Italian Court orders correction of its own order to add lawyer's costs via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order to include the requesting lawyer's costs. The applicant argued that the prior ruling omitted the lawyer's expenses, while the respondent had not explicitly opposed the correction. The court ruled that since no specific legislative provision exists for this scenario, the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure is the proper remedy, rather than a separate appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; When a request for the deduction of a lawyer's costs is omitted in a court order without an explicit legislative provision, the remedy is the material error correction procedure rather than ordinary appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22524/2024 R.G.proposto daAGRISUD ASSOCIAZIONE AGRICOLA S.C., rappresentata e difesa dall’avv.Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controTECHNOVAA ITALY MACPLAST S.P.A. (già MACPLAST S.P.A.)- intimata -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questaCorte n. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;RILEVATO CHE:− Agrisud Associazione Agricola S.C. in liquidazione, per tramite del suodifensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzioneNumero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del 30/05/2024,emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo ladistrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;− rilevato che questa Corte - con l’ordinanza interlocutoria n. 15149 del06/06/2025 - ha disposto ex officio l’avvio del procedimento di correzionedi errore materiale e, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa dellestesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di le-gittimità, la relativa comunicazione da parte della Cancelleria della Corte;− rilevato che, in esito alla camera di consiglio del 22/10/2025 e all’or-dinanza interlocutoria n. 905 del 16/01/2026, è stata data comunicazionealla Technovaa Italy Macplast S.p.A. dell’istanza di avanzata dalla ricorrenteAgrisud;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv.
Sebastiano Sallemi aveva chiesto, nella sintetica memoria illustrativa,la distrazione in suo favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese legali del giudiziodi legittimità, dichiarandosi antistatario;− come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro-nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime-dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce-dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di-strazione qualificarsi come domanda autonoma;− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell’art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui laparte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e speseNumero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Cortedi cassazione (Cass.
Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578);− in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza diquesta Corte n. 15158 del 30/5/2024 sia emendata con l’aggiunta dellafrase «, con distrazione in favore dell’avv. Sebastiano Sallemi, ex art. 93c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che il dispositivosia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, con distrazione in favoredell’avv. Sebastiano Sallemi, ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese gene-rali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento in-formatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fa-scicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.;− per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p. q. m.la Cortedispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 15158 del30/5/2024 sia emendata con l’aggiunta della frase «, con distrazione infavore dell’avv. Sebastiano Sallemi, ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «siliquidano come al dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediantel’aggiunta dell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv. SebastianoSallemi, ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;Numero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)