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Ordinanza — n. 8001/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects Cassation order names and dismisses revocation appeal on factual error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8001/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected clerical errors in a previous order regarding the names of several plaintiffs and dismissed their revocation appeal. The applicants argued that the lower court's interpretation of their pleadings constituted a factual error warranting revocation under Article 395 of the Code of Civil Procedure. The court rejected this claim, ruling that misinterpreting pleadings does not qualify as a factual mistake under the law.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: Clerical corrections are permitted for name errors, but misinterpretation of pleadings does not constitute a factual error justifying revocation.

Parole chiave

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clerical correction revocation appeal factual error pleading interpretation Code of Civil Procedure party names Cassation order sussidio per l'istruzione scolastica speciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
P.Q.MIn accoglimento della domanda di correzione ex art. 391 bis c.p.c.,dispone:- di correggere l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.8337/2024 depositata il 27/3/2024, a pag.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
I ricorrenti denunciano con ricorso per revocazione un errore difatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., “con riferimento al terzo motivo di ricorso,relativo alla posizione dei dott.ri Giuseppe Antonio Fradella e GiuseppeNastasi”.
art. 391 bis c.p
P.Q.MIn accoglimento della domanda di correzione ex art. 391 bis c.p.c.,dispone:- di correggere l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.8337/2024 depositata il 27/3/2024, a pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 11057 del 24/4/2024
Sez. 6-L, Ordinanza n. 6405 del 15/3/2018
Sez. 3, Ordinanza n. 8023 del 3/6/2002
Tribunale di Roma, n. 25190/2013
Corte Appello di Roma, n. 6453/2017
Corte Appello di Roma, n. 6453/2017).
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20328/2024 R.G. proposto da:Barbieri Lucia Rosaria Fara, Tosti Pier Antonio, Fradella Giuseppe Antonio,Nastasi Giuseppe, Orlandi Ugo e Toscano Lucia, rappresentati e difesidall'avvocato Carlo Rienzi unitamente all’avvocato Gino Giuliano-ricorrenti-controMinistero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e dellee delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generaledello Stato-intimati-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.8337/2024 depositata il 27/3/2024;Numero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi:1.

Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la Repubblica Italiana, inpersona della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché il Ministerodell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute, ilMinistero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia per ottenerne lacondanna al risarcimento del danno sofferto in conseguenza dellatardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e75/363/CEE. In particolare, esponevano che, dopo aver conseguito lalaurea in medicina, si erano iscritti alla scuola di specializzazione, nelcorso della quale non avevano percepito alcuna remunerazione ocompenso da parte della scuola stessa, benché le direttive comunitarien. 75/362/CEE e 75/363/CEE, modificate dalla direttiva 82/76/CEE,imponessero agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti lescuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguataremunerazione.

Lo Stato italiano aveva dato tardiva e parziale2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6793/2012, rigettava ladomanda, ritenendo tutti i convenuti privi di legittimazione passiva, sulpresupposto che la domanda si sarebbe dovuta proporre nei confrontidella Presidenza del Consiglio dei Ministri, non rilevando che gli attoriavessero citato la Repubblica Italiana in persona del Presidente delConsiglio.3. Proponevano appello, tra gli altri, gli odierni ricorrenti. La Corte diappello di Roma accoglieva le domande proposte da BeniniMassimiliano, Branca Leonardo, Calderini Bruno, Camiciottoli Gianna,Cepollaro Chiara, Cipriana Albini, Danese Pietro, Fedeli Federico,Numero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026Galigani Cinzia, Gatti Mario, Gelli Riccardo, Grassi Maurizio,Grosjacques Maurizio, Lastrucci Lamberto, Lorini Marco, Mancini Ugo,Marangoni Silvia, Marelli Achille, Nastasi Giuseppe, Nicolini Andrea,Rosato Stenio, Rucreta Patrizia Maria Silvia (quale erede di SilviSilvano), Sabatini Tony, Savelli Vinno e Spinuzza Antonia Giuseppa, eliquidava il risarcimento del danno nella somma di€ 6.713,94 (applicando l’art. 11 della l. 19.10.1999 n. 370) per ciascunanno di frequenza della scuola di specializzazione successivo al 1983;riteneva che Giuseppe Antonio Fradella e Giuseppe Nastasi avesserodiritto ad essere risarciti con riferimento a due soltanto delle trespecializzazioni conseguite, sul presupposto che il conseguimento d’unaterza specializzazione non fosse stato tempestivamente addotto ingiudizio.

Ancora, rigettava le domande di Andrea Nicolini (conriferimento alla specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio),di Riccardo Gelli (con riferimento alla specializzazione in chirurgiadell’apparato digerente), di Achille Marelli (con riferimento allaspecializzazione in oncologia) e di Giuseppe Fradella (con riferimentoalla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare), inquanto i suddetti corsi di specializzazione erano terminati nel 1983.4. Impugnavano i ricorrenti sopra indicati con quattro motivi. LaPresidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri tre ministeri indicati inepigrafe non notificavano controricorso, ma depositavano unicamenteun “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale discussionein pubblica udienza.5.

Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 8337/2024, accoglieva il soloprimo motivo di ricorso, sul presupposto che la sentenza impugnata,sia nella motivazione sia nel dispositivo, non aveva preso inconsiderazione la posizione dei ricorrenti, trascurando persino diindicarli nell’epigrafe; né conteneva puntuali argomenti testuali, logici oNumero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026giuridici idonei a consentire di ritenere implicitamente rigettatol’appello.6. Con successivo ricorso per revocazione e/o correzione di erroremateriale notificato il 20/9/2024, Lucia Rosaria Fara Barbieri - in qualitàdi erede di Giandomenico Iannucci -, Ugo Orlandi, Lucia Toscano,Antonio Tosti, Giuseppe Antonio Fradella e Giuseppe Nastasi hannoimpugnato per revocazione la suddetta ordinanza n. 8337/2024 dellaCorte Suprema, pubblicata il 27/3/2024.

I ricorrenti principali e FabiolaAngeli hanno depositato memorie. I Ministeri intimati non si sono difesi.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Con il ricorso per revocazione e contestuale istanza di correzione dierrori materiali, i ricorrenti censurano l’ordinanza suddetta, sostenendoche sarebbe incorsa in errori di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.,nonché in errori materiali, tali da imporne la revocazione e/o lacorrezione.In particolare, con riferimento al rigetto del terzo motivo del ricorso percassazione, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata abbiaritenuto non assolto l’onere di allegazione in ordine al terzo titolo dispecializzazione conseguito dai dottori Antonio Fradella e GiuseppeNastasi, affermando che tale titolo non sarebbe stato indicato nénell’atto di citazione di primo grado né nell’atto di appello; assumonoche detta affermazione si fonderebbe su un erroneo presupposto difatto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanzaimpugnata, le autocertificazioni attestanti il conseguimento di tutti e trei titoli di specializzazione risultavano allegate all’atto di citazione diprimo grado ed espressamente richiamate nel corpo del medesimonell’indice in calce all’atto di citazione, quale unico allegato prodotto,Numero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026con la denominazione “autocertificazioni titoli di specializzazione degligrado, a pagina 18, terz’ultimo rigo, vi era espresso riferimento al fattoche gli attori avevano frequentato le scuole di specializzazione,conseguendo i relativi diplomi negli anni accademici indicati, “così comerisultante dalla tabella in calce e dalla documentazione allegata”;Sostengono, pertanto, che l’ordinanza impugnata avrebbe ignorato unfatto risultante in modo inequivoco dagli atti di causa, incorrendo in unerrore di fatto percettivo, consistente nell’aver ritenuto insussistentel’allegazione del terzo titolo di specializzazione, laddove tale allegazionerisultava documentalmente comprovata.8.

I ricorrenti censurano, altresì, l’affermazione secondo cui il terzo titolodi specializzazione non sarebbe stato specificamente oggetto diimpugnazione, sostenendo che la sentenza di primo grado avevadichiarato il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioniconvenute, senza esaminare il merito delle singole specializzazioniconseguite, onde non sussisteva alcun onere di impugnazione specificasul punto.Assumono, inoltre, che l’ordinanza impugnata presenti ulteriori errori difatto, ovvero: avere omesso di pronunciare nei confronti di uno deiricorrenti; avere confuso i nominativi di due ricorrenti, creando ununico nominativo inesistente; avere omesso di specificare, comeindicato nel ricorso, che diversi ricorrenti agivano quali eredi di medicideceduti, asserendo che tali errori avrebbero inciso sulla correttaindividuazione delle parti del giudizio.9.

I ricorrenti chiedono la correzione o revocazione della ordinanza neiseguenti passi:A) L’ordinanza nell’epigrafe, pag. 1, e nel dispositivo, pag. 12,menziona l’odierna ricorrente Lucia Rosaria Fara Barbieri,omettendo di precisare che agisce in qualità di erede del fuNumero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026Giandomenico IANNUCCI (C.F.: NNCGDM56D11G482O), nato aPescara il 11/4/1956 e deceduto in data 2/4/2020, come, invece,correttamente indicato nel ricorso per Cassazione (All. 4), doveveniva indicata tale qualità di erede nella tabella anagrafica a pag.2, nell’elenco dei ricorrenti a cui è riferito il primo motivo di ricorso,nonché nella tabella relativa ai corsi di specializzazione frequentatidai ricorrenti - v. a pag. 42 del ricorso -, nonché nella Procura apag. 82 del ricorso.

Alla luce di quanto precede si chiede pertantodi correggere tale ordinanza, a pag. 1 e pag. 12, aggiungendo,dopo le parole: “…BARBIERI FARA LUCIA ROSARIA”, le parole: “INQUALITA’ DI EREDE DEL DR. GIANDOMENICO IANNUCCI, …”.B) L’ordinanza nell’epigrafe - pag. 3 -, e nel dispositivo - pag. 13 -,nell’elencazione in ordine alfabetico dei ricorrenti di seguito a “OLIVAGIUSEPPE” e prima di “OTTANELLI STEFANO”, omette di menzionarel’odierno ricorrente Ugo ORLANDI, che figurava tra i soggetti cheavevano proposto il ricorso per cassazione (All. 4), dove risulta indicatonella tabella anagrafica, a pag. 10, nell’elenco dei ricorrenti a cui èriferito il primo motivo di ricorso – pag. 23 del ricorso -, nella tabellarelativa ai corsi di Specializzazione frequentati dai ricorrenti a pag. 56del ricorso, nonché nella Procura a pag. 245 del ricorso.

Alla luce diquanto precede si chiede pertanto di correggere tale ordinanza, a pag.3 e a pag. 13, dopo le parole: “… OLIVA GIUSEPPE” e prima di“OTTANELLI STEFANO” aggiungendo: “ORLANDI UGO”.C) L’ordinanza di cui in epigrafe, a pag. 3, e nel dispositivo, a pag. 14,nell’elencazione in ordine alfabetico dei ricorrenti di seguito a “TORSOLIMARIA ANGELA” e prima di “TRENTANNI CESARE”, omette dimenzionare correttamente gli odierni ricorrenti Lucia Toscano e PierAntonio Tosti e, invece, menziona “TOSCANO PIER ANTONIO” benchénon vi sia stato alcun ricorrente rispondente a questo nome.

Pareevidente che si sia riportato un nominativo non riconducibile a nessunoNumero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei ricorrenti originari bensì frutto dell’erroneo abbinamento delcognome di Lucia TOSCANO al nome di PIER ANTONIO Tosti. I duesuddetti erano stati invece correttamente indicati nel ricorso percassazione (All. 4), uno dopo l’altro, all’interno della tabella anagraficaa pag. 13 del ricorso, nell’elenco dei ricorrenti a cui è riferito il primomotivo di ricorso, a pag. 23 del ricorso, nella tabella relativa ai corsi dispecializzazione frequentati dai ricorrenti a pag. 62 del ricorso nonchénella rispettiva Procura a pagg. 305-306 del ricorso.

Alla luce di quantoprecede si chiede pertanto di correggere l’ordinanza a pag. 3 e a pag.14, dopo le parole “… TORSOLI MARIA ANGELA” aggiungendo“TOSCANO LUCIA, TOSTI PIER ANTONIO, …” in sostituzione diTOSCANO PIER ANTONIO.10. Ritiene il Collegio che i suddetti errori, effettivamente sussistenti,debbono essere corretti come meglio indicato nel dispositivo. Pertanto,il ricorso va accolto per questa parte inerente alla correzione di errorimateriali nella indicazione dei nominativi dei ricorrenti, non essendovidubbi sulle parti destinatarie dei provvedimenti in questione,erroneamente identificate.11.

I ricorrenti denunciano con ricorso per revocazione un errore difatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., “con riferimento al terzo motivo di ricorso,relativo alla posizione dei dott.ri Giuseppe Antonio Fradella e GiuseppeNastasi”. Sostengono che col terzo motivo del ricorso per cassazioneera stata impugnata la sentenza di appello “nella parte in cui harigettato la domanda in relazione al terzo titolo di specializzazioneposseduto dal dott. Antonio Fradella e dal dott. Giuseppe Nastasi:Violazione e falsa applicazione art. 163 cpc, in relazione all’art. 360, n.3), cpc.

Violazione e falsa applicazione art. 132, n. 4, cpc, in relazioneall’art. 360, n. 3), cpc.”.Il motivo di ricorso per cassazione riportava: “La sentenza impugnataha respinto la domanda relativa al terzo titolo di specializzazioneNumero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026posseduto dal dott. Antonio FRADELLA (Specializzazione in nefrologiadal 1988 al 1992, presso l’Università degli studi di Firenze, duratalegale 4 anni) e dal dott. Giuseppe NASTASI (Specializzazionegastroenterologia e endoscopia digestiva, dal 1990 al 1994, pressol’Università degli studi di Pavia, durata legale 4 anni)”.La Corte di cassazione rigettava la domanda del terzo titolo, in quantonon espressamente proposta in primo grado, e quindi non vagliabile,oltre a non essere stata specificamente oggetto di impugnazione.Secondo i ricorrenti nell’interpretazione delle domande contenutenell’atto di citazione, si sarebbe dovuto tener necessariamente contodelle autocertificazioni, avendovi fatto espresso rinvio gli odierniricorrenti.12.

Il motivo è inammissibile.Va, al proposito, confermato il principio per cui l’errore di fattorevocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., consiste in una falsapercezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamenterilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti dicausa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti edocumenti, risulti positivamente accertato, per cui i vizi relativiall'interpretazione della domanda giudiziale, sia pure con motivazioneche non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, non rientranonella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazioneper revocazione (Sez. 2 - , Ordinanza n. 11057 del 24/4/2024;

Sez. 6 -L, Ordinanza n. 6405 del 15/3/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 8023 del3/6/2002).La censura, invero, intende indurre il giudice di legittimità a svolgereuna differente interpretazione della domanda giudiziale e dell’atto diappello, mentre, sul punto, la giurisprudenza di merito ha avuto modoNumero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026di affermare che nel contrasto tra quanto indicato nell’autocertificazionedel titolo di specializzazione e quanto indicato nella tabella riportante idati relativi alla specializzazione conseguita, prevale la prima (Tribunaledi Roma, n. 25190/2013;

Corte Appello di Roma, n. 6453/2017). Il che,come è chiaramente deducibile dallo stesso tenore del motivo, restafuori dal perimetro della revocazione ordinaria, tesa a rimediare allec.d. sviste nel rilevare le domande formulate e non eventuali errori diinterpretazione della domanda, come nel caso di specie.13. Conclusivamente, in accoglimento della domanda di correzione exart. 391 bis cpc, si dispone di correggere l’ordinanza impugnata nelsenso di cui ai sopra dedotti motivi A), B), C); si dichiara inammissibilela pretesa revocazione. Nulla si provvede sulle spese, vista l’assenzadegli intimati dal presente giudizio.

P.Q.MIn accoglimento della domanda di correzione ex art. 391 bis c.p.c.,dispone:- di correggere l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.8337/2024 depositata il 27/3/2024, a pag. 1 e pag. 12, comesegue: dopo le parole: “…BARBIERI FARA LUCIA ROSARIA”aggiungere le parole: “IN QUALITA’ DI EREDE DEL DR.GIANDOMENICO IANNUCCI “;- correggere la medesima ordinanza, a pag. 3 e a pag. 13, comesegue: dopo le parole: “… OLIVA GIUSEPPE” e prima di “OTTANELLISTEFANO”, aggiungere: “ORLANDI UGO”;- correggere tale ordinanza a pag. 3 e a pag. 14, come segue: dopo leparole “… TORSOLI MARIA ANGELA”, aggiungere “TOSCANO LUCIA,TOSTI PIER ANTONIO…” in sostituzione di TOSCANO PIER ANTONIO.Numero registro generale 20328/2024Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 8001/2026Data pubblicazione 31/03/2026Dichiara inammissibile il ricorso di revocazione.Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi