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Ordinanza — n. 8096/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for retrying facts and miscounting legal fees in electricity debt case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Francesco Maiolo's cassation appeal against a lower court ruling that upheld an electricity debt judgment. Maiolo argued the first instance judge erred in evaluating evidence regarding a meter bypass and miscalculated legal fees by including an investigative phase that never occurred. The court dismissed the appeal because the appellant attempted to re-evaluate established facts and requested a new assessment of costs, actions strictly prohibited in a third-instance review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 91 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate established facts or substitute the appellate judge's cost calculations, limiting its role to verifying legal application rather than factual reconstruction.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Court of Cassation Third Instance Limit Legal Fees Calculation Evidence Evaluation Electricity Debt Procedural Admissibility ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2967 c.c.
Art. 645 c.p.c.
in relazioneall'art. 645 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 comma I n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
DM 55/2014
4 del DM 55/2014 emanato ai sensi dell'art.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
4 del DM 55/2014 emanato ai sensi dell'art. 13 comma 6della legge 31 dicembre 2012 n.
art. 2697 c.c
art. 91 c.p
art. 2967 c.c
art. 645 c.p
in relazioneall'art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023
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Testo completo

PEC dall'avvocato STUPPIA GIUSEPPE(STPGPP69R21F537A)-ricorrente-controSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. IN PERS L.R.P.T-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n. 741/2022depositata il 20/12/2022.Numero registro generale 13749/2023Numero sezionale 3416/2025Numero di raccolta generale 8096/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalData pubblicazione 01/04/2026Consigliere GABRIELE POSITANO.Svolgimento del processoCon atto di citazione del 13/07/2020 Francesco Maiolo ha propostoopposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 02/03/2020 dalGiudice di Pace di Vibo Valentia, notificato in data 17/06/2020, conil quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento, in favore delServizio Elettrico Nazionale in persona del l.r.p.t., della somma paria € 3416,82, oltre interessi al tasso legale e le spese delprocedimento.L’opponente ha contestato la sussistenza del credito ed eccepito laprescrizione.Si è costituito in giudizio il Servizio Elettrico Nazionale contestandotutto quanto ex adverso dedotto, rilevando che dal verbale diaccertamento del 25-10-2018 e dalle missive inoltrate dalla societàopposta emergeva la prova del credito vantato.

Inoltre, la pretesatrovava fondamento anche sulla ricostruzione dei consumi operatadal Distributore. Ha contestato l’eccezione di prescrizione.Con sentenza del 14 settembre 2021 il Giudice di pace ha rigettatola pretesa dell’opponente confermando il decreto ingiuntivo.Maiolo Francesco proponeva appello avverso la sentenza del Giudicedi Pace di Vibo Valentia deducendo la violazione del principiodell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. nonché omessa escorretta valutazione del materiale probatorio versato in atti;l’erronea interpretazione dell’art 1 comma 4 e 5 della Legge n. 205del 2017 e la violazione dell’art. 91 c.p.c.Si costituiva in giudizio il Servizio Elettrico Nazionale, già Enel Spa,insistendo per il rigetto dell’appello.Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 20 dicembre 2022rigettava l’appello.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Maioloaffidandosi a tre motivi.2 di 5Numero registro generale 13749/2023Numero sezionale 3416/2025Numero di raccolta generale 8096/2026La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.Data pubblicazione 01/04/2026Motivi della decisioneCon il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2967 c.c. in relazioneall'art. 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.

IlTribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la pretesacreditoria avanzata, in ragione del fatto che l’appellante, presente almomento dell’ispezione, avrebbe sottoscritto in ogni sua parte ilverbale di accertamento redatto dai tecnici incaricati senzacontestarne il contenuto.Il Tribunale avrebbe dovuto attribuire piena valenza probatoriaall’espletamento di una ispezione, al fatto che in tale contesto erastato rinvenuto un bypass del contatore dell’energia elettrica e che,a fronte di tale circostanza, nessuna dichiarazione era stata rilasciatadal Maiolo.

Nessun valore di atto pubblico, invece, e di conseguenza,di prova piena, avrebbe dovuto ricondursi, in quanto frutto di unprocesso valutativo opinabile, al fatto che l’omessa dichiarazione siastata intesa alla stregua di una dichiarazione di natura confessoria.Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base diquanto attestato nel citato verbale e rilevando dalla condottadell’utente presente alle operazioni una non contestazione propriodei fatti indicati dallo stesso ricorrente e cioè che fosse statorinvenuto un bypass del contatore dell’energia elettrica e che, afronte di tale circostanza, nessuna dichiarazione sia stata rilasciatadal Maiolo.Da tali elementi ha ragionevolmente tratto la prova della sottrazionedell’energia elettrica.Dall’uso delle tabelle di consumo del Distributore haragionevolmente ricavato la misura dell’energia sottrattaindebitamente ed il relativo costo.3 di 5Numero registro generale 13749/2023Numero sezionale 3416/2025Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 8096/2026applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. D2a9ta6 p7ub bcli.cacz.io ne 01/04/2026in relazione all'art. 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma I n. 3c.p.c.

Si è erroneamente ritenuto assolto l’onere della provagravante a carico dell’appellato e non assolto quello a caricodell’appellante essendo le censure dallo stesso mosse di tenoregenerico e non puntuale.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipoteticheviolazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado,(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali delgiudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuovainammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormaidefinitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando ilgiudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormaiconsolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quantol'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appellonon condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne lasostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi chenuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causafossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice dilegittimità.Con il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art 91 c.p.c., dell’art. 2 edell’art. 4 del DM 55/2014 emanato ai sensi dell'art. 13 comma 6della legge 31 dicembre 2012 n. 247, aggiornato al D.M. n. 147 del13/08/2022, nonché delle tabelle 2 e 12 allegate DM 55/2014, inrelazione all'art. 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma I n. 3c.p.c.4 di 5Numero registro generale 13749/2023Numero sezionale 3416/2025Numero di raccolta generale 8096/2026Il Tribunale avrebbe erroneamente computato nella determinazioneData pubblicazione 01/04/2026delle spese processuali, quella relativa alla fase istruttoria che, alcontrario, non sarebbe stata svolta.Il motivo è infondato.Nel giudizio d’appello è dovuto all’avvocato il compenso per lequattro “fasi” disciplinate dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (fase di studiodella controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria efase conclusiva), ancorché nel corso del gravame non abbia avutoluogo alcuna attività istruttoria propriamente detta (Cass. n. 30219del 31 ottobre 2023).All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Nulla per le spese perché la parte intimata non si è costituita.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano5 di 5