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Ordinanza — n. 6951/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order duplicating costs for opposing parties under material error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6951/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the calculation of litigation costs. The original order erroneously duplicated the awarded expenses for the opposing parties, Attilio and Stefania Riola, while correctly awarding costs to the other side. The court ruled that the correction was necessary to align the written decision with the actual judicial will, as the procedure is merely an administrative adjustment rather than a new substantive trial.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: A material error in a Cassation order regarding cost allocation must be corrected if it duplicates awards or misstates amounts, as the correction procedure is an administrative incident that does not alter the substantive interests of the parties.

Parole chiave

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material error correction litigation costs duplication Cassation order amendment procedural incident substantive rights preservation spese di ripristino valore litigioso correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 730/2015
Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15880/2024 R.G. proposto da:MUSSO ROBERTO, MAZZARINO SILVIA, rappresentati e difesidall’avvocato FIORENTINO GUIDO (FRNGDU69H30H501S)unitamente all'avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO(CQBFDN61S19I480S)-ricorrenti-RIOLA STEFANIA, RIOLA ATTILIO, rappresentati e difesidall’avvocato Agamennone Stefano (GMNSFN53C14G707X)unitamente all'avvocato BARBIERI MARIO (BRBMRA73E04I225Z)-ricorrenti-controMANDRACCIO GIUSEPPE, MANDRACCIO MARIA MADDALENA,DOMENEGHETTI BRUNO, BASSI PAOLA, rappresentati e difesidall’avvocato DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B)Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026Data pubblicazione 23/03/2026-controricorrenti-avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 28415/2023 depositata l’ 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere GIUSEPPE CRICENTI.I ricorrenti hanno vittoriosamente resistito ad un ricorso percassazione proposto nei loro confronti da Maria MaddalenaMandaraccio, Giuseppe Mandaraccio, Bruno Domeneghetti e PaolaBassi.Con ordinanza 28145/2023 questa Corte ha riconosciuto loro lespese del giudizio di cassazione.I ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della suindicata ordinanza con riferimento allaliquidazione delle spese, non risultando ivi chiaramente indicatol’ammontare delle spese di giudizio di cassazione liquidatein loro rispettivo favore.Chiedono il rigetto dell’istanza i signori Giuseppe Mandraccio e altri.RAGIONI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di procura per lacorrezione di errore materiale sollevata dai signori GiuseppeMandraccio e altri, dovendo al riguardo ribadirsi che la procurarilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza dacorreggere è valida anche per la proposizione del ricorso per lacorrezione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensidell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento dicorrezione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisceun mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare2 di 4Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa inData pubblicazione 23/03/2026sentenza (Cass. 730/ 2015).Nel merito l’istanza degli odierni ricorrenti è fondata.Il dispositivo dell’ordinanza 28145/2023 di questa Corte risultaformulato nei seguenti termini:

Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 12.200 (di cui € 200 per esborsi) e in favoredi Attilio Riola e Stefania Riola in € 10.200 (di cui 200 per esborsi),più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore deicontroricorrenti Musso e Mazzarino; in complessivi € 12.200 (di cui€ 200 per esborsi) e in favore di Attilio Riola e Stefania Riola in €10.200 (di cui 200 per esborsi), più accessori di legge e spesegenerali al 15%, in favore dei controricorrenti Attilio e StefaniaRiola .Emerge evidente che esso reca indebite duplicazioni in favore deicontroricorrenti Attilio e Stefania Riola nella liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione disposta in loro favore.L’ordinanza va conseguentemente corretta come da dispositivo.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,trattandosi di procedimento di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto trale parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non essendo in alcun caso configurabile una situazionedi soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cuicome nella specie la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica ( v.

Cass., Sez. Un.,14/11/2024, n. 29432 ).Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:CONTROVERSIELUIGI ALESSANDRO SCARANO PresidenteAGRARIECHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.30/09/2025 CCANTONELLA PELLECCHIA ConsigliereGIUSEPPE CRICENTI Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15880/2024 R.G. proposto da:MUSSO ROBERTO, MAZZARINO SILVIA, rappresentati e difesidall’avvocato FIORENTINO GUIDO (FRNGDU69H30H501S)unitamente all'avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO(CQBFDN61S19I480S)-ricorrenti-RIOLA STEFANIA, RIOLA ATTILIO, rappresentati e difesidall’avvocato Agamennone Stefano (GMNSFN53C14G707X)unitamente all'avvocato BARBIERI MARIO (BRBMRA73E04I225Z)-ricorrenti-controMANDRACCIO GIUSEPPE, MANDRACCIO MARIA MADDALENA,DOMENEGHETTI BRUNO, BASSI PAOLA, rappresentati e difesidall’avvocato DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B)Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026Data pubblicazione 23/03/2026-controricorrenti-avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 28415/2023 depositata l’ 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere GIUSEPPE CRICENTI.I ricorrenti hanno vittoriosamente resistito ad un ricorso percassazione proposto nei loro confronti da Maria MaddalenaMandaraccio, Giuseppe Mandaraccio, Bruno Domeneghetti e PaolaBassi.Con ordinanza 28145/2023 questa Corte ha riconosciuto loro lespese del giudizio di cassazione.I ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della suindicata ordinanza con riferimento allaliquidazione delle spese, non risultando ivi chiaramente indicatol’ammontare delle spese di giudizio di cassazione liquidatein loro rispettivo favore.Chiedono il rigetto dell’istanza i signori Giuseppe Mandraccio e altri.RAGIONI DELLA DECISIONEVa pregiudizialmente rigettata l’eccezione di difetto di procura per lacorrezione di errore materiale sollevata dai signori GiuseppeMandraccio e altri, dovendo al riguardo ribadirsi che la procurarilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza dacorreggere è valida anche per la proposizione del ricorso per lacorrezione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensidell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento dicorrezione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisceun mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare2 di 4Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa inData pubblicazione 23/03/2026sentenza (Cass. 730/ 2015).Nel merito l’istanza degli odierni ricorrenti è fondata.Il dispositivo dell’ordinanza 28145/2023 di questa Corte risultaformulato nei seguenti termini:

Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 12.200 (di cui € 200 per esborsi) e in favoredi Attilio Riola e Stefania Riola in € 10.200 (di cui 200 per esborsi),più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore deicontroricorrenti Musso e Mazzarino; in complessivi € 12.200 (di cui€ 200 per esborsi) e in favore di Attilio Riola e Stefania Riola in €10.200 (di cui 200 per esborsi), più accessori di legge e spesegenerali al 15%, in favore dei controricorrenti Attilio e StefaniaRiola .Emerge evidente che esso reca indebite duplicazioni in favore deicontroricorrenti Attilio e Stefania Riola nella liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione disposta in loro favore.L’ordinanza va conseguentemente corretta come da dispositivo.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,trattandosi di procedimento di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto trale parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non essendo in alcun caso configurabile una situazionedi soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cuicome nella specie la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica ( v.

Cass., Sez. Un.,14/11/2024, n. 29432 ). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione dell’erroremateriale nel dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 28415/2023, neiseguenti termini: Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al3 di 4Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026solidale pagamento delle spese di giudizio di cassazione, che liquidaData pubblicazione 23/03/2026in complessivi euro 12.200,00 (di cui 12.000,00 per onorari), oltre aspese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrentiAttilio e Stefania Riola; in complessivi euro 12.200,00 (di cui12.000,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge,in favore dei controricorrenti Roberto Musso e Silvia Mazzarino .Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimentoin calce all’ordinanza n. 28415/2023, oggetto di correzione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il Presidente4 di 4PDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Dispone la correzione dell’erroremateriale nel dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 28415/2023, neiseguenti termini: Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al3 di 4Numero registro generale 15880/2024Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 6951/2026solidale pagamento delle spese di giudizio di cassazione, che liquidaData pubblicazione 23/03/2026in complessivi euro 12.200,00 (di cui 12.000,00 per onorari), oltre aspese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrentiAttilio e Stefania Riola; in complessivi euro 12.200,00 (di cui12.000,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge,in favore dei controricorrenti Roberto Musso e Silvia Mazzarino .Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimentoin calce all’ordinanza n. 28415/2023, oggetto di correzione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il Presidente4 di 4PDFinvalido *