Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bergamo Tribunal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Zola Maurizio, had not acted on the court's proposal for case definition, while the respondent, Comune di Torre Boldone, argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within the prescribed term constitutes a deemed renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 13473/2021 R.G. proposto da:ZOLA MAURIZIO GIOVANNI ANGELO, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato GiulioChiesa (CHSGLI70B05A794D)-ricorrente-controCOMUNE DI TORRE BOLDONE, in persona del Sindaco pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato Elena Tomasi (TMSLNE66D64A794V), dall’avvocatoDaniele Zucchinali (ZCCDNL81C25L400V) e dall’avvocato Alessio Petretti(PTRLSS55M25H501M)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1608/2020, depositata il13/11/2020;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezionesoltanto in data 11/02/2026;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13473/2021Numero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 7913/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro804,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026IL PRESIDENTE DELEGATO