Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7503/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal due to missing necessary party in execution extinction proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7503/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court quashed the second-instance judgment because the original creditor, Patricia Salazar, was omitted from the appeal proceedings despite being a necessary litis consort. The appellant argued for partial extinction based on document errors, but the court found the procedural defect fatal. Consequently, the case was remanded to the appellate court to reinstate the missing party and correct the contradiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 383, comma 3; Art. 354 c.p.c.: The omission of a necessary litis consort in the second instance renders the judgment void, requiring automatic review and remand to correct the procedural defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution extinction proceedings necessary litis consort procedural nullity omission of party remand for correction contradictory proceedings c.p.c. articles 383 354 validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 567 c.p
Ennio Gatti articola in ricorso un unico motivo, con cuidenuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 567 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32445/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2707/2024 R.G. proposto da:ENNIO GATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORETTA GROPPI,presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliatoper legge;-ricorrente-controMARIA AGNELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINOROSSI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n.1587/2023, depositata il 19/07/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere PASQUALE GIANNITI.Numero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Salazar Patricia Rosario Pareja avviava dinanzi al Tribunale diPiacenza la procedura esecutiva immobiliare R.G. 152/2018 neiconfronti di Maria Agnelli, riguardante una pluralità di beni immobili diproprietà della debitrice, sulla base del titolo esecutivo della sentenzadel Tribunale di Piacenza n. 618/2017. Nell’ambito di detta procedurainterveniva Ennio Gatti, creditore ipotecario munito di titolo esecutivo,il quale aveva iscritto ipoteca su alcuni dei beni oggetto dipignoramento.La Salazar chiedeva formalmente al Giudice dell’Esecuzione untermine per adempiere all’integrazione del certificato notarile everificare le anomalie relative all’intestazione di parte dei beni pignoratiriscontrate dal notaio delegato alle vendite.Il G.E.: dapprima, con provvedimento del 19 novembre 2018,assegnava un termine perentorio di trenta giorni per effettuare leopportune verifiche e comunicare le determinazioni richieste; poi, conprovvedimento del 13 giugno 2019, rilevata l’inerzia della creditriceprocedente, dichiarava l’estinzione dell’intera procedura esecutiva aisensi degli artt. 597 e 630 c.p.c., poiché, nonostante la richiesta didifferimento dei termini per integrare la certificazione notarile, nonaveva provveduto al deposito nei termini assegnati.La Pareja e il Gatti proponevano dinanzi al Tribunale di Piacenzadistinti reclami ex artt. 630, co. 3, e 178 c.p.c., rispettivamente recantiR.G. n. 1882/2019 e R.G. n. 1881/2019.Le due procedure venivano riunite.Si costituiva l’Agnelli, chiedendo il rigetto dei reclami.Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 625/2019, rigettava ireclami e, per l’effetto, confermava l’estinzione.Avverso tale sentenza, il Gatti proponeva appello, eccependol’erroneità dell’estinzione e deducendo che la documentazioneoriginaria era già corretta, sicché il G.E. avrebbe dovuto al piùNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026dichiarare un’estinzione parziale essendo i beni ipotecati in suo favoresempre stati regolarmente intestati.Si costituiva l’Agnelli per chiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1587/2023,confermando integralmente la sentenza impugnata, rigettava l’appelloe condannava il Gatti al pagamento delle spese di lite.2.

Avverso tale sentenza Ennio Gatti ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.Ha resistito con controricorso Maria Agnelli.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harigettato l’impugnazione proposta da Ennio Gatti, confermando lasentenza del Tribunale di Piacenza che aveva convalidato l’estinzionedella procedura esecutiva immobiliare, sulla base delle seguentiargomentazioni:a) la vicenda nasceva dalla dichiarazione di estinzione di unaprocedura esecutiva immobiliare, disposta dal Giudice dell’Esecuzionedi Piacenza a causa del mancato rispetto dei termini per il depositodella documentazione ipocatastale (o del certificato notarile sostitutivo)prescritta dall’art. 567 c.p.c.;b) il termine, di cui all’art. 567 c.p.c., assegnato per il deposito ol’integrazione della certificazione notarile, ha natura perentoria e il suomancato rispetto conduce inevitabilmente all’estinzione dellaprocedura;c) non assume alcun rilievo il contenuto del certificato notarileintegrativo (datato 23/01/2019) prodotto dal ricorrente, in quantoNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026depositato fuori termine; tale tardività impediva al documento disanare la carenza documentale rilevata dal G.E.;d) non era fondata la tesi dell’appellante Ennio Gatti, creditoreipotecario intervenuto (secondo il quale, poiché i vizi documentaliriguardavano solo alcuni dei beni pignorati - e non quelli su cui eglivantava ipoteca -, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzioneparziale della procedura, mantenendola in vita per i cespitiregolarmente documentati) a fronte dell’inerzia dei creditori nelcompletare il corredo documentale dell’intero pignoramento;e) era “assolutamente irrilevante” la doglianza secondo cuil’integrazione non era stata depositata a causa di una svista nellalettura del provvedimento del G.E., che l’appellante asseriva esserescritto con caratteri troppo piccoli e in una posizione del foglio che nerendeva difficile la consultazione;f) l’estinzione della procedura non determina la perdita del dirittodi credito, con la conseguenza che il Gatti, pur subendo gli effettidell’inerzia della creditrice procedente (Patricia Salazar), conservavaintatti i propri diritti verso la debitrice ed aveva la facoltà diintraprendere una nuova e autonoma procedura esecutiva suimedesimi beni.In definitiva, la corte territoriale ha privilegiato la certezza deitermini processuali e la regolarità del subprocedimento di venditarispetto alle esigenze del creditore intervenuto, condannandoquest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.2.

Ennio Gatti articola in ricorso un unico motivo, con cuidenuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 567 c.p.c. commi2 e 3, nonché degli artt. 499 e 500 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha confermatol’estinzione dell’intera procedura esecutiva, in violazione dell’art. 567,co. 2 e 3, c.p.c., non considerando la possibile estinzione parzialelimitata ai soli beni eventualmente irregolari, lasciando inveceNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026proseguire l’esecuzione per i beni la cui intestazione risultava regolaree già correttamente certificata, e sui quali egli aveva iscritto ipoteca inqualità di creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Sostiene chela corte non ha valorizzato la posizione paritetica tra creditoreintervenuto e procedente e che, pertanto, egli potesse autonomamentedare impulso alla procedura per la parte non viziata da irregolarità.3. Occorre rilevare d’ufficio che il grado di merito svoltosi dinanzialla Corte d’Appello risulta inficiato da una nullità processuale derivantedalla mancata integrità del contraddittorio. Circostanza questa cherende irrilevante la disamina del motivo sopra illustrato.Dall’esame degli atti emerge che la procedura esecutivaimmobiliare (R.G. n. 152/2018 Tribunale di Piacenza) è stata promossadalla creditrice procedente Patricia Rosario Pareja Salazar.Quest’ultima ha partecipato attivamente al primo grado del giudizio diopposizione, proponendo un autonomo reclamo avverso l’ordinanza diestinzione, poi riunito a quello dell’odierno ricorrente e deciso in unoad esso dal Tribunale con sentenza n. 625/2019.Tuttavia, come risulta almeno dall’intestazione della sentenzaoggi impugnata, il successivo grado di appello è stato celebratounicamente nei confronti della debitrice Maria Agnelli, omettendo lacitazione e, comunque, qualsiasi coinvolgimento, della predettacreditrice Salazar.Secondo il principio consolidato di questa Corte, ribadito da Cass.n. 32445/2022, in tema di controversie relative all’estinzione delprocesso esecutivo, il creditore procedente, quale titolare dell’impulsodel processo e parte del precedente grado di merito, è litisconsortenecessario.

La sua pretermissione nel grado di appello determina lanullità della sentenza di secondo grado, vizio che deve essere rilevatod’ufficio in questa sede di legittimità.Risulta a tal fine irrilevante la mancata notifica del presentericorso per cassazione nei confronti della creditrice Salazar, atteso cheNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026la nullità del contraddittorio si è già cristallizzata nel grado precedentee che il rilievo d’ufficio di tale pretermissione impone comunque ilripristino della legalità processuale mediante la rinnovazione delgravame.Pertanto, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., lasentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Bologna, in diversa composizione, affinché provveda allarinnovazione del grado di appello previa integrazione delcontraddittorio nei confronti di Patricia Rosario Pareja Salazar.4.

Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anchedel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:estinzione daPASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. inottemperato invito aprodurre documentiCRISTIANO VALLE Consigliere 567 cpc. Mancataintegrazione delPASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere contraddittorio nelgiudizio di appello.RAFFAELE ROSSI ConsigliereAd.

CC 18 marzo 2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2707/2024 R.G. proposto da:ENNIO GATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORETTA GROPPI,presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliatoper legge;-ricorrente-controMARIA AGNELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINOROSSI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n.1587/2023, depositata il 19/07/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere PASQUALE GIANNITI.Numero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

Salazar Patricia Rosario Pareja avviava dinanzi al Tribunale diPiacenza la procedura esecutiva immobiliare R.G. 152/2018 neiconfronti di Maria Agnelli, riguardante una pluralità di beni immobili diproprietà della debitrice, sulla base del titolo esecutivo della sentenzadel Tribunale di Piacenza n. 618/2017. Nell’ambito di detta procedurainterveniva Ennio Gatti, creditore ipotecario munito di titolo esecutivo,il quale aveva iscritto ipoteca su alcuni dei beni oggetto dipignoramento.La Salazar chiedeva formalmente al Giudice dell’Esecuzione untermine per adempiere all’integrazione del certificato notarile everificare le anomalie relative all’intestazione di parte dei beni pignoratiriscontrate dal notaio delegato alle vendite.Il G.E.: dapprima, con provvedimento del 19 novembre 2018,assegnava un termine perentorio di trenta giorni per effettuare leopportune verifiche e comunicare le determinazioni richieste; poi, conprovvedimento del 13 giugno 2019, rilevata l’inerzia della creditriceprocedente, dichiarava l’estinzione dell’intera procedura esecutiva aisensi degli artt. 597 e 630 c.p.c., poiché, nonostante la richiesta didifferimento dei termini per integrare la certificazione notarile, nonaveva provveduto al deposito nei termini assegnati.La Pareja e il Gatti proponevano dinanzi al Tribunale di Piacenzadistinti reclami ex artt. 630, co. 3, e 178 c.p.c., rispettivamente recantiR.G. n. 1882/2019 e R.G. n. 1881/2019.Le due procedure venivano riunite.Si costituiva l’Agnelli, chiedendo il rigetto dei reclami.Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 625/2019, rigettava ireclami e, per l’effetto, confermava l’estinzione.Avverso tale sentenza, il Gatti proponeva appello, eccependol’erroneità dell’estinzione e deducendo che la documentazioneoriginaria era già corretta, sicché il G.E. avrebbe dovuto al piùNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026dichiarare un’estinzione parziale essendo i beni ipotecati in suo favoresempre stati regolarmente intestati.Si costituiva l’Agnelli per chiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1587/2023,confermando integralmente la sentenza impugnata, rigettava l’appelloe condannava il Gatti al pagamento delle spese di lite.2.

Avverso tale sentenza Ennio Gatti ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.Ha resistito con controricorso Maria Agnelli.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harigettato l’impugnazione proposta da Ennio Gatti, confermando lasentenza del Tribunale di Piacenza che aveva convalidato l’estinzionedella procedura esecutiva immobiliare, sulla base delle seguentiargomentazioni:a) la vicenda nasceva dalla dichiarazione di estinzione di unaprocedura esecutiva immobiliare, disposta dal Giudice dell’Esecuzionedi Piacenza a causa del mancato rispetto dei termini per il depositodella documentazione ipocatastale (o del certificato notarile sostitutivo)prescritta dall’art. 567 c.p.c.;b) il termine, di cui all’art. 567 c.p.c., assegnato per il deposito ol’integrazione della certificazione notarile, ha natura perentoria e il suomancato rispetto conduce inevitabilmente all’estinzione dellaprocedura;c) non assume alcun rilievo il contenuto del certificato notarileintegrativo (datato 23/01/2019) prodotto dal ricorrente, in quantoNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026depositato fuori termine; tale tardività impediva al documento disanare la carenza documentale rilevata dal G.E.;d) non era fondata la tesi dell’appellante Ennio Gatti, creditoreipotecario intervenuto (secondo il quale, poiché i vizi documentaliriguardavano solo alcuni dei beni pignorati - e non quelli su cui eglivantava ipoteca -, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzioneparziale della procedura, mantenendola in vita per i cespitiregolarmente documentati) a fronte dell’inerzia dei creditori nelcompletare il corredo documentale dell’intero pignoramento;e) era “assolutamente irrilevante” la doglianza secondo cuil’integrazione non era stata depositata a causa di una svista nellalettura del provvedimento del G.E., che l’appellante asseriva esserescritto con caratteri troppo piccoli e in una posizione del foglio che nerendeva difficile la consultazione;f) l’estinzione della procedura non determina la perdita del dirittodi credito, con la conseguenza che il Gatti, pur subendo gli effettidell’inerzia della creditrice procedente (Patricia Salazar), conservavaintatti i propri diritti verso la debitrice ed aveva la facoltà diintraprendere una nuova e autonoma procedura esecutiva suimedesimi beni.In definitiva, la corte territoriale ha privilegiato la certezza deitermini processuali e la regolarità del subprocedimento di venditarispetto alle esigenze del creditore intervenuto, condannandoquest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.2.

Ennio Gatti articola in ricorso un unico motivo, con cuidenuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 567 c.p.c. commi2 e 3, nonché degli artt. 499 e 500 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha confermatol’estinzione dell’intera procedura esecutiva, in violazione dell’art. 567,co. 2 e 3, c.p.c., non considerando la possibile estinzione parzialelimitata ai soli beni eventualmente irregolari, lasciando inveceNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026proseguire l’esecuzione per i beni la cui intestazione risultava regolaree già correttamente certificata, e sui quali egli aveva iscritto ipoteca inqualità di creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Sostiene chela corte non ha valorizzato la posizione paritetica tra creditoreintervenuto e procedente e che, pertanto, egli potesse autonomamentedare impulso alla procedura per la parte non viziata da irregolarità.3. Occorre rilevare d’ufficio che il grado di merito svoltosi dinanzialla Corte d’Appello risulta inficiato da una nullità processuale derivantedalla mancata integrità del contraddittorio. Circostanza questa cherende irrilevante la disamina del motivo sopra illustrato.Dall’esame degli atti emerge che la procedura esecutivaimmobiliare (R.G. n. 152/2018 Tribunale di Piacenza) è stata promossadalla creditrice procedente Patricia Rosario Pareja Salazar.Quest’ultima ha partecipato attivamente al primo grado del giudizio diopposizione, proponendo un autonomo reclamo avverso l’ordinanza diestinzione, poi riunito a quello dell’odierno ricorrente e deciso in unoad esso dal Tribunale con sentenza n. 625/2019.Tuttavia, come risulta almeno dall’intestazione della sentenzaoggi impugnata, il successivo grado di appello è stato celebratounicamente nei confronti della debitrice Maria Agnelli, omettendo lacitazione e, comunque, qualsiasi coinvolgimento, della predettacreditrice Salazar.Secondo il principio consolidato di questa Corte, ribadito da Cass.n. 32445/2022, in tema di controversie relative all’estinzione delprocesso esecutivo, il creditore procedente, quale titolare dell’impulsodel processo e parte del precedente grado di merito, è litisconsortenecessario.

La sua pretermissione nel grado di appello determina lanullità della sentenza di secondo grado, vizio che deve essere rilevatod’ufficio in questa sede di legittimità.Risulta a tal fine irrilevante la mancata notifica del presentericorso per cassazione nei confronti della creditrice Salazar, atteso cheNumero registro generale 2707/2024Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7503/2026Data pubblicazione 29/03/2026la nullità del contraddittorio si è già cristallizzata nel grado precedentee che il rilievo d’ufficio di tale pretermissione impone comunque ilripristino della legalità processuale mediante la rinnovazione delgravame.Pertanto, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., lasentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Bologna, in diversa composizione, affinché provveda allarinnovazione del grado di appello previa integrazione delcontraddittorio nei confronti di Patricia Rosario Pareja Salazar.4.

Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anchedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza della Corted’appello di Bologna n. 1587 del 2023 e rinvia gli atti a detta Corteterritoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza della Corted’appello di Bologna n. 1587 del 2023 e rinvia gli atti a detta Corteterritoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente