Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by counsel, did not request a decision on the termination proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within the prescribed period constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:Appetito Emanuela, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato Carlo Affinito-ricorrente-controrappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Cossu, Ilaria Berni e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19745/2025 R.G. proposto da:Appetito Emanuela, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall'avvocato Carlo Affinito-ricorrente-controrappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Cossu, Ilaria Berni e SavinaBomboi-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3782/2025depositata il 16/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19745/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 7415/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta ScrimaP.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima