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Ordinanza — n. 8141/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against revocatory action dismissal due to improper late adhesion appeal inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8141/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by 3T Invest S.R.L. against the lower court's dismissal of the revocatory action. The lower court had declared the main appeal inadmissible due to the appellant's dissolution and the adhesion appeal inadmissible for tardiness. The Court ruled that the adhesion appeal was not subject to the extended six-month deadline applicable only to strict incidental appeals, thereby validating the appeal and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, c.p.c.; Art. 334, comma 1, c.p.c.: The extended time limit for incidental appeals applies only to strict incidental appeals, not to adhesion appeals, which remain subject to ordinary procedural deadlines.

Parole chiave

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adhesion appeal tardiness procedural deadline revocatory action legitimacy to sue investimento privato società ad economia mista società d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 327, comma 1, c.p.c.
Invest s.r.l., da qualificarsi come tardivoperché spiegato con la comparsa di costituzione e rispostadepositata dalla predetta società … ben oltre il termine lungo diimpugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenzastabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c.
Art. 334, comma 1, c.p.c.
7523/2014 ) .Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che èsempre data la possibilità al litisconsorte necessario di spiegareun’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, co.
Art. 331 c.p.c.
Art. 2495, comma 2, c.c.
Art. 2901 c.c.
11631/2012, il Tribunale di Napoli accoglieva ladomanda, dichiarando inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ilsuddetto atto dispositivo.2.
art. 2901 c.c
11631/2012, il Tribunale di Napoli accoglieva ladomanda, dichiarando inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ilsuddetto atto dispositivo.2.
artt. 2901 c.c
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c., 102, 334, co.
art. 334 cod. proc. civ
7523/2014 ) .Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che èsempre data la possibilità al litisconsorte necessario di spiegareun’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, co.
art. 331 c.p
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3641/2023 R.G. proposto da:3T INVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA, 59, presso lo studiodell’avvocato STUDIO LEGALE DI AMATO rappresentata e difesadall'avvocato STANGA DOMENICO;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende;Numero registro generale 3641/2023Numero sezionale 3422/2025Numero di raccolta generale 8141/2026Data pubblicazione 01/04/2026-controricorrente-nonchè controTAMMARO FRANCO;-intimato-Avverso la SENTENZA diella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.2983/2022 depositata il 27/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La società Equitalia Polis S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti della societàTammaro C. Figli S.r.l. in liquidazione e della società T.A.F.Invest S.r.l., chiedendo dichiararsi l’inefficacia, nei suoi confronti,dell’atto di compravendita stipulato tra le due società in data 31luglio 2008, avente ad oggetto l’intero complesso aziendale dellaTammaro, in quanto pregiudizievole per le ragioni creditoriedell’ente di riscossione.Con sentenza n. 11631/2012, il Tribunale di Napoli accoglieva ladomanda, dichiarando inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ilsuddetto atto dispositivo.2.

Proposero appello principale la Tammaro (perché fossedichiarata cessata la materia del contendere) ed appello incidentaleadesivo la TAF Invest2 di 6Numero registro generale 3641/2023Numero sezionale 3422/20252.1. Con sentenza n. 2983 del 27 giugno 2022, la Corte d’appelloNumero di raccolta generale 8141/2026di Napoli dichiarava inammissibili entrambe le impuDgantaa pzubibolincaiz.io ne 01/04/2026Quanto all’appello principale, rilevava che la società Tammaro erastata cancellata dal registro delle imprese in data 9 novembre2012, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primogrado ma anteriormente alla notifica dell’appello, sicché lalegittimazione a proporre impugnazione spettava ai soci, in qualitàdi successori ex art. 2495, comma 2, c.c.Quanto all’appello incidentale adesivo della società T.A.F.

Invests.r.l., lo riteneva inammissibile per tardività, escludendo potessequalificarsi come impugnazione incidentale tardiva in senso tecnico,trattandosi di atto meramente adesivo ad un appello principaleinammissibile.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società3T Invest s.r.l. ( quale incorporante mediante fusione della societàT.A.F. Invest s.r.l., parte appellata in sede di gravame ) proponeora ricorso per cassazione, affidato a 1 motivo, illustrato damemoria.4. Resiste con controricorso l’Ader - Agenzia delle Entrate eriscossione.MOTIVI DELLA DECISIONE5.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c., 102, 334, co. 1 e 343, co. 1c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiaratoinammissibile per tardività l’appello incidentale, qualificato comeadesivo, della TAF Invest (terzo acquirente dal debitore principale),senza considerare la situazione processuale della predetta T.A.F.Invest s.r.l. quale litisconsorte necessario del debitore principaleTammaro C. Figli s.r.l. in liquidazione, vertendosi … in materia direvocatoria , atteso che laddove si configuri un’ipotesi dilitisconsorzio necessario processuale, il litisconsorte necessario “[…]3 di 6Numero registro generale 3641/2023Numero sezionale 3422/2025Numero di raccolta generale 8141/2026è … legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, aiData pubblicazione 01/04/2026sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.

…” ( Cass. n. 9150/2015; exmultis, Cass. n. 10904/2019; Cass. n. 7523/2014 ) .Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che èsempre data la possibilità al litisconsorte necessario di spiegareun’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, co. 1, c.p.c.,anche quando quest’ultima si fondi sulle medesime ragioni poste abase dell’impugnazione principale , sicché nella specie laT.A.F. Invest s.r.l., terzo acquirente dal debitore principale ( i.e.Tammaro C. Figli s.r.l. in liquidazione ) -e quindi litisconsortenecessario nel giudizio introdotto con l’azione pauliana- ben eralegittimato a proporre appello incidentale tardivo ex art.li 334, co.1 e 343, co. 1, c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di prime cureche aveva accolto la domanda revocatoria avanzata da EquitaliaPolis s.p.a., non ostandovi … il contenuto “adesivo” del predettogravame rispetto alle ragioni dell’appellante principale .5.1.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo diporre in rilievo, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragionedel fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgeredall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentaletardiva ( v. Cass., 28/3/2024, n. 8486 ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha inverodisatteso il suindicato principio.In particolare là dove, pur avendo espressamente riconosciutol’esistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario tra laTammaro C.

Figli S.r.l. in liquidazione e la T.A.F. Invest S.r.l., inquanto parti dell’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria,dopo aver dichiarato inammissibile -per sopravvenuta estinzione4 di 6Numero registro generale 3641/2023Numero sezionale 3422/2025Numero di raccolta generale 8141/2026della stessa e conseguente carenza di legittimazione- l’appelloData pubblicazione 01/04/2026principale proposto dalla società Tammaro la corte di merito hadichiarato inammissibile anche l’appello incidentale adesivoproposto dalla T.A.F. Invest s.r.l., da qualificarsi come tardivoperché spiegato con la comparsa di costituzione e rispostadepositata dalla predetta società … ben oltre il termine lungo diimpugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenzastabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c.

… applicabile rationetemporis al presente giudizio , in quanto la regola postadall’art. 334, comma 1, c.p.c., la quale consente l’impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenzaimpugnata ex adverso, deve ritenersi riferibile alla solaimpugnazione incidentale in senso stretto, ovvero a quellaproveniente dalla parte contro la qual è stata propostal’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare ilcontraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., e non ancheall’impugnazione incidentale adesiva, diretta a chiedere la riforma ola cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fattevalere dall’impugnante principale ( o anche, e a maggior ragione,per ragioni diverse ), la quale resta, invece, soggetta a terminiordinari ) .Ancora, nella parte in cui ha del tutto apoditticamente affermatoche Nella specie, l’interesse della T.A.F.

Invest s.r.l. adimpugnare la sentenza di primo grado non può dirsi sorto a seguitodell’appello principale proposto nei confronti dell’Equitalia Sud spadalla Tammaro C, Figli srl, bensì dal momento stesso dellapubblicazione della detta sentenza, che ha dichiarato inefficace neiconfronti dell’attrice l’atto di alienazione per cui è causa .Motivazione appalesantesi al riguardo invero meramenteapparente, e pertanto inesistente.Come tale inidonea a fondare altresì l’ulteriore conseguenteaffermazione secondo cui Per quanto precede, non può essere5 di 6Numero registro generale 3641/2023Numero sezionale 3422/2025Numero di raccolta generale 8141/2026accolta l’istanza di integrazione del contraddittorio, atteso che …Data pubblicazione 01/04/2026entrambe le impugnazioni proposte, seppure per ragioni diverse,risultano ab origine inammissibili .6.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo,consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassain relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 4 luglio 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6