Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. Grigoletto Simona and Pavone Giulia Maria, represented by Fabrizio Michelatti, challenged a second-instance judgment against Generali Italia Spa and a condominium without seeking a ruling on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a waiver of the appeal rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 9086/2024 R.G. proposto da:Grigoletto Simona, Pavone Giulia Maria, con domicilio digitale ex lege,rappresentate e difese dall’avvocato Fabrizio Michelatti-ricorrenti-controGenerali Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato MarcoVincenti-controricorrente-nonché controCondominio Via Gobetti 10/12 in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 91/2024 depositatail 2/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9086/2024Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 8125/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente mentrenon vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima