Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing a private entity against a provincial health authority and an appointed administrator, did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and awarding costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
vocato Peppino Mariano,con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controAzienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del CommissarioStraordinario e suo legale rappresentante pro tempore, Dott. AntonioBattistini, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariachiara Paone, condomicilio digitale ex lege-controricorrente-controAzienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio (ora Dulbecco), in persona delCommissario Straordinario, dott.ssa Simona Carbone e l.r.p.t.,rappresentata e difeso dall'avvocato Elga Rizzo, con domicilio digitale exlege-controricorrente-nonché controSorgenti Mario-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 532/2025depositata il 23/05/2025.Numero registro generale 16540/2025Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 8127/2026Data pubblicazione 01/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 5 novembre 2025;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle particontroricorrenti mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese infavore dell’intimato;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna partecontroricorrente, in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima