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Ordinanza — n. 7736/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of a required party in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7736/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the second-instance judgment because the necessary co-litigant, Edilticino S.r.l., was not properly joined in the execution proceedings. The appellant argued for the validity of the lower court's decision, but the court found the procedural defect irreparable. Consequently, the entire process was annulled and remanded to the first-instance judge to retry the case with the missing party present.

Regesto Legislator

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Art. 619 cod. proc. civ.; Art. 383, comma 3 cod. proc. civ.: When a necessary co-litigant is omitted in execution proceedings and the defect is not cured by the appellate court, the entire process is void and must be remanded for retrial.

Parole chiave

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necessary joinder of parties execution proceedings defect annulment of judgment remand to first instance procedural integrity contratto di amministrazione d'immobili società immobiliare sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 619 cod. proc. civ.
Art. 615, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 354, comma 1 cod. proc. civ.
Art. 383, comma 3 cod. proc. civ.
civ., resta viziato l’intero processo es’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anched’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod.proc.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Il ricorso non è stato rigettato o dichiarato improcedibile o inammissibilee non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l’art. 13, comma1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1/12/2021 n. 37847
Cass. 18/11/2024 n. 29629
Cass. 3/12/2021 n. 38322
(tra molte Cass. 3/12/2021 n. 38322;
Cass. n. 4763 del 19/02/2019
Cass. 22/03/2011 n. 6546
n.4763 del19/02/2019; Cass. 22/03/2011 n. 6546).2.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 905/2024 R.G. proposto da:Carlo Marcati, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe La Scala, condomiciliazione telematica come per legge,- ricorrente -controLeviticus Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante in caricarappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Russi, con domiciliazionetelematica come per legge,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2752/2023 depositatail 27/09/2023;Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2026, dalConsigliere relatore Cristiano Valle.1.

Carlo Marcati propose sia un’opposizione ai sensi dell’art. dell’art. 619cod. proc. civ. e un’opposizione ai sensi 615, comma secondo, cod.proc. civ. nella procedura esecutiva n. 422 del 2028 pendente dinanzial Tribunale di Busto Arsizio e in relazione a titolo esecutivo costituitoda contratto di mutuo fondiario in favore della Sophie Immobiliares.r.l.Le due opposizioni vennero riunite e decise con un’unica sentenza dirigetto - dopo la fase sommaria, conclusa con il rigetto dell’istanza disospensione, confermata dal reclamo al Collegio dello stessoTribunale - recante n. 1219 del 2021 (30/07 - 2/08/2021).2.

Carlo Marcati propose appello alla Corte territoriale e questa, nelcontraddittorio con la Leviticus Spv s.r.l., ha, con la sentenza n. 275del 27/09/2023, rigettato l’impugnazione.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso percassazione, articolato su re motivi, Carlo Marcati.4. Risponde con controricorso la Leviticus Spv s.r.l.5. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza del 13/02/2026, alla quale laCorte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, in considerazione di quanto si va a esporresull’integrità del contraddittorio, non è necessario dare contospecificamente dei motivi di impugnazione.La società Edilticino (già Sophie immobiliare) S.r.l. in liquidazione,originaria contraente del mutuo fondiario con la Banca popolare diMilano Soc. coop. a r.l., poi divenuta Banca popolare di Milano s.p.a.,non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risultadalla sentenza impugnata, né essa è stata evocata in questa fase diR.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 4Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e delcontroricorso.Ciò comporta che il contraddittorio non è stato integro - essendo ildebitore diretto litisconsorte necessario nelle opposizioni adesecuzioni dispiegate ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ. - sindalla prima fase di merito, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, e alladetta carenza non può ovviarsi, in alcun modo, nella presente fase dilegittimità, neppure risultando l’azione improponibile sin dall’inizio(Cass. 1/12/2021 n. 37847) e non avendo la parte pretermessaspiegato intervento in grado d’appello (Cass. 18/11/2024 n. 29629).Questa Corte ha ripetutamente affermato che, quando risultaintegrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, nellaspecie con riferimento all’opposizione di terzo all’esecuzione, nonrilevata né dal giudice di primo grado, che non ha dispostol’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non haprovveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354,comma primo, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo es’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anched’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod.proc. civ. (tra molte Cass. 3/12/2021 n. 38322;

Cass. n.4763 del19/02/2019; Cass. 22/03/2011 n. 6546).2. Il Collegio condivide detto orientamento e intende darvi seguito, ancheal fine di consentire il pieno dispiegamento dell’attività difensiva.Deve, pertanto, con pronuncia sul ricorso, cassarsi la sentenzaimpugnata e rimettersi la causa al giudice di primo grado, ossia alTribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, affinchéesamini nuovamente ogni domanda nel contraddittorio anche con laEdilticino S.r.l., già Sophie Immobiliare s.r.l. (o con i suoi eventualisuccessori), illegittimamente pretermessa nei gradi di merito,R.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 3 di 4Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla streguadell’effettiva condotta di tutte le parti.3. Il ricorso non è stato rigettato o dichiarato improcedibile o inammissibilee non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l’art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributounificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata erimette gli atti al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diversomagistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, sezione III civile, in data 13/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore:

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