Decreto — n. 7416/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 14942/2024 R.G. proposto da:VENTURA CONSOLATA, VENTURA ANGELA, elettivamentedomiciliati in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studiodell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentati edifesi dall'avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J)-ricorrenti-controCALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A., elettivamentedomiciliato in GELA - DOM. DIGITALE VIA PARIOLI 2/A, presso lostudio dell’avvocato MOSCATO PAOLA LUISA MARIA(MSCPLS64L51D960H) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè controREGIONE SICILIA, RAFFINERIA DI GELA, SICILIACQUE S.P.A.-intimati-Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 221/2024 depositata ilNumero di raccolta generale 7416/202613/4/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 369 c.p, art. 372 c.c, art. 391 c.p; Decreto — n. 7416/2026 — snciv · Corte di Cassazione: – il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente CALTAQUA ACQUE DICALTANISSETTA S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è afarsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesimesvolto attività difensiva;Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7416/2026 P.Q.MData pubblicazione 27/03/2026La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 14942/2024 R.G. proposto da:VENTURA CONSOLATA, VENTURA ANGELA, elettivamentedomiciliati in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studiodell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentati edifesi dall'avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J)-ricorrenti-controCALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A., elettivamentedomiciliato in GELA - DOM. DIGITALE VIA PARIOLI 2/A, presso lostudio dell’avvocato MOSCATO PAOLA LUISA MARIA(MSCPLS64L51D960H) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè controREGIONE SICILIA, RAFFINERIA DI GELA, SICILIACQUE S.P.A.-intimati-Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 221/2024 depositata ilNumero di raccolta generale 7416/202613/4/2024.
Data pubblicazione 27/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Ritenuto che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazionedi avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta unfatto processuale, idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare,nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione aisensi dell’art. 372 c.c. (S.U. sent. n. 21349 del 6.7.2022).Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondocomma, c.p.c.
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente CALTAQUA ACQUE DICALTANISSETTA S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è afarsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesimesvolto attività difensiva;Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7416/2026Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7416/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTEha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 14942/2024 R.G. proposto da:VENTURA CONSOLATA, VENTURA ANGELA, elettivamentedomiciliati in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studiodell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentati edifesi dall'avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J)-ricorrenti-controCALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A., elettivamentedomiciliato in GELA - DOM.
DIGITALE VIA PARIOLI 2/A, presso lostudio dell’avvocato MOSCATO PAOLA LUISA MARIA(MSCPLS64L51D960H) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè controREGIONE SICILIA, RAFFINERIA DI GELA, SICILIACQUE S.P.A.-intimati-Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 221/2024 depositata ilNumero di raccolta generale 7416/202613/4/2024. Data pubblicazione 27/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Ritenuto che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazionedi avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta unfatto processuale, idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare,nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione aisensi dell’art. 372 c.c. (S.U. sent. n. 21349 del 6.7.2022).Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondocomma, c.p.c.
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente CALTAQUA ACQUE DICALTANISSETTA S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è afarsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesimesvolto attività difensiva;Numero registro generale 14942/2024Numero sezionale 124/2026Numero di raccolta generale 7416/2026 P.Q.MData pubblicazione 27/03/2026La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna lericorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 600,00, per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrenteCALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.Roma, il 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MData pubblicazione 27/03/2026La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna lericorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 600,00, per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrenteCALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.Roma, il 26/3/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano