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Ordinanza — n. 8120/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming material error regarding heirs' status in litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8120/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the heirs' claim of a material error in the Supreme Court's order. The heirs argued that costs and unified contribution obligations should have been attributed to them solely as heirs of their mother, rather than in their own right. The court ruled that accepting an inheritance results in a legal subrogation where the heir steps into the deceased's shoes, making the attribution of costs to the heir in their own capacity legally correct and not a material error.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 13 D.P.R. n. 115/2002: A claim of material error regarding the attribution of litigation costs to an heir in their own right is inadmissible when the heir has accepted the inheritance, as this creates a legal subrogation that renders the attribution correct and inevitable.

Parole chiave

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material error appeal heir subrogation litigation costs attribution unified contribution obligation legal subrogation inheritance correzione di errore materiale domanda di prestazione d'assicurazione ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Salvatore Saija;rilevato che- Valeria e Silvia Casarin hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,affinché venga disposta la correzione del preteso errore materiale contenutonella ordinanza 12 marzo 2024, n.
Art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026- con un secondo motivo si lamenta “Errore materiale nell’avere ritenutosussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R.
art. 86 c.p
Silrvia Casarin, la secondada sé stessa ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in ea tti- ricorrenti -contro eCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNISALUTE s.p.a., .
art. 391-bis c.p
Salvatore Saija;rilevato che- Valeria e Silvia Casarin hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,affinché venga disposta la correzione del preteso errore materiale contenutonella ordinanza 12 marzo 2024, n.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026- con un secondo motivo si lamenta “Errore materiale nell’avere ritenutosussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R.
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Testo completo

sORDINANZAsul ricorso N. 22744/2024 R.G. proposto da: lCASARIN VALERIA e CASARIN SILVIA, quali eredi di BERTOLINIANNAMARIA, la prima rappresentata e difesa dall’avv. Silrvia Casarin, la secondada sé stessa ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in ea tti- ricorrenti -contro eCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNISALUTE s.p.a., . in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel giudizio iscritto al N.27037/2020 R.G., dagli avv.ti Lucia Marini e Giuseppe Renzo Villanova, domiciliodigitale come in atti- intimata -avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 6545/2024,depositata in data 12.3.2024;N. 22744/24 R.G.

Numero registro generale 22744/2024Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.1.2026 dalConsigliere relatore dr. Salvatore Saija;rilevato che- Valeria e Silvia Casarin hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,affinché venga disposta la correzione del preteso errore materiale contenutonella ordinanza 12 marzo 2024, n. 6545, della Terza Sezione Civile di questaCorte;- il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudiziointeressate alla chiesta correzione, ossia alla Unisalute Compagnia Assicuratrices.p.a., che non ha svolto difese in questa sede;- le ricorrenti hanno depositato memoria;- il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;considerato che- con un primo motivo, si lamenta “Errore materiale nell’avere condannato lericorrenti a rifondere le spese di lite alla controricorrente in proprio e non nellaloro qualità di uniche eredi della signora Annamaria Bertolini (…) Commetteun’evidente svista la Corte Suprema di Cassazione laddove ha pronunciato lacondanna delle signore Valeria e Silvia Casarin alla rifusione delle spese di lite infavore della Compagnia Assicuratrice Unisalute S.p.A. senza specificare neldispositivo che le ricorrenti hanno agito nel presente procedimento nella loroqualità di uniche eredi della signora Annamaria Bertolini e che, pertanto, lacondanna andava pronunciata in tale veste e non in proprio”;Numero registro generale 22744/2024N. 22744/24 R.G.

Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026- con un secondo motivo si lamenta “Errore materiale nell’avere ritenutosussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 in capo allericorrenti in proprio e non nella loro qualità di uniche eredi della signoraAnnamaria Bertolini (…) Analogamente a quanto sopra sostenuto ha commessoun evidente imprecisione materiale la Suprema Corte laddove ha dichiarato lasussistenza dei presupposti processuali in capo alle signore Valeria e SilviaCasarin per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aisensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in proprio, senza considerare che lericorrenti hanno agito nel presente procedimento nella loro qualità di unicheeredi della signora Annamaria Bertolini e che, pertanto, la sussistenza deipresupposti andava verificata in tale veste”;- dalla lettura del ricorso originario, definito dall’ordinanza in epigrafe, risultache le Casarin non spesero affatto la pretesa qualità di eredi beneficiate (v.ricorso in esame, p. 5), ma solo di “uniche eredi” della Bertolini, sic et simpliciter;- tanto esclude che la successiva ordinanza di questa Corte possa dirsi affettada un mero errore materiale, essendo quella conforme al contenuto specifico delricorso di adizione, come confezionato dalle allora ricorrenti;- la condanna alle spese di chi accetta puramente e semplicemente l’eredità dicolui che era già parte del processo non può che concernere l’erede in proprio enon già nella qualità, stante il subentro in universum ius defuncti e laconseguente confusione patrimoniale (tanto più che il ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello venne proposto dalle stesse Casarin quale “unicheeredi” dalla madre, e non da quest’ultima), sicché la questione della richiestaNumero registro generale 22744/2024N. 22744/24 R.G.

Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026specificazione potrebbe al più rilevare in ordine alla parziarietà dell’obbligazionetra coeredi, non certo per quanto paventato dalle odierne ricorrenti agiustificazione dell’iniziativa che occupa;- in ogni caso, l’ordinanza in epigrafe dà correttamente atto della spiegata qualitàdi eredi della Bertolini in capo alle ricorrenti;- pertanto, quello denunciato non è un errore materiale: la condanna delleCasarin alla rifusione delle spese costituisce la (corretta ed inevitabile)conseguenza logico-giuridica del descritto subentro delle chiamate - che hannoaccettato puramente e semplicemente l’eredità della madre - nell’interaposizione patrimoniale della de cuius, sia dal lato attivo che passivo;- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;- non occorre provvedere sulle spese.p. q. m.la Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno22.1.2026.Il Presidente