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Ordinanza — n. 7496/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses insurance company appeal as inadmissible due to lack of effective argumentation on restitution claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7496/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the insurance company's appeal inadmissible for failing to substantively address the core legal issues. The lower court had ruled that the insurance policy did not cover the lawyer's liability for misappropriating funds intended for heirs, citing the lawyer's lack of good faith. The court rejected the appeal because the appellant did not effectively argue why the statutory conditions for restitution under Article 1189 of the Civil Code were met in this specific scenario.

Regesto Legislator

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Art. 1189 cod. civ.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to effectively raise the substantive legal grounds necessary to challenge the lower court's decision on restitution claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of effective argumentation restitution claim good faith requirement insurance liability confusion of assets Civil Code Article 1189 diritto a una copertura assicurativa più estesa

Disposizioni normative citate

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Art. 1189 cod. civ.
6 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026assicuratrice, che ha, anzi, ammesso di non avere interesseall’impugnazione nel prisma relativo all’art. 1189 cod. civ.5.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
artt. 1253 cod. civ
I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1253 cod. civ., 1916cod.
art. 1253 cod. civ
13152 del 1997 doveva essererigettata per confusione jure successionis, ex art. 1253 cod. civ., delcredito vantato dai predetti Danilo, Alfonso e Marco Cavalieri, divenutianche eredi del padre Giovannino Cavalieri, nei confrontidell’avvocato Ettore Nisivoccia, con il debito, di natura restitutoria exart.
art. 1916 cod. civ
civ., del de cuius Giovannino Cavalieri nei confronti delmedesimo avvocato Ettore Nisivoccia, al quale si surrogherebbe laReale Assicurazioni, ex art. 1916 cod. civ.R.g.
art. 2697 cod. civ
civ., e art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art.
art. 1189 cod. civ
«Tantopremesso, se non sembra impugnabile avanti questo giudice dilegittimità il punto della decisione di secondo grado che ha ritenutonon applicabile l’art. 1189 cod. civ.
art. 1189 c.c
«Tantopremesso, se non sembra impugnabile avanti questo giudice dilegittimità il punto della decisione di secondo grado che ha ritenutonon applicabile l’art. 1189 cod.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4151/2023 R.G. proposto da:Società Reale Mutua Di Assicurazioni S.p.a., in persona del legalerappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Mariotti- ricorrente -controMarco Cavalieri, Danilo Cavalieri, Alfonso Cavalieri, rappresentati e difesidall’avvocato Anna Di Feo- controricorrenti -nonché controEttore Nisivoccia, Ufficio Centrale Italiano Soc. consortile a r.l.- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3320/2022 depositatail 21/10/2022;Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2026, dalConsigliere relatore Cristiano Valle.1.

La Reale Mutua Società di Assicurazioni impugna con ricorso, affidato adue motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3320 del21/10/2023, che ha accolto in parte l’appello da essa società propostoavverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2423 del 17/04/2020,che l’aveva ritenuta obbligata in manleva per i debiti dell’avvocatoNisivoccia in relazione a somme non corrisposte agli eredi della mogliedi Giovannino Cavalieri, deceduta in un incidente stradale in Salerno,in data 21/01/1984, nel quale era rimasta lesa anche la figlia BarbaraCavalieri, e segnatamente i fratelli Danilo, attore anche in proprio enon solo quale erede, nonché gli unilaterali Alfonso e Marco, divenuti,nelle more del processo anche eredi di Giovannino Cavalieri, decedutoin corso di causa.Le somme erano state versate all’avvocato Nisivoccia a seguito diesito positivo, per Giovannino Cavalieri, padre di Barbara Cavalieri, eper i detti fratelli, della controversia risarcitoria originariamenteproposta dinanzi al Tribunale di Salerno e quindi dinanzi al Tribunaledi Milano, terminata nel merito con la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 2665 del 2000, che, da ultimo, aveva riconosciuto infavore dei predetti eredi la somma di ulteriori (rispetto a quanto giàloro riconosciuto in primo grado) euro duecentosessantamila e chenon era loro pervenuta a causa del comportamento del mandatarioall’incasso, nella persona dell’avvocato Nisivoccia, che l’aveva versatasoltanto a Giovannino Cavalieri.La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha riformato lasentenza del Tribunale di Milano n. 2423 del 2020 (pubblicata il17/04/2020), ritenendo che la polizza assicurativa non coprissel’avvocato Nisivoccia per la somma di euro duecentosessantamila eha invece rigettato l’appello della Reale Mutua Assicurazioni conR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026riferimento alla questione della confusione, a seguito della morte diGiovannino Cavalieri, a sua volta dante causa degli odiernicontroricorrenti, della posizione di creditori di somme nei confronti diquesti in capo a Danilo, Alfonso e Marco Cavalieri e di debitori neiconfronti dell’avvocato Nisivoccia, con la conseguenza che la RealeMutua S.r.l. doveva tuttora ritenersi obbligata in manleva neiconfronti dell’avvocato.2.

Resistono con controricorso Alfonso e Marco Cavalieri, quali eredi diBarbara Cavalieri e Danilo Cavalieri, in proprio e quale erede diBarbara Cavalieri.3. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 6/02/2026, per laquale la ricorrente ha depositato memoria.4. Il ricorso è stato, quindi, rattenuto per la decisione con riserva dideposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Reale Mutua Assicurazioni propone i seguenti motivi:2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1253 cod. civ., 1916cod. civ., e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Secondo la compagnia assicuratrice la domanda in primo grado diDanilo, Alfonso e Marco Cavalieri, quanto alle somme liquidate dalTribunale di Milano con la sentenza n. 13152 del 1997 doveva essererigettata per confusione jure successionis, ex art. 1253 cod. civ., delcredito vantato dai predetti Danilo, Alfonso e Marco Cavalieri, divenutianche eredi del padre Giovannino Cavalieri, nei confrontidell’avvocato Ettore Nisivoccia, con il debito, di natura restitutoria exart. 2033 cod. civ., del de cuius Giovannino Cavalieri nei confronti delmedesimo avvocato Ettore Nisivoccia, al quale si surrogherebbe laReale Assicurazioni, ex art. 1916 cod. civ.R.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/20263. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 345, secondocomma, c.p.c., 115 e 116 cod. proc. civ., e art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La Corte territoriale ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dellacensura relativa alla dedotta estinzione per confusione del creditovantato dai Cavalieri nei confronti del defunto padre in quanto l’haerroneamente ritenuta proposta per la prima volta nel giudizio diappello e comunque dipendente dal presupposto, invece inesistente,dell’effetto liberatorio ex art. 1189 cod. civ. del pagamento eseguitodall’avvocato Ettore Nisivoccia nei confronti del de cuius GiovanninoCavalieri.4.

Il secondo motivo deve essere esaminato per primo, in quanto aventecarattere potenzialmente dirimente. Il motivo prospetta una correttatesi in diritto, in quanto la confusione, al pari del pagamento, qualecausa estintiva dell’obbligazione, per coincidenza delle qualità dicreditore e di debitore in un’unica persona o soggetto giuridico,integra un’eccezione in senso lato, il cui rilievo non necessital’attivazione della parte se non con riferimento alla mera allegazionedella detta coincidenza di qualità e del momento in cui la stessa siverifica.

Nel caso di specie, la detta confusione si sarebbe verificatanel 2004, al momento della morte di Giovannino Cavalieri, ossia deldante causa degli odierni controricorrenti, e non vi è stata alcunaaccettazione beneficiata della sua eredità, cosicché Danilo, Alfonso eMarco Cavalieri sono suoi eredi puri e semplici e quindi cumulano, neiconfronti dell’avvocato Nisivoccia, le posizioni di debitori e di creditori.Ciò nondimeno ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva dellacompagnia assicuratrice non sia meritevole di favorevole seguito,La Corte d’appello, alla pag. 13, con riferimento alla dedottaestinzione per confusione, afferma, testualmente:

«Risulta, infine,proposta per la prima volta in grado di appello e, come tale,R.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026inammissibile la doglianza relativa alla dedotta estinzione perconfusione del credito vantato dai Cavalieri nei confronti del defuntopadre che, in ogni caso, muove dal presupposto, tuttavia, come detto,insussistente, dell’effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. del pagamentoeseguito da Nisivoccia nei confronti di Giovannino Cavalieri».La Corte d’appello ha, dunque, basato la propria decisione di rigettodell’appello, come evidenziato nel controricorso, con riferimento alleulteriori somme liquidate dal Tribunale di Milano in favore deiCavalieri, sulla base di una ratio articolata e, in particolare,dell’assunto dell’insussistenza dell’effetto liberatorio, ai sensi dell’art.1189 cod. civ., del pagamento effettuato dall’avvocato Nisivoccia neiconfronti di Giovannino Cavalieri dante causa degli odierni ricorrenti.La detta affermazione non risulta, a quanto consta, idoneamenteimpugnata da parte della difesa della Reale Mutua Assicurazioni, che,alla pag. 15 del proprio ricorso, ha scritto quanto segue:

«Tantopremesso, se non sembra impugnabile avanti questo giudice dilegittimità il punto della decisione di secondo grado che ha ritenutonon applicabile l’art. 1189 cod. civ. per la dichiarata colpa del legale,in quanto, a nostro sommesso avviso, opinabile ma non illogica ocontraddittoria, ribadiamo la critica al punto della sentenza d’appelloove si afferma che “Risulta, infine, proposta per la prima volta ingrado di appello e, come tale, inammissibile la doglianza relativa alladedotta estinzione per confusione del credito vantato dai Cavalieri neiconfronti del defunto padre che, in ogni caso, muove dal presupposto,tuttavia, come detto, insussistente, dell’effetto liberatorio ex art.1189 c.c. del pagamento eseguito da Nisivoccia nei confronti diGiovannino Cavalieri”».La decisione della Corte territoriale non è stata, quindi, impugnata,per esplicita ammissione della stessa difesa della compagniaassicuratrice, che ha sostanzialmente rinunciato all’impugnazione inR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026ordine al punto dell’esclusione dell’effetto liberatorio conseguenteall’applicabilità dell’art. 1189 cod. civ.Tanto rende l’impugnazione della compagnia assicuratricecomplessivamente inammissibile, atteso che secondo lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/02/2024 n. 5102; Cass.6/07/2020 n. 13880), alla quale il Collegio presta adesione e intendeassicurare continuità, quando la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa.

La richiamata giurisprudenza afferma qualora l’impugnazionenon sia rivolta contro una delle diverse rationes decidendi dellasentenza, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente lastatuizione, si determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenzadel giudicato sulla ratio decidendi non censurata. Nella specie,pertanto, ritiene il Collegio che non sia stata adeguatamentecensurata l’affermazione decisoria relativa all’insussistenzadell’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 cod. civ.: ciò che rendeinoperante il presupposto della predicata confusione, cioè l’insorgenzadel credito restitutorio in capo al Nisivoccia.L’inammissibilità dell’impugnazione, per sostanziale mancata effettivaprospettazione di essa, riguarda, quindi, anche il primo motivo inquanto il fatto che l’avvocato Nisivoccia non potesse ripetere quantocorrisposto a Giovannino Cavalieri, perché inapplicabile a suovantaggio l’art. 1189 cod. civ., non essendo egli in buona fede, non èstato oggetto di una critica effettiva da parte della compagniaR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026assicuratrice, che ha, anzi, ammesso di non avere interesseall’impugnazione nel prisma relativo all’art. 1189 cod. civ.5. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.6. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia assicuratricee, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione alvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, con lachiesta distrazione.7.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:ASSICURAZIONEDANNIPasquale Gianniti Consigliere Ud. 6/02/2026 CCCristiano Valle Consigliere Rel.Irene Ambrosi ConsigliereAlberto Crivelli Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4151/2023 R.G. proposto da:Società Reale Mutua Di Assicurazioni S.p.a., in persona del legalerappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Mariotti- ricorrente -controMarco Cavalieri, Danilo Cavalieri, Alfonso Cavalieri, rappresentati e difesidall’avvocato Anna Di Feo- controricorrenti -nonché controEttore Nisivoccia, Ufficio Centrale Italiano Soc. consortile a r.l.- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3320/2022 depositatail 21/10/2022;Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2026, dalConsigliere relatore Cristiano Valle.1.

La Reale Mutua Società di Assicurazioni impugna con ricorso, affidato adue motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3320 del21/10/2023, che ha accolto in parte l’appello da essa società propostoavverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2423 del 17/04/2020,che l’aveva ritenuta obbligata in manleva per i debiti dell’avvocatoNisivoccia in relazione a somme non corrisposte agli eredi della mogliedi Giovannino Cavalieri, deceduta in un incidente stradale in Salerno,in data 21/01/1984, nel quale era rimasta lesa anche la figlia BarbaraCavalieri, e segnatamente i fratelli Danilo, attore anche in proprio enon solo quale erede, nonché gli unilaterali Alfonso e Marco, divenuti,nelle more del processo anche eredi di Giovannino Cavalieri, decedutoin corso di causa.Le somme erano state versate all’avvocato Nisivoccia a seguito diesito positivo, per Giovannino Cavalieri, padre di Barbara Cavalieri, eper i detti fratelli, della controversia risarcitoria originariamenteproposta dinanzi al Tribunale di Salerno e quindi dinanzi al Tribunaledi Milano, terminata nel merito con la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 2665 del 2000, che, da ultimo, aveva riconosciuto infavore dei predetti eredi la somma di ulteriori (rispetto a quanto giàloro riconosciuto in primo grado) euro duecentosessantamila e chenon era loro pervenuta a causa del comportamento del mandatarioall’incasso, nella persona dell’avvocato Nisivoccia, che l’aveva versatasoltanto a Giovannino Cavalieri.La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha riformato lasentenza del Tribunale di Milano n. 2423 del 2020 (pubblicata il17/04/2020), ritenendo che la polizza assicurativa non coprissel’avvocato Nisivoccia per la somma di euro duecentosessantamila eha invece rigettato l’appello della Reale Mutua Assicurazioni conR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026riferimento alla questione della confusione, a seguito della morte diGiovannino Cavalieri, a sua volta dante causa degli odiernicontroricorrenti, della posizione di creditori di somme nei confronti diquesti in capo a Danilo, Alfonso e Marco Cavalieri e di debitori neiconfronti dell’avvocato Nisivoccia, con la conseguenza che la RealeMutua S.r.l. doveva tuttora ritenersi obbligata in manleva neiconfronti dell’avvocato.2.

Resistono con controricorso Alfonso e Marco Cavalieri, quali eredi diBarbara Cavalieri e Danilo Cavalieri, in proprio e quale erede diBarbara Cavalieri.3. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 6/02/2026, per laquale la ricorrente ha depositato memoria.4. Il ricorso è stato, quindi, rattenuto per la decisione con riserva dideposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Reale Mutua Assicurazioni propone i seguenti motivi:2. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1253 cod. civ., 1916cod. civ., e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Secondo la compagnia assicuratrice la domanda in primo grado diDanilo, Alfonso e Marco Cavalieri, quanto alle somme liquidate dalTribunale di Milano con la sentenza n. 13152 del 1997 doveva essererigettata per confusione jure successionis, ex art. 1253 cod. civ., delcredito vantato dai predetti Danilo, Alfonso e Marco Cavalieri, divenutianche eredi del padre Giovannino Cavalieri, nei confrontidell’avvocato Ettore Nisivoccia, con il debito, di natura restitutoria exart. 2033 cod. civ., del de cuius Giovannino Cavalieri nei confronti delmedesimo avvocato Ettore Nisivoccia, al quale si surrogherebbe laReale Assicurazioni, ex art. 1916 cod. civ.R.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/20263. II motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 345, secondocomma, c.p.c., 115 e 116 cod. proc. civ., e art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La Corte territoriale ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dellacensura relativa alla dedotta estinzione per confusione del creditovantato dai Cavalieri nei confronti del defunto padre in quanto l’haerroneamente ritenuta proposta per la prima volta nel giudizio diappello e comunque dipendente dal presupposto, invece inesistente,dell’effetto liberatorio ex art. 1189 cod. civ. del pagamento eseguitodall’avvocato Ettore Nisivoccia nei confronti del de cuius GiovanninoCavalieri.4.

Il secondo motivo deve essere esaminato per primo, in quanto aventecarattere potenzialmente dirimente. Il motivo prospetta una correttatesi in diritto, in quanto la confusione, al pari del pagamento, qualecausa estintiva dell’obbligazione, per coincidenza delle qualità dicreditore e di debitore in un’unica persona o soggetto giuridico,integra un’eccezione in senso lato, il cui rilievo non necessital’attivazione della parte se non con riferimento alla mera allegazionedella detta coincidenza di qualità e del momento in cui la stessa siverifica.

Nel caso di specie, la detta confusione si sarebbe verificatanel 2004, al momento della morte di Giovannino Cavalieri, ossia deldante causa degli odierni controricorrenti, e non vi è stata alcunaaccettazione beneficiata della sua eredità, cosicché Danilo, Alfonso eMarco Cavalieri sono suoi eredi puri e semplici e quindi cumulano, neiconfronti dell’avvocato Nisivoccia, le posizioni di debitori e di creditori.Ciò nondimeno ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva dellacompagnia assicuratrice non sia meritevole di favorevole seguito,La Corte d’appello, alla pag. 13, con riferimento alla dedottaestinzione per confusione, afferma, testualmente:

«Risulta, infine,proposta per la prima volta in grado di appello e, come tale,R.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026inammissibile la doglianza relativa alla dedotta estinzione perconfusione del credito vantato dai Cavalieri nei confronti del defuntopadre che, in ogni caso, muove dal presupposto, tuttavia, come detto,insussistente, dell’effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. del pagamentoeseguito da Nisivoccia nei confronti di Giovannino Cavalieri».La Corte d’appello ha, dunque, basato la propria decisione di rigettodell’appello, come evidenziato nel controricorso, con riferimento alleulteriori somme liquidate dal Tribunale di Milano in favore deiCavalieri, sulla base di una ratio articolata e, in particolare,dell’assunto dell’insussistenza dell’effetto liberatorio, ai sensi dell’art.1189 cod. civ., del pagamento effettuato dall’avvocato Nisivoccia neiconfronti di Giovannino Cavalieri dante causa degli odierni ricorrenti.La detta affermazione non risulta, a quanto consta, idoneamenteimpugnata da parte della difesa della Reale Mutua Assicurazioni, che,alla pag. 15 del proprio ricorso, ha scritto quanto segue:

«Tantopremesso, se non sembra impugnabile avanti questo giudice dilegittimità il punto della decisione di secondo grado che ha ritenutonon applicabile l’art. 1189 cod. civ. per la dichiarata colpa del legale,in quanto, a nostro sommesso avviso, opinabile ma non illogica ocontraddittoria, ribadiamo la critica al punto della sentenza d’appelloove si afferma che “Risulta, infine, proposta per la prima volta ingrado di appello e, come tale, inammissibile la doglianza relativa alladedotta estinzione per confusione del credito vantato dai Cavalieri neiconfronti del defunto padre che, in ogni caso, muove dal presupposto,tuttavia, come detto, insussistente, dell’effetto liberatorio ex art.1189 c.c. del pagamento eseguito da Nisivoccia nei confronti diGiovannino Cavalieri”».La decisione della Corte territoriale non è stata, quindi, impugnata,per esplicita ammissione della stessa difesa della compagniaassicuratrice, che ha sostanzialmente rinunciato all’impugnazione inR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026ordine al punto dell’esclusione dell’effetto liberatorio conseguenteall’applicabilità dell’art. 1189 cod. civ.Tanto rende l’impugnazione della compagnia assicuratricecomplessivamente inammissibile, atteso che secondo lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/02/2024 n. 5102; Cass.6/07/2020 n. 13880), alla quale il Collegio presta adesione e intendeassicurare continuità, quando la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezzadelle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa.

La richiamata giurisprudenza afferma qualora l’impugnazionenon sia rivolta contro una delle diverse rationes decidendi dellasentenza, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente lastatuizione, si determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenzadel giudicato sulla ratio decidendi non censurata. Nella specie,pertanto, ritiene il Collegio che non sia stata adeguatamentecensurata l’affermazione decisoria relativa all’insussistenzadell’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 cod. civ.: ciò che rendeinoperante il presupposto della predicata confusione, cioè l’insorgenzadel credito restitutorio in capo al Nisivoccia.L’inammissibilità dell’impugnazione, per sostanziale mancata effettivaprospettazione di essa, riguarda, quindi, anche il primo motivo inquanto il fatto che l’avvocato Nisivoccia non potesse ripetere quantocorrisposto a Giovannino Cavalieri, perché inapplicabile a suovantaggio l’art. 1189 cod. civ., non essendo egli in buona fede, non èstato oggetto di una critica effettiva da parte della compagniaR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 4151/2023Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7496/2026Data pubblicazione 29/03/2026assicuratrice, che ha, anzi, ammesso di non avere interesseall’impugnazione nel prisma relativo all’art. 1189 cod. civ.5. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.6. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia assicuratricee, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione alvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, con lachiesta distrazione.7.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e condistrazione al loro difensore, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

C. VallePag. 7 di 7P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e condistrazione al loro difensore, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 4151 del 2023;Ad. 6/02/2026; estensore:

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