Decreto — n. 7407/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n.3172/2026 R.G. proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;Numero registro generale 3172/2026Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 7407/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.3172/2026 R.G. proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 7407/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;Numero registro generale 3172/2026Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 7407/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.3172/2026 R.G. proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;
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DECRETOsul ricorso iscritto al n.3172/2026 R.G. proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;Numero registro generale 3172/2026Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 7407/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.3172/2026 R.G. proposto da:Biancolella Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciellounitamente all’avvocato Angelo Caputo-ricorrente-controQuerciagrossa Remo, Italiana Assicurazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1930/2025depositata il 14/11/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio degli intimati;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareNumero registro generale 3172/2026Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 7407/2026Data pubblicazione 27/03/2026Raffaele Gaetano Antonio FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026.Il Presidente TitolareNumero registro generale 3172/2026Numero sezionale 117/2026Numero di raccolta generale 7407/2026Data pubblicazione 27/03/2026Raffaele Gaetano Antonio Frasca