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Ordinanza — n. 7093/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to file via electronic system violating procedural deposit rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7093/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedibile because the filing was sent via postal mail instead of the mandatory electronic system. The appellant, representing AIG Europe SA, argued for the review of the underlying administrative decision, but the court found the filing method violated the new procedural code. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 134 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ.: The failure to file a cassation appeal through the mandatory electronic system renders the appeal improcedibile, which takes precedence over any admissibility objections and precludes a substantive review of the case.

Parole chiave

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improcedibile appeal electronic filing system postal mail filing procedural violation Cassation appeal art. 196-quater litigation costs ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art.
Art. 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc. civ.
149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art.
Art. 369 cod. proc. civ.
196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs.
D.Lgs. 149/2022
a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp.
art. 134 disp. att. cod. proc. civ
2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs.
art. 196-quater cod. proc. civ
149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074
Cass., Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7431
Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104
7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez.
Cass., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091
Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n. 9567
Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33959
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -controAIG EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale Gelsomina De Rosa, rappresentata edifesa dall’avv. Andrea Ivan Bullo domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. Giuseppe Favata, il quale avevaagito in proprio, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri edella dott.ssa Claudia Turco, condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG Europe Limited, che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. Favata e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.La Presidenza del Consiglio dei ministri e Claudia Turco sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica (2.5.2024), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche.

Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v.

Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr.

Cass., Sez. Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez. III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez. Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati OggettoDott.ssa Lina RUBINO PresidenteResponsabilità civiledella PA –Dott. Roberto SIMONE Consigliere Rel. Responsabilità deimagistratiDott.ssa Laura GIRALDI ConsigliereDott.ssa Stefania TASSONE ConsigliereDott. Paolo SPAZIANI Consigliereha pronunciato la seguente ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G.,proposto dadomiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce alricorso,- ricorrente -controAIG EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, inpersona della procuratrice speciale Gelsomina De Rosa, rappresentata edifesa dall’avv.

Andrea Ivan Bullo domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, TURCO Claudia,- intimate-per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d'APPELLO diCaltanissetta pubblicata il 3.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissettarigettava la domanda proposta dall’avv. Giuseppe Favata, il quale avevaagito in proprio, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri edella dott.ssa Claudia Turco, condannandolo al pagamento delle spese dilite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese digiudizio sostenute dalla AIG Europe Limited, che era stata chiamata ingaranzia dalla Turco; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.2.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024rigettava l’appello principale proposto dall’avv. Favata e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto da AIG Europe SA – Rappresentanzagenerale per l’Italia, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradidi giudizio.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre l’avv.Rappresentanza generale per l’Italia.La Presidenza del Consiglio dei ministri e Claudia Turco sono rimasteintimate.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La camera diconsiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovoruolo e successivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.AIG Europe ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenzadell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, commasesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta ildeposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp.Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., lacui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile alcaso di specie data l’epoca della notifica (2.5.2024), deriva dall’estensionegeneralizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con laconseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione“deve essere depositato nella cancelleria”.Trova, infatti, applicazione l’art. 196-quater cod. proc. civ., in baseal quale “[…] il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivicompresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, deidifensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria haluogo esclusivamente con modalità telematiche.

Con le stesse modalità leparti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essenominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli attie documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il depositocon modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza,dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.

Con lamedesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenutariattivazione del sistema”.È stato osservato da questa Corte che tale norma: “[n]ella suainequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, […] assume portatacogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del depositoPag. 3 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti puògiustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regolastessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici deldominio giustizia” (v.

Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agliartt. 369 cod. proc. civ. e 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc.civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesadella controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074).Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processotelematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità peromesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto aogni possibile rilievo d'inammissibilità, poiché l'improcedibilità nonconsente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr.

Cass., Sez. Un., 5luglio 1991, n. 7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass.,sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n.9567; Cass., sez. III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez. Un., 5dicembre 2023, n. 33959).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00Pag. 4 di 5Numero registro generale 10194/2024Numero sezionale 100/2026Numero di raccolta generale 7093/2026Data pubblicazione 25/03/2026per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 5 di 5