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Ordinanza — n. 8112/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of its own order regarding lawyer fee allocation to the defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8112/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous ruling to allocate litigation costs to the defense lawyer. The cooperative society argued that the omission of this allocation in the prior order was a clerical error rather than a substantive dispute. The court held that such requests for fee allocation must be corrected via the material error procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than through ordinary appeals.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; When a defense lawyer's request for fee allocation is omitted in a court order without explicit legislative provision, the remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeals, to ensure procedural efficiency and respect for the principle of reasonable duration.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation defense lawyer fees Cassazione correction procedural efficiency correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «a carico di Giovanni Antonio Panaro e in favore della societàElle Cooperativa in liquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate comeda dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in-ciso «con distrazione in favore dell’avv.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
art. 391-bis c.p
art. 93 c.p
Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «a carico di Giovanni Antonio Panaro e in favore della societàElle Cooperativa in liquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate comeda dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in-ciso «con distrazione in favore dell’avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22347/2025 R.G.proposto daELLE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesadall’avv. Luca Calcagnile (c.f. CLCLCU80C03A662K), con domicilio digitaleex lege- ricorrente -controGIOVANNI ANTONIO PANARO- intimato -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questaCorte n. 23764 del 23/8/2025, emessa nel procedimento n. 14926/2023R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026RILEVATO CHE:− la società cooperativa Elle in liquidazione, per tramite del suo difen-sore, con istanza datata 21/10/2025, chiedeva di disporre la correzione diun errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23764 del 23/8/2025,emessa nel procedimento n. 14926/2023 R.G., aggiungendo al dispositivola distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;− rilevato che l’istanza avanzata dall’odierna ricorrente è stata notificataalla controparte, Giovanni Antonio Panaro;− la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− risulta che effettivamente l’avv.

Luca Calcagnile aveva chiesto, nellememorie conclusive del 21/3/2025, la distrazione in suo favore, ex art. 93c.p.c., delle spese legali del giudizio, dichiarandosi antistatario;− come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro-nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime-dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce-dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di-strazione qualificarsi come domanda autonoma;− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell’art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui laparte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della CorteNumero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026di cassazione (Cass.

Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578);− in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza diquesta Corte n. 23764 del 23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta dellafrase «con distrazione in favore dell’avv. Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «a carico di Giovanni Antonio Panaro e in favore della societàElle Cooperativa in liquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate comeda dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in-ciso «con distrazione in favore dell’avv.

Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.»in entrambi i punti in cui sono riportate le parole «alla società Elle Coope-rativa in liquidazione»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento in-formatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fa-scicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.;− per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p. q. m.la Cortedispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 23764 del23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione infavore dell’avv. Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «a caricodi Giovanni Antonio Panaro e in favore della società Elle Cooperativa inliquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate come da dispositivo» e cheil dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «con distrazione infavore dell’avv.

Luca Calcagnile ex art. 93 c.p.c.» in entrambi i punti in cuisono riportate le parole «alla società Elle Cooperativa in liquidazione»;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)