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Decreto — n. 7409/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7409/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7409/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 7409/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento rimborso delle spese risarcimento alle vittime di reati importi compensativi monetari indennità per menomazione dell'integrità compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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DECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.6463/2024 R.G. proposto da:Tempestini Gianfranca, Genicos S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta-ricorrente-controIntrum Italy Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini-controricorrente-nonché controComune Di Savona in persona del legale rappresentante pro tempore,Intesa San Paolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Grogu Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.964/2023depositata il 01/09/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6463/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 7409/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvede sullespese quanto al rapporto processuale con la parte resistente e le spese,stante la desistenza dal giudizio, possono essere riconosciute per un terzodel loro ammontare, mentre l’idefensio degli intimati esclude che si possaprovvedere sulle spese quanto ai relativi rapporti processuali.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Visto il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., condanna parte ricorrenteal pagamento di un terzo delle spese processuali alla controricorrente,liquidato in euro 1.500 oltre duecento per esborsi, le spese generali egli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca