Decreto — n. 7404/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n.578/2025 R.G. proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.578/2025 R.G. proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 7404/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.578/2025 R.G. proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;
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DECRETOsul ricorso iscritto al n.578/2025 R.G. proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.578/2025 R.G. proposto da:persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Folco Trabalza-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-e controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Ulisse Bardani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.354/2024depositata il 21/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 578/2025Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 7404/2026Data pubblicazione 27/03/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sullespese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrente e che le spese possono compensarsi per due terzi del loroammontare in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente, previa compensazione dei due terzi residui,alla rifusione a favore delle controricorrenti del terzo residuo, che liquida afavore di ognuna delle due controricorrenti, in € 1.500,00 oltre duecentoper esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 25/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente, previa compensazione dei due terzi residui,alla rifusione a favore delle controricorrenti del terzo residuo, che liquida afavore di ognuna delle due controricorrenti, in € 1.500,00 oltre duecentoper esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 25/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca