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Ordinanza Interlocutoria — n. 7467/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid service of process; notification must be renewed within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7467/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification to necessary co-defendants was invalidly served via PEC to absent parties. The lower court had already ruled against the debtor's objections regarding the auction sale. Consequently, the Court ordered the appellant to renew the notification within 60 days to cure the defect and prevent the loss of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When necessary co-defendants in an execution opposition proceeding remain absent and fail to constitute in the subsequent cassation appeal, service via PEC to presumed defenders is invalid, requiring immediate renewal of notification to preserve the right of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
invalid service of process PEC notification defect necessary co-defendants execution opposition appeal renewal of notification loss of appeal right cassation interlocutory order credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026rilievo della non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod.
art. 617 cod. proc. civ
Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026rilievo della non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod.
art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24988/2023 R.G. proposto daCARTECHINI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’Avv. CristianoIacopini- ricorrente -controCASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FabrizioEmiliani- controricorrente -nonché controGIESSE STAMPI S.R.L.I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALECOLA LAUROGIUSTOZZI SANDROPIERDOMINICI ITALOCARTECHINI BRUNONumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026CARTECHINI LUIGICARTECHINI ALBERTOCARTECHINI PAOLOAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEGALLUCCI ALBERTO- intimati -avverso la sentenza n. 805/2023 del TRIBUNALE DI MACERATA,depositata il 7 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;Rilevato chePasquale Cartechini, debitore esecutato nella procedura diespropriazione immobiliare su plurimi cespiti iscritta al R.G.Es. n. 35/94del Tribunale di Macerata propose, con separati ricorsi, due distinteopposizioni agli atti esecutivi:(i) la prima ebbe ad oggetto il decreto emesso il 22 giugno 2016del giudice dell’esecuzione con cui – a seguito di richiesta delprofessionista delegato alle operazioni di vendita – era stata dispostal’esclusione dalla partecipazione all’esperimento di vendita (in relazioneal lotto n.

1) dell’offerente in aumento di sesto nonché il verbale divendita in pari data redatto dal professionista delegato recanteaggiudicazione di tale lotto alla Giesse Stampi s.r.l.;(ii) la seconda investì il decreto di trasferimento dell’immobile dicui lotto n.1 pronunciato a seguito della menzionata aggiudicazione;a suffragio di ambedue le azioni, eccepì la nullità delle operazionidi vendita concernenti il lotto n.1;dedusse, in particolare, che:r.g. n. 24988/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026(a) detto lotto, posto in vendita con le modalità all’incanto, erastato oggetto di aggiudicazione provvisoria e successiva offerta inaumento di sesto nel novembre 2014;(b) con ordinanza del 14 marzo 2016, il giudice dell’esecuzioneaveva stabilito nuove regole per le operazioni di vendita, disponendoin particolare lo svolgimento di esse «secondo la novellata disciplina dicui al d.l. n.83/2015», precisando che quest’ultima non prevedeva più«la possibilità dell’aumento a seguito di aggiudicazione provvisoria» edordinando ulteriori esperimenti di vendita «con prezzo base pari aquello dell’ultima gara/incanto deserto»;(c) nell’avviso di vendita del 27 aprile 2016, il professionistadelegato aveva fissato, per il lotto n. 1, prezzo base della vendita ineuro 282.600 (pari all’importo della offerta in aumento di 1/6), diversodal prezzo base dell’ultima asta deserta, espressamente escluso laammissibilità di offerte inferiori di non oltre 1/4 rispetto al prezzo basee stabilito altresì che «l’offerente è tenuto a presentarsi all’esperimentodi vendita sopra indicato»;(d) all’atto dell’esperimento di vendita, celebrato il 22 giugno 2016,il notaio delegato, presente l’offerente in aumento di sesto, avevarichiesto chiarimenti al giudice dell’esecuzione il quale, con decreto inpari data, aveva ordinato proseguire le operazioni secondo quantodisposto con l’ordinanza del 14 marzo 2016;(e) pertanto, il professionista delegato aveva escluso l’offerente inaumento di sesto ed aggiudicato l’immobile alla Giesse Stampi s.r.l.,quale unico offerente, che aveva presentato offerta di acquisto per unimporto pari al prezzo base indicato nell’avviso, ridotto di un quarto;riunite le controversie, celebrate secondo la scansione bifasicaconnotante le stesse, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunaledi Macerata ha dichiarato inammissibile la prima opposizione (sulr.g. n. 24988/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026rilievo della non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.avverso gli atti opposti) e rigettato la seconda opposizione;Pasquale Cartechini ricorre per cassazione, per due motivi;resiste, con controricorso, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato checon istanza depositata il 19 gennaio 2026, parte ricorrente hachiesto rinvio della trattazione del ricorso, prospettando l’esistenza ditrattative per una bonaria definizione della controversia;preliminare rispetto alla delibazione su detta richiesta ed altresì alladisamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazionidel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità per come effettuatenei confronti di Lauro Cola, Bruno Cartechini, Luigi Cartechini, AlbertoCartechini, Paolo Cartechini, Italo Pierdominici, Fallimento SEM s.n.c.ed Agenzia delle Entrate Riscossione, tutti litisconsorti necessari nelgiudizio oppositivo in discorso;invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetticompiute con spedizione dell’atto a mezzo PEC a presunti difensori, inquanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con lapronuncia qui impugnata gli stessi sono rimasti contumaci;mancata la costituzione in questo grado di detti soggetti ovvero lospontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di partericorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.,la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivoprecisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, disanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;r.g. n. 24988/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026p. q. m.ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione delricorso nei confronti di Lauro Cola, Bruno Cartechini, Luigi Cartechini,Alberto Cartechini, Paolo Cartechini, Italo Pierdominici, Fallimento SEMs.n.c. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, assegnando perl’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza.Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.Il Presidenter.g. n. 24988/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEOPPOSIZIONE AGLI ATTIESECUTIVIComposta daPASQUALE GIANNITI - Consigliere -CRISTIANO VALLE - Consigliere - R.G. n. 24988/2023RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ALBERTO CRIVELLI - Consigliere - CC - 22/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24988/2023 R.G. proposto daCARTECHINI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’Avv.

CristianoIacopini- ricorrente -controCASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FabrizioEmiliani- controricorrente -nonché controGIESSE STAMPI S.R.L.I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALECOLA LAUROGIUSTOZZI SANDROPIERDOMINICI ITALOCARTECHINI BRUNONumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026CARTECHINI LUIGICARTECHINI ALBERTOCARTECHINI PAOLOAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEGALLUCCI ALBERTO- intimati -avverso la sentenza n. 805/2023 del TRIBUNALE DI MACERATA,depositata il 7 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;Rilevato chePasquale Cartechini, debitore esecutato nella procedura diespropriazione immobiliare su plurimi cespiti iscritta al R.G.Es. n. 35/94del Tribunale di Macerata propose, con separati ricorsi, due distinteopposizioni agli atti esecutivi:(i) la prima ebbe ad oggetto il decreto emesso il 22 giugno 2016del giudice dell’esecuzione con cui – a seguito di richiesta delprofessionista delegato alle operazioni di vendita – era stata dispostal’esclusione dalla partecipazione all’esperimento di vendita (in relazioneal lotto n.

1) dell’offerente in aumento di sesto nonché il verbale divendita in pari data redatto dal professionista delegato recanteaggiudicazione di tale lotto alla Giesse Stampi s.r.l.;(ii) la seconda investì il decreto di trasferimento dell’immobile dicui lotto n.1 pronunciato a seguito della menzionata aggiudicazione;a suffragio di ambedue le azioni, eccepì la nullità delle operazionidi vendita concernenti il lotto n.1;dedusse, in particolare, che:r.g. n. 24988/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026(a) detto lotto, posto in vendita con le modalità all’incanto, erastato oggetto di aggiudicazione provvisoria e successiva offerta inaumento di sesto nel novembre 2014;(b) con ordinanza del 14 marzo 2016, il giudice dell’esecuzioneaveva stabilito nuove regole per le operazioni di vendita, disponendoin particolare lo svolgimento di esse «secondo la novellata disciplina dicui al d.l. n.83/2015», precisando che quest’ultima non prevedeva più«la possibilità dell’aumento a seguito di aggiudicazione provvisoria» edordinando ulteriori esperimenti di vendita «con prezzo base pari aquello dell’ultima gara/incanto deserto»;(c) nell’avviso di vendita del 27 aprile 2016, il professionistadelegato aveva fissato, per il lotto n. 1, prezzo base della vendita ineuro 282.600 (pari all’importo della offerta in aumento di 1/6), diversodal prezzo base dell’ultima asta deserta, espressamente escluso laammissibilità di offerte inferiori di non oltre 1/4 rispetto al prezzo basee stabilito altresì che «l’offerente è tenuto a presentarsi all’esperimentodi vendita sopra indicato»;(d) all’atto dell’esperimento di vendita, celebrato il 22 giugno 2016,il notaio delegato, presente l’offerente in aumento di sesto, avevarichiesto chiarimenti al giudice dell’esecuzione il quale, con decreto inpari data, aveva ordinato proseguire le operazioni secondo quantodisposto con l’ordinanza del 14 marzo 2016;(e) pertanto, il professionista delegato aveva escluso l’offerente inaumento di sesto ed aggiudicato l’immobile alla Giesse Stampi s.r.l.,quale unico offerente, che aveva presentato offerta di acquisto per unimporto pari al prezzo base indicato nell’avviso, ridotto di un quarto;riunite le controversie, celebrate secondo la scansione bifasicaconnotante le stesse, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunaledi Macerata ha dichiarato inammissibile la prima opposizione (sulr.g. n. 24988/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026rilievo della non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.avverso gli atti opposti) e rigettato la seconda opposizione;Pasquale Cartechini ricorre per cassazione, per due motivi;resiste, con controricorso, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato checon istanza depositata il 19 gennaio 2026, parte ricorrente hachiesto rinvio della trattazione del ricorso, prospettando l’esistenza ditrattative per una bonaria definizione della controversia;preliminare rispetto alla delibazione su detta richiesta ed altresì alladisamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazionidel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità per come effettuatenei confronti di Lauro Cola, Bruno Cartechini, Luigi Cartechini, AlbertoCartechini, Paolo Cartechini, Italo Pierdominici, Fallimento SEM s.n.c.ed Agenzia delle Entrate Riscossione, tutti litisconsorti necessari nelgiudizio oppositivo in discorso;invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetticompiute con spedizione dell’atto a mezzo PEC a presunti difensori, inquanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con lapronuncia qui impugnata gli stessi sono rimasti contumaci;mancata la costituzione in questo grado di detti soggetti ovvero lospontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di partericorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.,la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivoprecisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, disanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;r.g. n. 24988/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 24988/2023Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 7467/2026Data pubblicazione 28/03/2026p. q. m.ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione delricorso nei confronti di Lauro Cola, Bruno Cartechini, Luigi Cartechini,Alberto Cartechini, Paolo Cartechini, Italo Pierdominici, Fallimento SEMs.n.c. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, assegnando perl’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza.Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.Il Presidenter.g. n. 24988/2023 5Cons. est.

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