Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7497/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on interest calculation in debt recovery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7497/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Francesco Lotito's appeal against a lower court's decision to enforce a debt of over 856,000 euros owed by a dissolved municipality union. Lotito argued the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding the interest calculation, but the Court found the lower court's explanation met constitutional minimums. Consequently, the appeal was dismissed, and Lotito was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a lower court's reasoning on interest calculation is admissible if it reaches the constitutional minimum of motivation and is not contradicted by the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Insufficient Reasoning Interest Calculation Debt Recovery Municipal Union Cassation Appeal Legal Costs pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all’art. 360, Icomma, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n.
art. 110 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
Cass. n. 23940 del 12/10/2017).3.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25307/2023 R.G. proposto da:domiciliazione telematica come per legge- ricorrente -controUnione di Comuni Aro 2 Barletta Andria Trani in Liquidazione in persona dellegale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe De Candia, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1474/2023 depositata il6/10/2023;Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dalConsigliere Cristiano Valle.1.

Francesco Lotito proponeva opposizione avverso il precetto con cuiUnione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani (in seguito: l’Unione) gliintimava il pagamento della somma di euro 856.768,97, in virtù dallasentenza n. 317/2019 emessa dalla Corte dei conti - Sezionegiurisdizionale per la Regione Puglia.2. Si costituiva la convenuta l’Unione in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore, che chiedeva il rigetto della domanda perchéinfondata in fatto e in diritto.3. Con comparsa conclusionale, parte attrice eccepiva la sopravvenutacarenza di legittimazione sostanziale e processuale dell’Unione rispettoai crediti azionati col precetto, stante il venire meno dell’ente medesimoa seguito del recesso esercitato dai Comuni, giusta deliberazione delComune di Andria del 7/05/2020 n.22 e del Consiglio dell’Unione del3/08/2020 n.2.4.

Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1618/2021, rigettaval’opposizione. In particolare, il Tribunale respingeva l’eccezione disopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale e processualedell’Unione, dal momento che, a seguito del recesso dei Comuni che lacomponevano, la Giunta dell’Unione aveva nominato in qualità dicommissario liquidatore, l’avvocato Gianfranco Grandaliano, che avevaassunto la rappresentanza legale dell’ente; inoltre, il Tribunale ritenevagenerica la contestazione del quantum operata dall’opponente.5. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Francesco Lotito,lamentando, in particolare, che il Tribunale aveva omesso di rilevare ildifetto di legittimazione sostanziale in capo all’Ente ed erroneamentevalutato ed interpretato le risultanze istruttorie con riferimentoall’ammontare (quantum) della somma intimata.R.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 2 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Si costituiva l’Unione, contestando la fondatezza dell’avverso gravameed instando per il rigetto.7. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1474/2023, rigettaval’impugnazione.8. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso perCassazione Francesco Lotito, con atto affidato a due motivi.9. Risponde con controricorso l’Unione di Comuni “Aro 2 Barletta AndriaTrani” in liquidazione, in persona del commissario liquidatore in carica.10.

All’adunanza camerale del 6/02/2026 il Collegio ha trattenuto ilricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.81 c.p.c. in relazione all’art.360, comma I n.3c.p.c. avente ad oggetto il difetto di legittimazione sostanziale eprocessuale dell’Unione di Comuni Aro 2 Barletta Andria Trani».La censura si incentra sull’avere la sentenza omesso di rilevare ildifetto di legittimazione sostanziale in capo all’Unione, ritenendo chela legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si fossetrasferita automaticamente ex art. 110 cod. proc. civ. in capo alliquidatore.Il primo motivo è infondato.

Come già affermato da Codesta Corte,la messa in liquidazione di una società non determina un mutamentodella personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzionedi un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modificadell’oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora direttoalla liquidazione dell’attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previasoddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra lasocietà prima e dopo la messa in liquidazione (Cass. n. 29776 del2008). Il principio, espressamente riferito alle società nel regimeanteriore alla riforma del 2003, è evidentemente di ordine generaleR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 3 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed è applicabile agli enti collettivi ed alle loro vicende: non potendoestendersi a tutti i casi di estinzione degli enti collettivi la specificadisciplina applicabile alle società, dopo la riforma del 2003, oltretuttoper il solo caso della cancellazione dal registro delle imprese e nongià di quello del solo avvio della fase di liquidazione. Nel caso dispecie risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito delrecesso dei Comuni soci, la Giunta dell’Unione ha nominato unliquidatore che ha assunto la rappresentanza legale dell’Ente.

Ilrecesso dei Comuni non ha, pertanto, determinato l’immediataestinzione dell’Ente, ma solo l’avvio della fase di liquidazione. Non è,dunque, venuta meno la personalità giuridica dell’Ente a seguito dellamessa in liquidazione della stessa. L’Unione in persona delliquidatore era, pertanto, pienamente legittimata a proseguire nelgiudizio incardinato dal ricorrente e ad essere destinataria dellasentenza.Di alcun pregio appare il richiamo operato dal ricorrente allagiurisprudenza di questa Corte (segnatamente a Sez. U 12/03/2013n. 6070), in tema di effetti sostanziali e processuali dellacancellazione della società dal registro delle imprese: disciplina che,con ogni evidenza, non si applica alla fattispecie e, in generale, al difuori della disciplina incentrata sul regime pubblicitario del registrodelle imprese, comunque riferita alla cancellazione e non alla meramessa in liquidazione.Deve, infine, ribadirsi (con riferimento a Cass. 9/04/2001 n. 5279)che la soppressione di un ente pubblico non determina il venir menodella sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità deirapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una partedi questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anzichéessere svolta da organi ordinari dell’ente subentrato nei rapporti daliquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito inqualità di liquidatore dei rapporti pregressi.

In ogni caso la nominaR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C: VallePag. 4 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un liquidatore implica che la soggettività dell’ente disciolto osoppresso permane fino alla chiusura della liquidazione stessa (Cass.n. 1727 del 02/03/1999).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, Icomma, n. 4 c.p.c.».Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza, nonché lacontraddittorietà della stessa in relazione al calcolo degli interessiriportato in sentenza.Il motivo è inammissibile, poiché non attinge la ratio della qui gravatasentenza, di genericità della relativa doglianza e di avvenutasomministrazione di tutti gli elementi per la determinazione delladecorrenza: sicché la motivazione della Corte territoriale è, sulpunto, al di sopra del cd. minimo costituzionale come individuatodalla giurisprudenza, di livello nomofilattico, di questa Corte (SS.UU.n. 8053 del 7/04/2014;

Cass. n. 23940 del 12/10/2017).3. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenutoconto dell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve,infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficiodi merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoart. 13.Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEOGGETTO:Composta da:OPPOSIZIONEUNIONE DEI COMUNI -Pasquale Gianniti Consigliere LIQUIDAZIONE -LEGITTIMAZIONE ACristiano Valle Consigliere Rel.

CONTRADDIRE DELLIQUIDATORE -Irene Ambrosi Consigliere SUSSISTENZAAD. 6/02/2026 CCAlberto Crivelli Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25307/2023 R.G. proposto da:domiciliazione telematica come per legge- ricorrente -controUnione di Comuni Aro 2 Barletta Andria Trani in Liquidazione in persona dellegale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe De Candia, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1474/2023 depositata il6/10/2023;Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dalConsigliere Cristiano Valle.1.

Francesco Lotito proponeva opposizione avverso il precetto con cuiUnione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani (in seguito: l’Unione) gliintimava il pagamento della somma di euro 856.768,97, in virtù dallasentenza n. 317/2019 emessa dalla Corte dei conti - Sezionegiurisdizionale per la Regione Puglia.2. Si costituiva la convenuta l’Unione in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore, che chiedeva il rigetto della domanda perchéinfondata in fatto e in diritto.3. Con comparsa conclusionale, parte attrice eccepiva la sopravvenutacarenza di legittimazione sostanziale e processuale dell’Unione rispettoai crediti azionati col precetto, stante il venire meno dell’ente medesimoa seguito del recesso esercitato dai Comuni, giusta deliberazione delComune di Andria del 7/05/2020 n.22 e del Consiglio dell’Unione del3/08/2020 n.2.4.

Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1618/2021, rigettaval’opposizione. In particolare, il Tribunale respingeva l’eccezione disopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale e processualedell’Unione, dal momento che, a seguito del recesso dei Comuni che lacomponevano, la Giunta dell’Unione aveva nominato in qualità dicommissario liquidatore, l’avvocato Gianfranco Grandaliano, che avevaassunto la rappresentanza legale dell’ente; inoltre, il Tribunale ritenevagenerica la contestazione del quantum operata dall’opponente.5. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Francesco Lotito,lamentando, in particolare, che il Tribunale aveva omesso di rilevare ildifetto di legittimazione sostanziale in capo all’Ente ed erroneamentevalutato ed interpretato le risultanze istruttorie con riferimentoall’ammontare (quantum) della somma intimata.R.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 2 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Si costituiva l’Unione, contestando la fondatezza dell’avverso gravameed instando per il rigetto.7. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1474/2023, rigettaval’impugnazione.8. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso perCassazione Francesco Lotito, con atto affidato a due motivi.9. Risponde con controricorso l’Unione di Comuni “Aro 2 Barletta AndriaTrani” in liquidazione, in persona del commissario liquidatore in carica.10.

All’adunanza camerale del 6/02/2026 il Collegio ha trattenuto ilricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art.81 c.p.c. in relazione all’art.360, comma I n.3c.p.c. avente ad oggetto il difetto di legittimazione sostanziale eprocessuale dell’Unione di Comuni Aro 2 Barletta Andria Trani».La censura si incentra sull’avere la sentenza omesso di rilevare ildifetto di legittimazione sostanziale in capo all’Unione, ritenendo chela legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si fossetrasferita automaticamente ex art. 110 cod. proc. civ. in capo alliquidatore.Il primo motivo è infondato.

Come già affermato da Codesta Corte,la messa in liquidazione di una società non determina un mutamentodella personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzionedi un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modificadell’oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora direttoalla liquidazione dell’attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previasoddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra lasocietà prima e dopo la messa in liquidazione (Cass. n. 29776 del2008). Il principio, espressamente riferito alle società nel regimeanteriore alla riforma del 2003, è evidentemente di ordine generaleR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 3 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed è applicabile agli enti collettivi ed alle loro vicende: non potendoestendersi a tutti i casi di estinzione degli enti collettivi la specificadisciplina applicabile alle società, dopo la riforma del 2003, oltretuttoper il solo caso della cancellazione dal registro delle imprese e nongià di quello del solo avvio della fase di liquidazione. Nel caso dispecie risulta che, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito delrecesso dei Comuni soci, la Giunta dell’Unione ha nominato unliquidatore che ha assunto la rappresentanza legale dell’Ente.

Ilrecesso dei Comuni non ha, pertanto, determinato l’immediataestinzione dell’Ente, ma solo l’avvio della fase di liquidazione. Non è,dunque, venuta meno la personalità giuridica dell’Ente a seguito dellamessa in liquidazione della stessa. L’Unione in persona delliquidatore era, pertanto, pienamente legittimata a proseguire nelgiudizio incardinato dal ricorrente e ad essere destinataria dellasentenza.Di alcun pregio appare il richiamo operato dal ricorrente allagiurisprudenza di questa Corte (segnatamente a Sez. U 12/03/2013n. 6070), in tema di effetti sostanziali e processuali dellacancellazione della società dal registro delle imprese: disciplina che,con ogni evidenza, non si applica alla fattispecie e, in generale, al difuori della disciplina incentrata sul regime pubblicitario del registrodelle imprese, comunque riferita alla cancellazione e non alla meramessa in liquidazione.Deve, infine, ribadirsi (con riferimento a Cass. 9/04/2001 n. 5279)che la soppressione di un ente pubblico non determina il venir menodella sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità deirapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una partedi questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anzichéessere svolta da organi ordinari dell’ente subentrato nei rapporti daliquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito inqualità di liquidatore dei rapporti pregressi.

In ogni caso la nominaR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C: VallePag. 4 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026di un liquidatore implica che la soggettività dell’ente disciolto osoppresso permane fino alla chiusura della liquidazione stessa (Cass.n. 1727 del 02/03/1999).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, Icomma, n. 4 c.p.c.».Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza, nonché lacontraddittorietà della stessa in relazione al calcolo degli interessiriportato in sentenza.Il motivo è inammissibile, poiché non attinge la ratio della qui gravatasentenza, di genericità della relativa doglianza e di avvenutasomministrazione di tutti gli elementi per la determinazione delladecorrenza: sicché la motivazione della Corte territoriale è, sulpunto, al di sopra del cd. minimo costituzionale come individuatodalla giurisprudenza, di livello nomofilattico, di questa Corte (SS.UU.n. 8053 del 7/04/2014;

Cass. n. 23940 del 12/10/2017).3. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenutoconto dell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve,infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficiodi merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoart.

13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00R.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C: VallePag. 5 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente e in favore del compente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 6 di 6P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00R.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C: VallePag. 5 di 6Numero registro generale 25307/2023Numero sezionale 496/2026Numero di raccolta generale 7497/2026Data pubblicazione 29/03/2026per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente e in favore del compente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 25307 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore:

C: VallePag. 6 di 6