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Decreto — n. 7417/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The parties had previously litigated a dispute involving Marucci family members and Banco BPM, but the procedural lapse rendered the appeal ineffective. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day rule procedural extinction art 380-bis cpc litigation costs allocation prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:Marucci Leonardo, Marucci Elena, rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale Mario Emanuele Caso (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-controMarucci Lucia Vincenza, Marucci Giovanni, Marucci Mario rappresentati edifesi dall'avvocato Vincenzo Di Cicco (DCCVCN66H12F839P) unitamenteall’avvocato Deborah Di Bitonto (DBTDRH70E59E716Z)-controricorrenti-nonché controBanco Bpm in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti MARUCCI LUCIA VINCENZA,MARUCCI GIOVANNI e MARUCCI MARIO, seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svoltoNumero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:Marucci Leonardo, Marucci Elena, rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale Mario Emanuele Caso (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-controMarucci Lucia Vincenza, Marucci Giovanni, Marucci Mario rappresentati edifesi dall'avvocato Vincenzo Di Cicco (DCCVCN66H12F839P) unitamenteall’avvocato Deborah Di Bitonto (DBTDRH70E59E716Z)-controricorrenti-nonché controBanco Bpm in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti MARUCCI LUCIA VINCENZA,MARUCCI GIOVANNI e MARUCCI MARIO, seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti MARUCCI LUCIA VINCENZA, MARUCCIGIOVANNI e MARUCCI MARIO.Roma, 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti MARUCCI LUCIA VINCENZA, MARUCCIGIOVANNI e MARUCCI MARIO.Roma, 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano