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Decreto — n. 7414/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on proposed judgment termination under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7414/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed judgment within the statutory period. Montoni Stefano's appeal against the Rome Court of Appeal was deemed withdrawn after forty days of silence following the proposal's communication. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a proposed judgment constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal silence period proposed judgment extinction of proceedings cassation appeal legal costs Civil Procedure Code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1607/2025depositata il 12/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
art. 380-bis c.p
1607/2025depositata il 12/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 10941/2025 R.G. proposto da:Montoni Stefano, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difesodall'avvocato Gianfranco Polinari-ricorrente-controLo Savio Massimiliano, con domicilio digitale ex lege, rappresentato edifeso dagli avvocati Tiziana Sgobbo e Giancarlo Mancini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1607/2025depositata il 12/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10941/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 7414/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo,Numero registro generale 10941/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 7414/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 10941/2025 R.G. proposto da:Montoni Stefano, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difesodall'avvocato Gianfranco Polinari-ricorrente-controLo Savio Massimiliano, con domicilio digitale ex lege, rappresentato edifeso dagli avvocati Tiziana Sgobbo e Giancarlo Mancini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1607/2025depositata il 12/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10941/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 7414/2026Data pubblicazione 27/03/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta ScrimaP.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima