano non era tenuto a conoscere ed applicare il DM6/7/2012 non prodotto, trattandosi di atto amministrativo, haerroneamente applicato l'art. 113 c.p.c.”;b) “La sentenza è viziata da errata applicazione dell'art. 113 c.p.c.,anche in quanto ha affermato il principio secondo cui il giudice diprimo grado non sarebbe nemmeno stato tenuto a verificare oconoscere la tabella 3 allegata alla L. 244/2007, in quanto ilpredetto richiamo normativo sarebbe stato effettuato solo incomparsa conclusionale”;c) la sentenza è sul punto illegittima anche perché la corted'appello avrebbe dovuto ritenere pacifica la circostanza delladiminuzione della tariffa, anche in virtù del fatto che la UCL nonl’aveva mai contestata, come evincibile dalla comparsa dicostituzione di primo grado.1.1.
Il motivo è inammissibile.1.2. Oltre alla considerazione per cui la circostanza correlata aldato normativo è “circostanza nuova in quanto dedotta per la primavolta in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado”, lacorte territoriale ha ulteriormente affermato: Astetrasparenti.itaveva l’onere di fornire al Tribunale un’indicazione quantitativa(sulla base del rapporto: variazione dell’incentivo = minorguadagno) del lamentato danno, sì da rappresentare quantomenoun principio di prova in ordine alla fondatezza dei propri assunti,risultanza a fronte della quale il Giudice di prime cure avrebbepotuto dare corso ad un approfondimento istruttorio a mezzodell’espletamento di una CTU .3 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Affermazione che non risulta dalla ricorrente invero censurata,Numero di raccolta generale 8291/2026essendosi la medesima limitata a contestare solo il rigeDtattao p udbbeliclalazio ne 02/04/2026sentenza impugnata, senza confrontarsi in maniera puntuale conl’affermazione del giudice di appello in ordine alla distribuzionedell’onere della prova avente ad oggetto specificamentel'indicazione quantitativa del limitato danno e il principio di provalegato a questo.Con riferimento al mancato assolvimento dell’onere di fornireun’indicazione quantitativa (sulla base del rapporto: variazionedell’incentivo = minor guadagno) del lamentato danno l’odiernaricorrente nulla ha invero dedotto e argomentato.Né può ritenersi al riguardo idoneo quanto sostenuto (a pag. 12 delricorso) con riferimento all’asserita prova della diminuzione delletariffe, non potendo, tale dato, assurgere a prova del lamentatodanno, il quale, secondo le puntuali indicazioni della corte d’appellosopra ricordate sono legate alla variazione dell’incentivo e alcorrelato minor guadagno.Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ove la decisione di merito come nella specie si fondi sudi una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, laritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (v.
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.5102 del 26/02/2024 - Rv. 67018801; Cass., Sez. 3, Sentenza n.13880 del 06/07/2020 - Rv. 65830901).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/oerrata applicazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., dell'art. 1564 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025c.p.c., degli artt. 101 e 111 della Costituzione con riferimentoNumero di raccolta generale 8291/2026all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Data pubblicazione 02/04/2026Lamenta che la corte d’appello abbia fatto erroneamente applicatola categoria dell’inutilizzabilità dei documenti processuali, inveronon prevista dal codice di procedura civile.Si duole non essersi dalla corte territoriale considerato che larilevanza dei documenti era stata “comunque delineata nellacomparsa conclusionale del giudizio di primo grado”, quantomenocon riferimento ad alcuni documenti espressamente indicati apagina 17 del ricorso.2.1.
Il motivo è infondato.2.2. Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto inveropiena e corretta applicazione del principio affermato da Cass. n.22083 del 2021 che, nel richiamare Cass. S.U. n. 2435 del 2008,ha ribadito che il giudice ha il potere-dovere di esaminare idocumenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne facciaspecifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopidella relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, risultandonealtrimenti impedita al giudice la valutazione delle risultanzeprobatorie e dei documenti ai fini della decisione (così già Cass. n.8304 del 1990).Principio che la corte di merito ha affermato dover esserecontemperato con l’ulteriore pacifico principio secondo cui, mentreil potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e vaesercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concretoapplicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni edecadenze), il potere di rilevazione compete solo alla parte (esoggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solonei casi in cui la manifestazione della volontà della parte siastrutturalmente prevista quale elemento integrativo dellafattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti allatitolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole5 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025disposizioni espressamente prevedano come indispensabileNumero di raccolta generale 8291/2026l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso riteDantae pruebb licalazio ne 02/04/2026rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi deldiritto risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito(v.
Cass. nn. 12353 del 2010, 27405 del 2018 e 20317 del 2019,tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 1099 del 1998).Orbene, va al riguardo ribadito il principio, espressione del diritto alcontradditorio e del diritto di difesa, secondo cui il giudice ha ilpotere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solonel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanzaesponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativaesibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti perla controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stessogiudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e deidocumenti ai fini della decisione (v.
Cass., Sez. Un., n. 2435 del2008. Da ultimo v. Cass. n. 7002 del 2023 ).Inconferenti risultano d’altro canto le censure in ordine allacategoria processualistica al della inutilizzabilità, relativa allemodalità di acquisizione delle prova.Privo di pregio è anche l’ulteriore rilievo della ricorrente, secondocui la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare che larilevanza dei documenti rispetto alle questioni prospettate era stata“comunque delineata” in sede di comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado.Per stessa ammissione della ricorrente ciò è avvenuto non per tuttii documenti (dal n. 26 al n.
52) prodotti con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 2, c.p.c., ma unicamente per i documenti nn.46 e 47, e comunque, e soprattutto, solo in comparsaconclusionale.Ebbene, la disciplina della produzione di documenti, ispirata allatutela del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, prevedeche ciò avvenga entro i termini previsti dall’art. 183, 6° comma,6 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025c.p.c., nella c.d. seconda memoria ( v. Cass. n. 12614 del 2025:Numero di raccolta generale 8291/2026“La produzione documentale, a pena di decadenza, deve Daatva vpuebnbliicraezio ne 02/04/2026entro il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183 co. 6 n. 2c.p.c.” mentre la terza memoria prevista dall’art. 183 “è deputatasoltanto alla formulazione della prova contraria e delle sole replichedifensive” ).E’ pertanto tardiva la produzione di un documento effettuata con lacomparsa conclusionale.Del pari tardiva è l’indicazione della relativa rilevanza, ad essaessendo subordinata l’utilizzabilità del documento medesimo el’obbligo del giudice di esaminarlo.Le preclusioni previste dal codice di rito attengono invero alla“utile” produzione dei documenti, fatta in maniera tale da renderliintellegibili al giudice e alle controparti, comportando altrimentiun’inammissibile compressione del diritto di difesa e la lesione delprincipio del contraddittorio.3.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 comma 2 n. 4c.p.c. con riferimento all'art. 360 primo comma n. 4 – violazionee/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento all'art. 360primo comma n. 4 c.p.c.-Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1173 c.c., 1175 c.c., 1337 c.c., 1176 c.c. e 1218 c.c. conriferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.”.Lamenta:a) vizio di nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., per averegiustificato i tempi lunghi dell'istruttoria con la presuntainnovatività e complessità del progetto, pur in assenza dicontestazione da parte della convenuta della circostanzadell’eccessiva lunghezza dell'istruttoria o, ancor più, di deduzionealcuna per giustificare i tempi lunghi dell'istruttoria o dei ritardi neitempi di pagamento dei fornitori;7 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Numero di raccolta generale 8291/2026b) erronea applicazione degli artt. 1173, 1175, 1337 e 1176 c.c.,Data pubblicazione 02/04/2026per avere omesso di parametrare la diligenza qualificata esigibileda UCL alle particolarità del settore delle energie rinnovabili,soggetto ad un regime di incentivazione tariffaria rapidamentedecrescente, che imponeva quindi celerità nell'istruttoria e neipagamenti dei fornitori agli operatori del settore;c) vizio per falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., avendo ritenutoonere della ricorrente dimostrare il carattere ingiustificato oirragionevole dei tempi impiegati da UCL per l'istruttoria o, amaggiore ragione, una volta concluso il contratto, per il pagamentodei fornitori.Si duole dell’erronea qualificazione della responsabilità della UCL intermini di responsabilità extracontrattuale, anziché – come dapropria prospettazione – da contatto sociale, e della conseguenteerronea valutazione della distribuzione dell’onere della prova e delritenuto inadempimento allo stesso da parte dell’attuale ricorrente.Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 1337 c.c., 1175 c.c., 1366 c.c., 1369 c.c. e 1229 c.c.con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente si duole della non corretta valutazione operata dallacorte territoriale in ordine alla funzione pratica del contratto e allaportata delle condizioni di esonero della responsabilità di UCL.Con il quinto motivo denunzia la violazione e/o errata applicazionedegli artt. 1175 c.c., 1176 c.c. 1218 c.c. con riferimento all'art. 360primo comma n. 3 c.p.c. - violazione dell'art. 112 c.p.c. conriferimento all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.Lamenta che ai sensi dell’art. 2 del contratto delle condizionigenerali di contratto la Unicredit si era impegnata a “mettere adisposizione i mezzi economici necessari per la costruzione dellacentrale”.
A parere della ricorrente, la UCL sarebbe quindi venutameno a tale impegno ponendo a disposizione dellaAstetrasparenti.it un importo inferiore a quello necessario; tanto8 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025più considerando la quantificazione operata dai periti della Protos,Numero di raccolta generale 8291/2026dalla quale la concedente, in ottemperanza ai suoi obDbatlai gpuhbib licdaziio ne 02/04/2026correttezza e di diligenza qualificata, nella quantificazione delmonte finanziamento, non avrebbe dovuto discostarsi senzaragionevole motivo.Con il sesto motivo denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 1366 c.c., 1369 c.c., 1370, 1229 c.c.con riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
La Corted’Appello sarebbe incorsa in un errore di applicazione dell'art. 1367c.c. e dell'art. 1325 c.c., in particolare non confrontando le clausoledel contratto in contraddizione tra loro (clausole n. 2 e n. 4),omettendo di adottare correttamente il criterio ermeneutico di cuiall’art. 1369 c.c., non considerando natura e oggetto del contratto.4.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono inammissibili.4.3. Con essi l’odierna ricorrente prospetta una rivalutazione delmerito della vicenda comportante accertamenti di fatto inveropreclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazionedelle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di meritospetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale finevalutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza,scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare ilmerito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagiudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamentodei medesimi (Cass., Sez.
Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., n.27324 del 2025; Cass., n. 7523 del 2022; Cass., n. 18695 del9 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/20252021; Cass. n. 25149 del 2018; Cass., n. 13827 del 2015; Cass.,Numero di raccolta generale 8291/2026n. 5424 del 2015). Data pubblicazione 02/04/2026In particolare, per consolidato orientamento di questa Corte, laverifica circa la sussistenza delle condizioni che importano laqualificazione della responsabilità in termini contrattuali oextracontrattuali impone un accertamento di fatto, riservato, cometale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile insede di legittimità se, come nel caso in esame, è scevro da vizi diillogicità della motivazione (tra le altre Cass., n. 8723 del 2004).Inoltre, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice dimerito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea oinsufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni;altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti sitraduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., n.353 del 2025 - Rv. 673743-01).Inoltre, per consolidata giurisprudenza, l’interpretazione delcontratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede dilegittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero perviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale devededursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione delmodo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato daisuddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti si traduce nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come taleinammissibile in sede di legittimità ( V.
Cass. n. 27324 del 2025;Cass. n. 353 del 2025. E già Cass. n. 1754 del 2006 ).Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la corte d’appelloha osservato che il tenore complessivo dell’accordo intercorso tra10 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Astetrasparenti.it e Unicredit deve essere ricostruito senza dareNumero di raccolta generale 8291/2026assoluta prevalenza a una singola clausola (nella specie,D atlaa p ubnb.lic a2zio ne 02/04/2026evocata dalla ricorrente) rispetto alle altre condizioni negoziali.A tal proposito aggiungendo che, pur rimanendo fermi i canonidella lealtà e della buona fede regolanti il comportamento dientrambi i contraenti, l’operazione da questi posta in essere nonpuò essere letta in maniera tale da addossare su Unicredit tutti irischi imprenditoriali connessi alla costruzione della Centrale ed allasua messa in funzione, con esonero di qualsivoglia responsabilità diAstetrasparenti.it.In considerazione della natura e dell’oggetto del contratto, la cortedi merito (come già il Tribunale) ha attribuito alla clausola 4 lafunzione di delineare gli obblighi di Unicredit con riguardo ai costied alle spese da rimborsare, in eventuale eccedenza alla previsionedi erogazione.Ha ulteriormente evidenziato che nei contratti di leasing la societàconcedente agisce quale intermediario finanziario, esaurendo ilproprio ruolo nel fornire il supporto finanziario necessarioall’acquisto, restando sostanzialmente indifferente allo svolgimentodella relazione materiale con il bene (Cass., Sez.
Un., n. 19785 del2015), traendone conseguentemente la relativa estraneità allevicende della Centrale per la produzione di energia elettrica el’esclusione di obblighi di sostenere costi ulteriori rispetto a quellipreventivati nelle condizioni particolari di contratto inerenti allacostruzione della predetta Centrale.Rispetto a tali puntuali argomentazioni la ricorrente non ha svoltoinvero specifica censura.5. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 115 c.p.c., 132 n. 4 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.Lamenta che, a fronte della mancata contestazione espressa dellapretesa dei canoni di prelocazione dopo la connessione alla rete11 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025elettrica e al GSE, la corte d'appello avrebbe dovuto escludere laNumero di raccolta generale 8291/2026necessità di una prova sul punto a carico della rDicatoa rprubebnlictaezio ne 02/04/2026medesima.5.1.
Il motivo è inammissibile.5.2. Esso risulta volto a porre in discussione l'apprezzamento circala sussistenza o l'insussistenza della non contestazione. Sennonchétale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e dellededuzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito,essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa(Cass. 19086 del 2022, che richiama Cass., n. 27490 del 2019).Sul punto, va ribadito che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenutodella posizione processuale della parte, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto dellaparte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità se non per vizio di motivazione; spetta, infatti, solo algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass.19086 del 2022, che richiama Cass., n. 3680 del 2019).Nella specie, la corte d’Appello, con logico e motivato iterargomentativo, ha escluso che sia stata raggiunta la prova anche inconsiderazione dell’inutilizzabilità di alcuni documenti cuil’appellante faceva riferimento a sostegno della propria tesi el’insufficienza del documento 22 del fascicolo dell’appellante (in cuiè semplicemente riportata la debenza dell’importo di € 139.182,66a titolo di “canoni e altri oneri scaduti e rimasti insoluti”) a provareche la somma ivi indicata sia imputabile a canoni di prelocazioneaddebitati in data successiva al 27.5.2015.Quanto alla dedotta omessa motivazione della mancata disaminadel deposito telematico del 9.10.2019, la ricorrente non considera12 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025che, secondo l’orientamento di questa Corte, il mancato esame diNumero di raccolta generale 8291/2026un documento può essere denunciato per cassazione solo qDautaa pnubdbolic aizlio ne 02/04/2026documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che laratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così Cass., n.16583 del 2024, che richiama Cass. 16812/2018).La denuncia in sede di legittimità non contiene l'indicazione delcontenuto dei documenti trascurati – che, nel caso in esame, perquanto indicato nella sentenza censurata a pag. 25, dovrebberocorrispondere a “il ricorso per decreto ingiuntivo proposto daUnicredit innanzi al Tribunale di Roma per canoni di prelocazione, ildecreto ingiuntivo emesso, l’ordinanza di provvisoria esecuzione delTribunale di Roma e l’opposizione a decreto ingiuntivo propostadall’appellante” – né, tantomeno, delle ragioni per le quali iavrebbero connotazioni di decisività, circa le loro risultanze, sì daastrattamente determinare una decisione diversa.6.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €12.200,00 (di cui € 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato13 di 14Numero registro generale 15080/2023Numero sezionale 4054/2025Numero di raccolta generale 8291/2026pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1 bis, delloData pubblicazione 02/04/2026stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14