Court dismisses jurisdiction objection when lower court declares the dispute's subject matter extinguished by payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional objection inadmissible because the lower court had already extinguished the dispute by ruling that the debt was fully paid. The appellant argued that jurisdiction should have been determined by the Peace Court based on the debt amount, but the respondent contended the objection was irrelevant. The court held that a declaration of extinguished subject matter functions as a preliminary finding that precludes any subsequent regulation of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cod. proc. civ.; Art. 615 cod. proc. civ.: When a judgment declares the subject matter of the dispute extinguished, a subsequent request for regulation of jurisdiction is inadmissible as it lacks relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.16406/2025 R.G. proposto daVELA PRIVATE DEBTORS S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NicolaStaniscia– ricorrente –controBADALONI DIEGO, rappresentato e difeso dall’Avv. Pina Scialanca– resistente –avverso la sentenza n. 1423/2025 del TRIBUNALE DI VELLETRI,depositata il giorno 27 giugno 2025;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. ALBERTOMICHELE CISTERNA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;Rilevato cheNumero registro generale 16406/2025Numero sezionale 4860/2025Numero di raccolta generale 7869/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso l’atto di precetto per il pagamento della somma di euro1.441,06 intimatogli dalla Vela Private Debtors s.r.l. in forza di decretoingiuntivo, Diego Badaloni spiegò opposizione innanzi il Tribunale diVelletri lamentando l’ingiustificato rifiuto di accettare il pagamentoopposto dalla creditrice, l’erroneo calcolo della somma intimata, lamancanza di prova della cessione del credito in favore della intimante,il vizio della procura rilasciata dal creditore nell’atto di precetto;nel costituirsi in lite, la Vela Private Debtors s.r.l. eccepì, in viapreliminare, l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale in favore delGiudice di pace ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ.;la decisione in epigrafe indicata, sul rilievo dell’integralesoddisfazione del credito azionato mediante pagamento banco iudicisdell’importo precettato accettato dall’intimante - opposto, ha dichiaratola cessazione della materia del contendere sull’opposizione (qualificata«a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.») e compensatoper intero le spese di lite tra le parti;avverso tale sentenza dispiega regolamento di competenza la VelaPrivate Debtors s.r.l., per un unico motivo;resiste, con memoria difensiva, Diego Badaloni;il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto dellaistanza di regolamento;ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;Considerato checon l’unico motivo, l’istante assume che, versandosi in tema diopposizione a precetto al pagamento della somma di euro 1.441,06, lacompetenza ratione valoris, determinata in base all’entità del creditoper cui si procede, spetti al Giudice di pace;«per completezza» stigmatizza anche la dichiarazione di cessazionedella materia del contendere, sostenendo che la stessa sia stata resar.g. n. 16406/2025 2Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 16406/2025Numero sezionale 4860/2025Numero di raccolta generale 7869/2026Data pubblicazione 31/03/2026in difetto del presupposto del reciproco accordo tra le parti circa ilsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale controversa;il regolamento di competenza così formulato è inammissibile;come evidenziato in narrativa, la sentenza gravata ha dichiaratocessata la materia del contendere sull’opposizione, stante l’avvenutopagamento dell’intero importo precettato, ritenendo detta circostanza«dirimente ai fini della risoluzione della controversia ed assorbenterispetto a tutte le questioni svolte, anche di carattere preliminare»;per scolastica nozione, il regime di impugnazione di una sentenzaè intrinsecamente collegato alla natura ed all’oggetto della decisione enon discende certo – come invece sembra postulare la ricorrente nellamemoria illustrativa – dalla conformità a diritto della decisione stessa;orbene, per fermo convincimento di nomofilachia, cui si intendedare convinta continuità, in ipotesi di dichiarazione della cessazionedella materia del contendere, è inammissibile l’istanza di regolamentodi competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alladeterminazione del giudice competente a provvedere sulla domanda(ex plurimis, Cass. 29/08/1973, n. 2384;
Cass. 16/10/1985, n. 5078;Cass. 11/09/1990, n. 9352; Cass. 21/9/2016, n. 18530);la declaratoria di cessazione della materia del contendere assumeinvero «natura e funzione di accertamento pregiudiziale rispetto alladecisione sulla competenza e tale da precludere il regolamento,quand’anche facoltativo, dispiegato avverso detta statuizione» (così,espressamente, Cass. 19/09/2013, n. 21507);il regolamento è dichiarato inammissibile;la disciplina delle spese del presente regolamento segue lasoccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale,applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile,avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questioner.g. n. 16406/2025 3Cons. est.
Raffaele RossiNumero registro generale 16406/2025Numero sezionale 4860/2025Numero di raccolta generale 7869/2026Data pubblicazione 31/03/2026(quella di competenza, appunto) e non già l’intera controversia (cosìCass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504);dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, giusta il comma1-bis dello stesso art. 13;tale norma, invero, si applica anche con riferimento al regolamentodi competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014,n. 11331;
Cass. 02/07/2020, n. 13636);p. q. m.dichiara inammissibile il regolamento di competenza;condanna la Vela Private Debtors s.r.l. al pagamento in favore diDiego Badaloni delle spese del presente giudizio, che liquida in euro3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frascar.g. n. 16406/2025 4Cons. est.
Raffaele Rossi