Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7462/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify the third party garnished in the execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7462/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify the specific third party subject to garnishment in the writ of appeal. The lower court had previously ruled the garnishment null due to the creditor's lack of proper authority, but the cassation petition omitted the necessary party identification required by law. Consequently, the Court applied the principle that such formal defects preclude remittal to the first instance, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; In execution opposition appeals, failure to precisely identify necessary co-litigants renders the appeal inadmissible as a matter of form, precluding remittal to the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution opposition appeal third party garnishment inadmissibility formal defect identification of co-litigants remittal to first instance ricorso per cassazione motivi di cassazione effetti delle nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
617 c.p.c., il ricorso è inammissibile perviolazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 102 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 618 c.p
Inesatta e/o imperfetta interpretazione dell’art. 618 c.p.c.
art. 617 c.p
Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto:esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26562/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 25140/2023 R.G., proposto da:ANTONELLI ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Panico comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente –controAURORA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore edell’amministratore giudiziario Luca Mollicone, rappresentata e difesa dall’avv.Enrico Cellupica come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2336/2023 pubblicata il6.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.N. 25140/23 R.G.

Numero registro generale 25140/2023Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosaria Antonelli, in forza di sentenza n. 897/2019 del Tribunale di Napoli Nord,in data 15.1.2020 notificò ad Aurora s.r.l. atto di precetto per il pagamento dellasomma di € 4.886,98, di cui € 161,46 da pagare direttamente al proprioprocuratore anticipatario. Il precetto venne opposto da Aurora s.r.l., chedenunciò l’illegittimità dell’azione esecutiva per avere la creditrice notificato untitolo esecutivo con attestazione di conformità all’originale non regolare.

Inparticolare, la debitrice dedusse che, dalla disamina del titolo esecutivo, eraemerso che la sua conformità era stata attestata solo dal procuratore costituitodella Antonelli, che però non ne aveva i poteri. Nelle more del giudizio, laAntonelli promosse anche pignoramento presso terzi in danno della società, chepure propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. Nel contraddittorio conla procedente, con ordinanza del 10.9.2020 il giudice dell’esecuzione delTribunale di Napoli Nord accolse l’istanza di sospensione, assegnando i terminiper l’introduzione del giudizio di merito.

Rosaria Antonelli, esperito con esitonegativo reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., introdusse quindi ilgiudizio di merito e il Tribunale, costituitasi l’opponente, con sentenza del6.6.2022 n. 2142/2022 accolse l’opposizione della Aurora e dichiarò la nullità delpignoramento. Frattanto, la Antonelli notificò ulteriore atto di precetto in data18.12.2020, successivamente effettuando nuovo pignoramento presso terzi,anch’esso opposto dalla società esecutata. Il giudizio di merito (iscritto al N.12778/2021) venne quindi definito dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza del6.6.2023 n. 2336/2023, che anch’essa dichiarò la nullità del (nuovo) atto diprecetto e del pignoramento successivamente eseguito.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G.

Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Rosaria Antonelli, sullascorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Aurora s.r.l. Laricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt.476 e 617 c.p.c. Inesatta e/o imperfetta interpretazione dell’art. 618 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente, sotto un primo profilo,rileva che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza - venuta in rilievonel giudizio di merito - per cui la conformità della copia del titolo esecutivoall’originale sarebbe stata attestata tale dal pubblico ufficiale addetto pressol’U.N.E.P. del Tribunale di Napoli Nord. Sostiene, dunque, che non si sarebbeverificata alcuna irregolarità formale, tale da pregiudicare il diritto di difesa delladebitrice Aurora s.r.l. Quest’ultima, inoltre, nei propri scritti, non avrebbededotto in modo chiaro l’esistenza di un pregiudizio che avrebbe subito pereffetto del denunciato vizio.Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata èerroneamente motivata, in quanto il Tribunale avrebbe confuso le vicendeprocessuali, facendo erroneo riferimento a quelle legate al precetto notificato indata 15.1.2020, anziché a quello ulteriore notificato il 18.12.2020.

Si sostienepoi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione allaerrata motivazione in ordine all’interesse del creditore all’introduzione delgiudizio di merito dell’opposizione.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 – Premesso che è indiscutibile che il presente giudizio – benché nell’oggettodell’intestazione dell’impugnata sentenza si faccia riferimento ad “opposizioneall’esecuzione” – investa esclusivamente profili attinenti al quomododell’esecuzione minacciata e avviata dalla Antonelli e che dunque si tratti diopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il ricorso è inammissibile perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.Infatti - a parte la confusa esposizione concernente i due procedimenti avviatidalla Antonelli in relazione ai due atti di precetto notificati - l’azione esecutivadella predetta che qui viene in rilievo è un pignoramento presso terzi, ma inricorso non è stata indicata l’identità del terzo pignorato, che da quanto constanon ha nemmeno partecipato all’unico grado del giudizio di merito.In proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In materia diopposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazionedei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimetterel'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittoriointegro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi,trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assoltonecessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (Inapplicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso propostodal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizioneproposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, inragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsortinecessari)” (Cass. n. 26562/2023).Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G.

Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte intende dare convinta continuità al principio che precede, sicchédall’impossibilità di identificare – dalla mera lettura del ricorso – il litisconsortenecessario, ossia il terzo (o i terzi) pignorato(i), non può che discenderel’inammissibilità del ricorso stesso.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G.

Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto:esecutivi ex art. 617 c.p.c. –PASQUALE GIANNITI Consigliere Pignoramento presso terzi –Mancata evocazione delCRISTIANO VALLE Consigliere terzo – Mancata indicazionedelle generalità del terzo -RAFFAELE ROSSI Consigliere Inammissibilità del ricorsoUd. 22.1.2026 ACSALVATORE SAIJA Consigliere - Rel.Cron.R.G.N. 25140/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al N. 25140/2023 R.G., proposto da:ANTONELLI ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avv.

Antonio Panico comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente –controAURORA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore edell’amministratore giudiziario Luca Mollicone, rappresentata e difesa dall’avv.Enrico Cellupica come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2336/2023 pubblicata il6.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.N. 25140/23 R.G.

Numero registro generale 25140/2023Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosaria Antonelli, in forza di sentenza n. 897/2019 del Tribunale di Napoli Nord,in data 15.1.2020 notificò ad Aurora s.r.l. atto di precetto per il pagamento dellasomma di € 4.886,98, di cui € 161,46 da pagare direttamente al proprioprocuratore anticipatario. Il precetto venne opposto da Aurora s.r.l., chedenunciò l’illegittimità dell’azione esecutiva per avere la creditrice notificato untitolo esecutivo con attestazione di conformità all’originale non regolare.

Inparticolare, la debitrice dedusse che, dalla disamina del titolo esecutivo, eraemerso che la sua conformità era stata attestata solo dal procuratore costituitodella Antonelli, che però non ne aveva i poteri. Nelle more del giudizio, laAntonelli promosse anche pignoramento presso terzi in danno della società, chepure propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. Nel contraddittorio conla procedente, con ordinanza del 10.9.2020 il giudice dell’esecuzione delTribunale di Napoli Nord accolse l’istanza di sospensione, assegnando i terminiper l’introduzione del giudizio di merito.

Rosaria Antonelli, esperito con esitonegativo reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., introdusse quindi ilgiudizio di merito e il Tribunale, costituitasi l’opponente, con sentenza del6.6.2022 n. 2142/2022 accolse l’opposizione della Aurora e dichiarò la nullità delpignoramento. Frattanto, la Antonelli notificò ulteriore atto di precetto in data18.12.2020, successivamente effettuando nuovo pignoramento presso terzi,anch’esso opposto dalla società esecutata. Il giudizio di merito (iscritto al N.12778/2021) venne quindi definito dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza del6.6.2023 n. 2336/2023, che anch’essa dichiarò la nullità del (nuovo) atto diprecetto e del pignoramento successivamente eseguito.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G.

Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Rosaria Antonelli, sullascorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Aurora s.r.l. Laricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt.476 e 617 c.p.c. Inesatta e/o imperfetta interpretazione dell’art. 618 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente, sotto un primo profilo,rileva che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza - venuta in rilievonel giudizio di merito - per cui la conformità della copia del titolo esecutivoall’originale sarebbe stata attestata tale dal pubblico ufficiale addetto pressol’U.N.E.P. del Tribunale di Napoli Nord. Sostiene, dunque, che non si sarebbeverificata alcuna irregolarità formale, tale da pregiudicare il diritto di difesa delladebitrice Aurora s.r.l. Quest’ultima, inoltre, nei propri scritti, non avrebbededotto in modo chiaro l’esistenza di un pregiudizio che avrebbe subito pereffetto del denunciato vizio.Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata èerroneamente motivata, in quanto il Tribunale avrebbe confuso le vicendeprocessuali, facendo erroneo riferimento a quelle legate al precetto notificato indata 15.1.2020, anziché a quello ulteriore notificato il 18.12.2020.

Si sostienepoi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione allaerrata motivazione in ordine all’interesse del creditore all’introduzione delgiudizio di merito dell’opposizione.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 – Premesso che è indiscutibile che il presente giudizio – benché nell’oggettodell’intestazione dell’impugnata sentenza si faccia riferimento ad “opposizioneall’esecuzione” – investa esclusivamente profili attinenti al quomododell’esecuzione minacciata e avviata dalla Antonelli e che dunque si tratti diopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il ricorso è inammissibile perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.Infatti - a parte la confusa esposizione concernente i due procedimenti avviatidalla Antonelli in relazione ai due atti di precetto notificati - l’azione esecutivadella predetta che qui viene in rilievo è un pignoramento presso terzi, ma inricorso non è stata indicata l’identità del terzo pignorato, che da quanto constanon ha nemmeno partecipato all’unico grado del giudizio di merito.In proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In materia diopposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazionedei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimetterel'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittoriointegro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi,trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assoltonecessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (Inapplicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso propostodal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizioneproposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, inragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsortinecessari)” (Cass. n. 26562/2023).Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G.

Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte intende dare convinta continuità al principio che precede, sicchédall’impossibilità di identificare – dalla mera lettura del ricorso – il litisconsortenecessario, ossia il terzo (o i terzi) pignorato(i), non può che discenderel’inammissibilità del ricorso stesso.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il PresidenteP.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il Presidente