Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7418/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7418/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Intesa Sanpaolo Spa, the appellant, did not act to preserve the case after the proposal for judgment was communicated to the parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal cassation appeal statutory period procedural extinction litigation costs intesa sulle offerte d'appalto intesa illecita spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20630/2025 R.G. proposto da:Intesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Melchiorri(MLCLSS74B47H501H)-ricorrente-controRegione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto(FRRNDR62T26C351H)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1332/2025depositata il 28/2/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente REGIONE LAZIO, seguono lasoccombenza;Numero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20630/2025 R.G. proposto da:Intesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Melchiorri(MLCLSS74B47H501H)-ricorrente-controRegione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto(FRRNDR62T26C351H)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1332/2025depositata il 28/2/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente REGIONE LAZIO, seguono lasoccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente REGIONE LAZIO.Roma, 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente REGIONE LAZIO.Roma, 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano