Decreto — n. 6944/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n.13300/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.13300/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 6944/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.13300/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n.13300/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.13300/2025 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Bonis Cristalli unitamenteall’avvocato Salvatore De Bonis-ricorrente-controCnh Industrial Capital Europe Sas - Succursale Di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato Armando Nicastro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1310/2025depositata il 07/05/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 13300/2025Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 6944/2026Data pubblicazione 23/03/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaPDFinvalido *P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaPDFinvalido *