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Ordinanza — n. 7862/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses unjust enrichment claim due to lack of correspondence between claim and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7862/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the unjust enrichment claim while upholding the main judgment on the subcontracting nullity. The appellant argued the lower court erred in rejecting the enrichment action, but the court found the claim's scope did not match the judgment's reasoning. Consequently, the specific portion of the judgment concerning unjust enrichment was quashed and remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 336, first paragraph, cod. proc. civ.; Art. 132, second paragraph, no. 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is admissible only if the violation of law is evident from the text of the contested decision without requiring a re-examination of factual evidence.

Parole chiave

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unjust enrichment subcontracting nullity correspondence between claim and judgment cassation admissibility remittitur to appellate court pagamento del subappaltatore procedimento antisovvenzioni sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 336, first paragraph, cod. proc. civ.
Art. 132, second paragraph, no. 4, cod. proc. civ.
Il secondo rileva la nullità della sentenza ex art. 132 cod.
art. 645 cod. proc. civ
di decretodi ingiunzione al pagamento di euro 251.547,96, quale corrispettivo diprestazioni di distacchi di personale e di noleggio di automezzi.Avverso il provvedimento monitorio, adottato in conformitàdell’istanza, propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
art. 2041 cod. civ
163,in specie per mancata autorizzazione della stazione subappaltante;(iii) accolse la domanda ex art. 2041 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Il primo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc.civ
Il secondo rileva la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054
Cass., Sez. U, 05/12/2023, n. 33954
Cass. 18/10/2024, n. 27008
Cass. 18/10/2024, n. 27008).6.
Cass. 23/04/2024, n. 10927
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21729/2022 R.G. proposto daCAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. RobertoProzzo- ricorrente -controLASER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Cocozza- controricorrente -avverso la sentenza n. 1084/2022 della CORTE DI APPELLO DIPALERMO, depositata il 21 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16dicembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.Numero registro generale 21729/2022Numero sezionale 4858/2025Numero di raccolta generale 7862/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

La società Laser s.r.l. domandò al Tribunale di Palermol’emissione nei confronti della Car Segnaletica Stradale s.r.l. di decretodi ingiunzione al pagamento di euro 251.547,96, quale corrispettivo diprestazioni di distacchi di personale e di noleggio di automezzi.Avverso il provvedimento monitorio, adottato in conformitàdell’istanza, propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. l’ingiunta.Eccepì che il rapporto intercorso tra le parti era un contratto disubappalto per la posa in opera di barriere di sicurezza stradale,contratto tuttavia nullo per mancata autorizzazione al subappalto adopera della stazione appaltante; contestò la corretta esecuzione delmontaggio delle barriere ad opera della Laser s.r.l.; dedusse che lastessa si era appropriata di un ingente quantitativo di barriere che leerano state consegnate per la posa in opera, beni del valore di euro101.282,57, domandando, in via riconvenzionale, la condanna dellasocietà opposta al pagamento del corrispondente importo.Costituita nella causa di opposizione, la Laser s.r.l., oltre a resisterealle avverse istanze, chiese, in via subordinata e per il caso di accertatanullità del contratto, la condanna della opponente al pagamento dellasomma ingiunta, a titolo di ingiustificato arricchimento.2.

All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Palermo:(i) accertò la natura simulata dei contratti di distacchi di personalee di nolo di automezzi, dissimulanti un contratto di subappalto di operapubblica;(ii) dichiarò la nullità del contratto di subappalto per violazione dellanorma imperativa di cui all’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,in specie per mancata autorizzazione della stazione subappaltante;(iii) accolse la domanda ex art. 2041 cod. civ. di parte opposta,quantificando l’indennizzo alla stessa spettante in euro 158.203,42,r.g. n. 21729/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21729/2022Numero sezionale 4858/2025Numero di raccolta generale 7862/2026Data pubblicazione 31/03/2026pari alla diminuzione patrimoniale sofferta per esborsi sostenuti perl’impiego di personale;(iv) rigettò la domanda riconvenzionale di parte opponente, permancata dimostrazione del danno subito.3. La decisione in epigrafe ha disatteso l’appello proposto dalla CarSegnaletica Stradale s.r.l., avente ad oggetto l’ammissibilità dell’azionedi ingiustificato arricchimento, l’entità del medesimo, l’idoneità delleacquisite a giustificare l’accoglimento della domanda riconvenzionale.4.

Ricorre per cassazione la Car Segnaletica Stradale s.r.l., sullabase di sette motivi.Resiste, con controricorso, la Laser s.r.l..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Il primo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ravvisa omessapronuncia della sentenza impugnata sul motivo di appello con cui erastata dedotta l’inammissibilità dell’azione di arricchimento senza causain caso di prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo perchéillecito per violazione di norme imperative, in specie della normativaantimafia in materia di subappalto.1.2.

Il secondo rileva la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc.civ. per motivazione apparente sul motivo di appello di cui sopra.1.3. Il terzo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 cod.civ., imputa al giudice territoriale di non aver dichiarato inammissibilel’azione di arricchimento esperita dalla Laser s.r.l. «pur trattandosi diprestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo perché illecito edintegrante una specifica ipotesi di reato a tutela dell’ordine pubblico».1.4. Il quarto, di nuovo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si duoledella mancata pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appellor.g. n. 21729/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21729/2022Numero sezionale 4858/2025Numero di raccolta generale 7862/2026Data pubblicazione 31/03/2026con cui era stata eccepita l’assenza di prove in ordine alla entità delpresunto arricchimento conseguito.1.5. Il quinto rileva la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc.civ. per motivazione apparente sul motivo di appello concernente laliquidazione equitativa dell’arricchimento.1.6. Il sesto prospetta violazione degli artt. 2041, 2697 e 1226 cod.civ. nella operata liquidazione in via equitativa dell’indennizzo, inquanto avvenuta in difetto di prova circa l’entità dell’impoverimento edaltresì circa l’entità dell’arricchimento.1.7.

Il settimo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 132 cod.proc. civ. per motivazione omessa o apparente in relazione al terzomotivo dell’interposto appello, avente ad oggetto l’impugnazione delrigetto (in prime cure) della domanda riconvenzionale proposta dallaodierna ricorrente per il pagamento del controvalore delle barriereaffidate alla Laser s.r.l. per la posa in opera e risultate mancanti altermine del rapporto.2. È fondato il primo motivo.In ossequio al principio di autosufficienza, l’atto di adizione diquesta Corte riporta una adeguata esposizione del fatto processuale:ivi si rinviene la trascrizione – per stralci essenziali e d’interesse – dellamotivazione della sentenza di prime cure e della doglianza formulata asuffragio del dispiegato gravame ordinario, doglianza specificamentevertente sulla inammissibilità dell’azione di arricchimento senza causain relazione a prestazioni effettuate in adempimento di un contratto disubappalto nullo per contrarietà alla normativa imperativa antimafia.Tanto riscontrato, la sentenza gravata, pur in sintesi descrivendo ilcontenuto dell’appello e così dando conto della proposizione della(preliminare) questione dell’ammissibilità dell’actio de in rem verso,omette radicalmente, nella scarna trama argomentativa, di affrontareil tema, concentrando l’attenzione (negli ultimi due capoversi di pag.r.g. n. 21729/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21729/2022Numero sezionale 4858/2025Numero di raccolta generale 7862/2026Data pubblicazione 31/03/20263) sul merito, cioè a dire sui presupposti giustificanti l’accoglimento disiffatta azione.Palese allora risulta la trasgressione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato.3. L’accoglimento del primo motivo, determinando ai sensi dell’art.336, primo comma, cod. proc. civ. la caducazione, siccome dipendenti,delle parti della sentenza afferenti l’an ed il quantum dell’azione diarricchimento, assorbe lo scrutinio sui motivi di ricorso dal secondo alsesto, aventi ad oggetto l’impugnazione appunto di dette parti.4.

Va invece esaminato il settimo motivo di ricorso, poiché relativoad un capo autonomo di sentenza.La censura è infondata.La violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,prospettata dal ricorrente risulta articolata sulla base di elementi trattialiunde (in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione,sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaboratidalla giurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilvizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali.Ad onta della dedotta inosservanza di norme di diritto, il motivocontesta, a ben vedere, l’idoneità asseverativa delle deposizionitestimoniali, cioè a dire la valutazione delle stesse (e, più in generale,del compendio istruttorio) operata dal giudice di merito.La censura si risolve allora nel sollecitare questa Corte ad unriesame delle emergenze istruttorie finalizzato ad una ricostruzionedell’andamento fattuale della vicenda diversa da quella posta a baser.g. n. 21729/2022 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 21729/2022Numero sezionale 4858/2025Numero di raccolta generale 7862/2026Data pubblicazione 31/03/2026della decisione gravata: attività, tuttavia, del tutto estranee, per naturae per funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, si veda, anche perulteriori richiami, Cass. 23/04/2024, n. 10927).5. In definitiva: rigettato il settimo motivo; accolto il primo motivoed assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appellodi Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa,da valutare in base ai princìpi di diritto in materia di sussidiarietà delladomanda di ingiustificato arricchimento enunciati da questa Corte nellasua veste più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez.

U,05/12/2023, n. 33954; conf. Cass. 18/10/2024, n. 27008).6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il settimo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo,assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversacomposizione, alla quale demanda altresì la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 16 dicembre 2025.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frascar.g. n. 21729/2022 6Cons. est.

Raffaele Rossi