Decreto — n. 7410/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 7410/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.4028/2025 R.G. proposto da:Anibaldi Sergio, Tombesi Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocatoEmiliano Strinati-ricorrenti-controOrgana Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Martella-controricorrente-nonché controIntrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7581/2024 depositatail 02/12/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 4028/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 7410/2026Data pubblicazione 27/03/2026che, visto l’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sulle spesequanto al rapporto processuale fra i ricorrenti e la resistente e le stessepossono compensarsi stante la desistenza dal giudizio e le ragioni allegate,non contraddette dalla resistente, mentre l’indefensio della parte rimastaintimata esclude che si possa provvedere sulle spese quanto al relativorapporto processuale.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese fra iricorrenti e la parte resistente.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca