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Ordinanza — n. 7170/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against administrative court jurisdiction error and damages calculation in flood damage case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7170/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision regarding specific plaintiffs while upholding the finality for others. Plaintiffs argued for full damages and specific performance, but the appellate court had previously declared the administrative court lacked jurisdiction over the order to perform works and reduced damages due to procedural errors. The supreme court reversed the jurisdictional error for three parties, remanding the case, while dismissing the appeal for the remaining four parties and offsetting litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 101 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: The court of cassation quashes a judgment when the lower court incorrectly declares a lack of jurisdiction over a claim for specific performance, remanding the case, while allowing the appeal against other grounds if the finality of the appellate decision precludes further review.

Parole chiave

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administrative jurisdiction specific performance claim flood damage compensation quashing of judgment litigation cost offset procedural error remand to appellate court zona sinistrata

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Compensa integralmente le spese del giudizio dilegittimità nei rapporti tra Gerardo Argenio, Mario Argenio, Mario Roca eSilvana Roca e la Regione Campania.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
4 e art. 116 cpc violazione della regola che sancisce ildovere del giudice di valutare le prove secondo il proprio prudenteapprezzamento (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 20867/2020
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Testo completo

16488/2022ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 26855/2022 R.G., proposto da:ARGENIO GERARDO, ARGENIO MARIO, ROCA MARIO, ROCA SILVANA,GUERRIERO RENATO, FESTA GERARDO e FESTA RAFFAELE, nellaqualità di erede di FESTA PELLEGRINO, rappresentati e difesi dall’avv.Giuseppina Losco come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale comein atti- ricorrente -controREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carbone come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1756/2022 pubblicatail 27.4.2022;Numero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G.

Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.1.2026dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’11.7.2017, accolse le domandeproposte da Gerardo Argenio, Mario Argenio, Alfonso Furio, Mario Roca,Margherita Roca, Silvana Roca, Renato Guerriero, Gerardo Festa e PellegrinoAvellino, danneggiati dall’esondazione del Rio Aiello, avvenuta nel corso deidieci anni precedenti, sì da renderli impraticabili -, condannando la RegioneCampania a risarcire loro i danni e ad eseguire le necessarie opere disistemazione della sponda, degli argini e delle opere di bonifica (dadeterminarsi di concerto tra il Genio Civile e gli organi della Regione), unavolta acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni.Proposto gravame dalla Regione, nella resistenza di tutti gli originari attori, laCorte d’appello di Napoli, con sentenza del 27.4.2022, accolse in partel’appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alladisposta condanna della P.A. ad un facere, riducendo l’importo del danno infavore di ciascun appellato e rigettando invece le domande avanzate daRenato Guerriero, Gerardo Festa e Pellegrino Festa.

Osservò in particolare ilgiudice d’appello – per quanto qui ancora interessa - che la domanda dicondanna ad un facere avrebbe dovuto proporsi dinanzi al giudiceamministrativo; che la differenziazione operata dal CTU, circa i costi diripristino dei terreni, tra pulizia eseguita a mano e scavo con mezzi meccaniciNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026non era giustificata, sicché il relativo importo andava corrispondentementediminuito; che nel dispositivo della sentenza di primo grado constava ilnominativo di Assunta Roca, che tuttavia non risultava aver promosso alcunaazione, sicché il relativo capo condannatorio andava riformato; che nonsussisteva ultrapetizione in relazione alla condanna della Regione per i dannisubiti dai terreni rappresentati in catasto con le partt. 521/522 (intestate aMario Roca), 520 (intestata a Margherita Roca) e 519 (intestata a SilvanaRoca); che, per contro, in relazione alle partt. nn. 302/303, 1011/1012,1331/1332 e 1019, l’associazione tra le stesse e i relativi intestatari era statadimostrata con documentazione prodotta solo in appello e, dunque, inviolazione del divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., sicché le domandead esse relative, proposte da Renato Guerriero, Gerardo e Pellegrino Festa,andavano rigettate.Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Gerardo Argenio, MarioArgenio, Mario Roca, Silvana Roca, Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaelecinque formali motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso laRegione Campania.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione ex art.360 comma 1 n.1- c.p.c. Contestata la dichiarazione del difetto digiurisdizione”. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbeNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda dicondanna della Regione Campania ad un facere specifico, così accogliendo larelativa eccezione, giacché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ègiudice specializzato e i rapporti tra lo stesso e il giudice ordinario attiene allacompetenza, non alla giurisdizione.

Nella specie, a dire dei ricorrenti, non v’èdubbio che la domanda da essi proposta attiene all’inosservanza dei canoni didiligenza e prudenza nell’ambito della sistemazione e manutenzioneidrogeologica del territorio, sicché essa rientra senz’altro nella giurisdizionedel giudice ordinario.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “violazione di norme processuali exart. 360 comma 1 n. 4 e art. 116 cpc violazione della regola che sancisce ildovere del giudice di valutare le prove secondo il proprio prudenteapprezzamento (art. 116 cpc). Violazione del contraddittorio”, per aver laCorte partenopea valutato le risultanze probatorie rivenienti dalla relazione diATP, dalla relazione di CTU e da quella suppletiva, modificandodiscrezionalmente i calcoli effettuati dal consulente, in ordine allaquantificazione dei danni arrecati ai terreni; per di più, la Corte avrebbe tenutoconto dei rilievi tecnici dell’appellante, contenuti nei propri scritti difensivi,reputando inammissibile la produzione in appello della propria perizia di parte.1.3 - Con il terzo motivo si denuncia “Violazione di motivazione ex art. 360comma 1 n. 5 cpc.

Omessa motivazione perché i giudici di Appello hannoOMESSO di considerare le risultanze istruttorie e probatorie del giudizio diprimo grado violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano ilNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026processo di appello ed il formarsi del giudicato, con la conseguente illegittimitàdella sentenza impugnata. Contraddittoria motivazione”. Si sostiene cheerroneamente il giudice d’appello avrebbe accolto il gravame della Regione,rigettando le domande proposte da Gerardo e Pellegrino Festa, figli di Raffaele(nipote di Giuseppe Roca, anch’egli promotore dell’ATP), benché la Regioneavesse solo lamentato, col gravame, la carenza di legittimazione attiva degli“Eredi Festa”, degli “Eredi Roca” e di Assunta Roca, non già dei predettiappellati, peraltro ritenendo che la contestazione della titolarità delle relativeparticelle di terreno (indicate in parte espositiva) avesse natura di mera difesae non già di eccezione in senso stretto.1.4 - Con il quarto motivo si denuncia “Violazione delle risultanze processualiex art. 360 comma 1 n.

4. Mancata corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato. Violazione dell’art. 112 cpc. I motivi indicati nell’atto di appellodalla Regione Campania sono motivi inammissibili, basati su deduzioni chenon hanno trovato ingresso nel processo di primo grado”. Si rileva che, inrelazione al dispositivo della sentenza di primo grado, la Regione appellanteaveva eccepito la non rispondenza dei nominativi aggregati (“Eredi Festa”,“Eredi Roca”), non anche la carenza di prova della titolarità dei terreni in capoagli Gerardo e Pellegrino Festa, nonché Renato Guerriero.1.5 - Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione ex art.360 I° comma n.5- c.p.c.

Contestata la compensazione delle spese delDOPPIO grado di giudizio perché l’appellante e l’appellato hanno chiesto soloNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026la vittoria degli onorari relativi al giudizio di appello. Inoltre l’appellante eratotalmente soccombente nel primo grado di giudizio e parzialmentesoccombente nel secondo grado, quindi illegittima è stata la compensazionedelle spese anche relative al primo grado di giudizio, che nessuno avevarichiesto”.2.1 – Il primo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è inammissibile perchénon coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, sul punto in discussione.Pronunciando sul difetto di giurisdizione del G.O., la Corte partenopea haaccolto l’appello della Regione in relazione alla condanna della P.A. ad unfacere (seppure genericamente determinato) disposta dal Tribunale, stante ildivieto assoluto posto dall’art. 2 r.d. n. 523/1904.

E dopo aver rilevato chel’esercizio di un’azione risarcitoria o di condanna ad un facere specifico èammissibile solo se abbia ad oggetto la richiesta di un danno patrimonialearrecato al privato, ha evidenziato che la domanda attorea in parola avrebbedovuto proporsi dinanzi al giudice amministrativo.Pertanto, le disquisizioni sui poteri del TRAP, operate nel mezzo in esame,sono del tutto non pertinenti. Il motivo è dunque completamente aspecifico,perché non si confronta con la decisione impugnata.3.1 – Il secondo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è in parte inammissibilee in parte infondato.Anzitutto, esso è inammissibile laddove si contesta la violazione dell’art. 116c.p.c., perché la doglianza è generica e comunque non in linea con i dettamidi Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, sui limiti di denunciabilità in cassazioneNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026della violazione della regola del prudente apprezzamento del materialeistruttorio da parte del giudice di merito.Il mezzo è invece infondato nella parte in cui si lamenta che la Corte d’appelloavrebbe errato nel ritenere l’inutilizzabilità della perizia di parte (e dei suoiallegati), prodotta da parte dei ricorrenti solo in appello e dunquetardivamente, ex art. 345, comma 2, c.p.c.Infatti, pur vero essendo che la perizia di parte può anche essere prodotta inappello, se diretta a confutare le risultanze della CTU (v. la recentissima Cass.n. 30996/2025), nel caso che occupa la perizia non aveva tale finalità, ma,come accertato dalla Corte territoriale, consisteva in una attività volta acolmare un gap di allegazione e prova originario, in capo agli attori.Di conseguenza, se questo era il contenuto della perizia di parte, le allegazionifattuali non potevano trovare ingresso nel giudizio d’appello, stante il chiarosuperamento del termine di fase, consumatosi nel giudizio di primo grado.4.1 – Il terzo e il quarto motivo – proposto nell’interesse dei soli RenatoGuerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festa (quale erede di Pellegrino Festa) eda valutarsi congiuntamente perché connessi - sono fondati.Con essi si sostiene che il sesto motivo d’appello della Regione, accolto dallaCorte campana, non concernesse specificamente la titolarità dei terreni incapo a Renato Guerriero, Gerardo Festa e Pellegrino Festa; con detto motivod’impugnazione, invece, la Regione si lamentava solo del fatto che il Tribunalel’avesse condannata al pagamento in favore di entità soggettive indeterminate(“Eredi Roca”, “Eredi Festa”), tanto da aver chiesto la Regione stessa laNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G.

Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza diprimo grado; ma l’ente non avrebbe mai messo in discussione la titolarità delrapporto sostanziale in capo ai predetti originari attori.Ora, premesso che non si tratta di mera legittimazione attiva e che lacontestazione della titolarità del rapporto può essere sollevata anche nelgiudizio d’appello (v. Cass. n. 8175/2012), dalla lettura dell’atto di gravamedella Regione – il cui esame è consentito in quanto con i motivi in esame sisono denunciati errores in procedendo, sicché questa Corte è giudice del fattoprocessuale - non si evince alcuna specifica contestazione in relazione allatitolarità dominicale in capo ai predetti originari attori, ma solo quella sulla(obiettivamente anomala) condanna disposta dal Tribunale irpino in favoredegli “Eredi Roca”, ecc., e quindi sulla non oggettiva identificabilità di alcuniDel resto, il tema della esatta individuazione dei terreni degli attori in parolarientrava nel mandato del CTU, come si evince dagli atti.Da tanto discende che, poiché la effettiva titolarità delle particelle in capo aipredetti attori non era stata mai prima messa in discussione dalla Regione, èevidente che la Corte è incorsa un ultrapetizione, donde la nullità dellasentenza impugnata, in parte qua.5.1 – Il quinto motivo, proposto da tutti i ricorrenti, resta conseguentementeassorbito quanto alla posizione di Renato Guerriero, Gerardo Festa e PellegrinoNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G.

Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026della statuizione sulle spese, per effetto della cassazione della sentenza inparte qua, ex art. 336, comma 1, c.p.c.Riguardo agli altri ricorrenti (Gerardo Argenio, Mario Argenio, Mario Roca eSilvana Roca), esso va invece esaminato e ne va dichiarata l’infondatezza,perché dalla riforma parziale della sentenza di primo grado in pejus discendela necessità di riliquidare le relative spese, se non altro al fine di ricondurnel’entità allo scaglione di valore di riferimento (la giurisprudenza invocata inricorso non è pertinente).Del resto, il mezzo non censura i presupposti della soccombenza reciprocaaffermati dalla Corte territoriale.6.1 – In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è in parteinammissibile e in parte infondato, il terzo e il quarto sono accolti, mentre ilquinto è in parte assorbito e in parte infondato.

La sentenza impugnata èdunque cassata in relazione, in relazione al rapporto processuale tra RenatoGuerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festa (quale erede di Pellegrino Festa) ela Regione Campania, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra Gerardo Argenio, MarioArgenio, Mario Roca e Silvana Roca e la Regione Campania, stante ladefinitività della decisione d’appello al riguardo per effetto della presentesentenza, occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, chepossono integralmente compensarsi, stante l’alterno esito del giudizio dimerito.N. 26855/22 R.G.

Numero registro generale 26855/2022Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso principale da parte di GerardoArgenio, Mario Argenio, Mario Roca e Silvana Roca, può darsi attodell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.Numero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto:LINA RUBINO Presidente Responsabilità civileper danni datorrenteRAFFAELE ROSSI ConsiglierePAOLO SPAZIANI Consigliere -R e Ud. 21.1.2026 ACSALVATORE SAIJA Consigliere – Rel.l Cron.R.G.N. 26855/2022ha pronunciato la seguente 16488/2022ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 26855/2022 R.G., proposto da:ARGENIO GERARDO, ARGENIO MARIO, ROCA MARIO, ROCA SILVANA,GUERRIERO RENATO, FESTA GERARDO e FESTA RAFFAELE, nellaqualità di erede di FESTA PELLEGRINO, rappresentati e difesi dall’avv.Giuseppina Losco come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale comein atti- ricorrente -controREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv.

Anna Carbone come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1756/2022 pubblicatail 27.4.2022;Numero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.1.2026dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’11.7.2017, accolse le domandeproposte da Gerardo Argenio, Mario Argenio, Alfonso Furio, Mario Roca,Margherita Roca, Silvana Roca, Renato Guerriero, Gerardo Festa e PellegrinoAvellino, danneggiati dall’esondazione del Rio Aiello, avvenuta nel corso deidieci anni precedenti, sì da renderli impraticabili -, condannando la RegioneCampania a risarcire loro i danni e ad eseguire le necessarie opere disistemazione della sponda, degli argini e delle opere di bonifica (dadeterminarsi di concerto tra il Genio Civile e gli organi della Regione), unavolta acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni.Proposto gravame dalla Regione, nella resistenza di tutti gli originari attori, laCorte d’appello di Napoli, con sentenza del 27.4.2022, accolse in partel’appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alladisposta condanna della P.A. ad un facere, riducendo l’importo del danno infavore di ciascun appellato e rigettando invece le domande avanzate daRenato Guerriero, Gerardo Festa e Pellegrino Festa.

Osservò in particolare ilgiudice d’appello – per quanto qui ancora interessa - che la domanda dicondanna ad un facere avrebbe dovuto proporsi dinanzi al giudiceamministrativo; che la differenziazione operata dal CTU, circa i costi diripristino dei terreni, tra pulizia eseguita a mano e scavo con mezzi meccaniciNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026non era giustificata, sicché il relativo importo andava corrispondentementediminuito; che nel dispositivo della sentenza di primo grado constava ilnominativo di Assunta Roca, che tuttavia non risultava aver promosso alcunaazione, sicché il relativo capo condannatorio andava riformato; che nonsussisteva ultrapetizione in relazione alla condanna della Regione per i dannisubiti dai terreni rappresentati in catasto con le partt. 521/522 (intestate aMario Roca), 520 (intestata a Margherita Roca) e 519 (intestata a SilvanaRoca); che, per contro, in relazione alle partt. nn. 302/303, 1011/1012,1331/1332 e 1019, l’associazione tra le stesse e i relativi intestatari era statadimostrata con documentazione prodotta solo in appello e, dunque, inviolazione del divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., sicché le domandead esse relative, proposte da Renato Guerriero, Gerardo e Pellegrino Festa,andavano rigettate.Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Gerardo Argenio, MarioArgenio, Mario Roca, Silvana Roca, Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaelecinque formali motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso laRegione Campania.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione ex art.360 comma 1 n.1- c.p.c. Contestata la dichiarazione del difetto digiurisdizione”. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbeNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda dicondanna della Regione Campania ad un facere specifico, così accogliendo larelativa eccezione, giacché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ègiudice specializzato e i rapporti tra lo stesso e il giudice ordinario attiene allacompetenza, non alla giurisdizione.

Nella specie, a dire dei ricorrenti, non v’èdubbio che la domanda da essi proposta attiene all’inosservanza dei canoni didiligenza e prudenza nell’ambito della sistemazione e manutenzioneidrogeologica del territorio, sicché essa rientra senz’altro nella giurisdizionedel giudice ordinario.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “violazione di norme processuali exart. 360 comma 1 n. 4 e art. 116 cpc violazione della regola che sancisce ildovere del giudice di valutare le prove secondo il proprio prudenteapprezzamento (art. 116 cpc). Violazione del contraddittorio”, per aver laCorte partenopea valutato le risultanze probatorie rivenienti dalla relazione diATP, dalla relazione di CTU e da quella suppletiva, modificandodiscrezionalmente i calcoli effettuati dal consulente, in ordine allaquantificazione dei danni arrecati ai terreni; per di più, la Corte avrebbe tenutoconto dei rilievi tecnici dell’appellante, contenuti nei propri scritti difensivi,reputando inammissibile la produzione in appello della propria perizia di parte.1.3 - Con il terzo motivo si denuncia “Violazione di motivazione ex art. 360comma 1 n. 5 cpc.

Omessa motivazione perché i giudici di Appello hannoOMESSO di considerare le risultanze istruttorie e probatorie del giudizio diprimo grado violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano ilNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026processo di appello ed il formarsi del giudicato, con la conseguente illegittimitàdella sentenza impugnata. Contraddittoria motivazione”. Si sostiene cheerroneamente il giudice d’appello avrebbe accolto il gravame della Regione,rigettando le domande proposte da Gerardo e Pellegrino Festa, figli di Raffaele(nipote di Giuseppe Roca, anch’egli promotore dell’ATP), benché la Regioneavesse solo lamentato, col gravame, la carenza di legittimazione attiva degli“Eredi Festa”, degli “Eredi Roca” e di Assunta Roca, non già dei predettiappellati, peraltro ritenendo che la contestazione della titolarità delle relativeparticelle di terreno (indicate in parte espositiva) avesse natura di mera difesae non già di eccezione in senso stretto.1.4 - Con il quarto motivo si denuncia “Violazione delle risultanze processualiex art. 360 comma 1 n.

4. Mancata corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato. Violazione dell’art. 112 cpc. I motivi indicati nell’atto di appellodalla Regione Campania sono motivi inammissibili, basati su deduzioni chenon hanno trovato ingresso nel processo di primo grado”. Si rileva che, inrelazione al dispositivo della sentenza di primo grado, la Regione appellanteaveva eccepito la non rispondenza dei nominativi aggregati (“Eredi Festa”,“Eredi Roca”), non anche la carenza di prova della titolarità dei terreni in capoagli Gerardo e Pellegrino Festa, nonché Renato Guerriero.1.5 - Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione ex art.360 I° comma n.5- c.p.c.

Contestata la compensazione delle spese delDOPPIO grado di giudizio perché l’appellante e l’appellato hanno chiesto soloNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026la vittoria degli onorari relativi al giudizio di appello. Inoltre l’appellante eratotalmente soccombente nel primo grado di giudizio e parzialmentesoccombente nel secondo grado, quindi illegittima è stata la compensazionedelle spese anche relative al primo grado di giudizio, che nessuno avevarichiesto”.2.1 – Il primo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è inammissibile perchénon coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, sul punto in discussione.Pronunciando sul difetto di giurisdizione del G.O., la Corte partenopea haaccolto l’appello della Regione in relazione alla condanna della P.A. ad unfacere (seppure genericamente determinato) disposta dal Tribunale, stante ildivieto assoluto posto dall’art. 2 r.d. n. 523/1904.

E dopo aver rilevato chel’esercizio di un’azione risarcitoria o di condanna ad un facere specifico èammissibile solo se abbia ad oggetto la richiesta di un danno patrimonialearrecato al privato, ha evidenziato che la domanda attorea in parola avrebbedovuto proporsi dinanzi al giudice amministrativo.Pertanto, le disquisizioni sui poteri del TRAP, operate nel mezzo in esame,sono del tutto non pertinenti. Il motivo è dunque completamente aspecifico,perché non si confronta con la decisione impugnata.3.1 – Il secondo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è in parte inammissibilee in parte infondato.Anzitutto, esso è inammissibile laddove si contesta la violazione dell’art. 116c.p.c., perché la doglianza è generica e comunque non in linea con i dettamidi Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, sui limiti di denunciabilità in cassazioneNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G. Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026della violazione della regola del prudente apprezzamento del materialeistruttorio da parte del giudice di merito.Il mezzo è invece infondato nella parte in cui si lamenta che la Corte d’appelloavrebbe errato nel ritenere l’inutilizzabilità della perizia di parte (e dei suoiallegati), prodotta da parte dei ricorrenti solo in appello e dunquetardivamente, ex art. 345, comma 2, c.p.c.Infatti, pur vero essendo che la perizia di parte può anche essere prodotta inappello, se diretta a confutare le risultanze della CTU (v. la recentissima Cass.n. 30996/2025), nel caso che occupa la perizia non aveva tale finalità, ma,come accertato dalla Corte territoriale, consisteva in una attività volta acolmare un gap di allegazione e prova originario, in capo agli attori.Di conseguenza, se questo era il contenuto della perizia di parte, le allegazionifattuali non potevano trovare ingresso nel giudizio d’appello, stante il chiarosuperamento del termine di fase, consumatosi nel giudizio di primo grado.4.1 – Il terzo e il quarto motivo – proposto nell’interesse dei soli RenatoGuerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festa (quale erede di Pellegrino Festa) eda valutarsi congiuntamente perché connessi - sono fondati.Con essi si sostiene che il sesto motivo d’appello della Regione, accolto dallaCorte campana, non concernesse specificamente la titolarità dei terreni incapo a Renato Guerriero, Gerardo Festa e Pellegrino Festa; con detto motivod’impugnazione, invece, la Regione si lamentava solo del fatto che il Tribunalel’avesse condannata al pagamento in favore di entità soggettive indeterminate(“Eredi Roca”, “Eredi Festa”), tanto da aver chiesto la Regione stessa laNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G.

Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza diprimo grado; ma l’ente non avrebbe mai messo in discussione la titolarità delrapporto sostanziale in capo ai predetti originari attori.Ora, premesso che non si tratta di mera legittimazione attiva e che lacontestazione della titolarità del rapporto può essere sollevata anche nelgiudizio d’appello (v. Cass. n. 8175/2012), dalla lettura dell’atto di gravamedella Regione – il cui esame è consentito in quanto con i motivi in esame sisono denunciati errores in procedendo, sicché questa Corte è giudice del fattoprocessuale - non si evince alcuna specifica contestazione in relazione allatitolarità dominicale in capo ai predetti originari attori, ma solo quella sulla(obiettivamente anomala) condanna disposta dal Tribunale irpino in favoredegli “Eredi Roca”, ecc., e quindi sulla non oggettiva identificabilità di alcuniDel resto, il tema della esatta individuazione dei terreni degli attori in parolarientrava nel mandato del CTU, come si evince dagli atti.Da tanto discende che, poiché la effettiva titolarità delle particelle in capo aipredetti attori non era stata mai prima messa in discussione dalla Regione, èevidente che la Corte è incorsa un ultrapetizione, donde la nullità dellasentenza impugnata, in parte qua.5.1 – Il quinto motivo, proposto da tutti i ricorrenti, resta conseguentementeassorbito quanto alla posizione di Renato Guerriero, Gerardo Festa e PellegrinoNumero registro generale 26855/2022N. 26855/22 R.G.

Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026della statuizione sulle spese, per effetto della cassazione della sentenza inparte qua, ex art. 336, comma 1, c.p.c.Riguardo agli altri ricorrenti (Gerardo Argenio, Mario Argenio, Mario Roca eSilvana Roca), esso va invece esaminato e ne va dichiarata l’infondatezza,perché dalla riforma parziale della sentenza di primo grado in pejus discendela necessità di riliquidare le relative spese, se non altro al fine di ricondurnel’entità allo scaglione di valore di riferimento (la giurisprudenza invocata inricorso non è pertinente).Del resto, il mezzo non censura i presupposti della soccombenza reciprocaaffermati dalla Corte territoriale.6.1 – In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è in parteinammissibile e in parte infondato, il terzo e il quarto sono accolti, mentre ilquinto è in parte assorbito e in parte infondato.

La sentenza impugnata èdunque cassata in relazione, in relazione al rapporto processuale tra RenatoGuerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festa (quale erede di Pellegrino Festa) ela Regione Campania, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra Gerardo Argenio, MarioArgenio, Mario Roca e Silvana Roca e la Regione Campania, stante ladefinitività della decisione d’appello al riguardo per effetto della presentesentenza, occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, chepossono integralmente compensarsi, stante l’alterno esito del giudizio dimerito.N. 26855/22 R.G.

Numero registro generale 26855/2022Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 7170/2026Data pubblicazione 25/03/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso principale da parte di GerardoArgenio, Mario Argenio, Mario Roca e Silvana Roca, può darsi attodell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito ilquinto in relazione alla posizione di Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaeledi Napoli, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio dilegittimità, nei rapporti tra Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festan.q. e la Regione Campania.

Compensa integralmente le spese del giudizio dilegittimità nei rapporti tra Gerardo Argenio, Mario Argenio, Mario Roca eSilvana Roca e la Regione Campania.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti GerardoArgenio, Mario Argenio, Mario Roca e Silvana Roca, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data21.1.2026.Il PresidenteLina RubinoP.Q.Mla Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito ilquinto in relazione alla posizione di Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaeledi Napoli, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio dilegittimità, nei rapporti tra Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festan.q. e la Regione Campania.

Compensa integralmente le spese del giudizio dilegittimità nei rapporti tra Gerardo Argenio, Mario Argenio, Mario Roca eSilvana Roca e la Regione Campania.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti GerardoArgenio, Mario Argenio, Mario Roca e Silvana Roca, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data21.1.2026.Il PresidenteLina Rubino