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Decreto — n. 6942/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court declares appeal extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 6942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, representing the Municipality of Borgo San Lorenzo, had previously filed an appeal against a lower court judgment involving Ruggia Antonia and the Ministry of Health. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the immediate termination of the proceedings without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further substantive review.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Withdrawal Judicial Extinction Plaintiff Dismissal Formal Renunciation ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure as modified by D.L. n. 68 of 2016
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:Comune Di Borgo San Lorenzo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Placidi unitamenteall’avvocato Sauro Erci-ricorrente-controRuggia Antonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Virginia Calussi-controricorrente-nonché controMinistero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.19779/2024 R.G. proposto da:Comune Di Borgo San Lorenzo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Placidi unitamenteall’avvocato Sauro Erci-ricorrente-controRuggia Antonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Virginia Calussi-controricorrente-nonché controMinistero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1049/2024depositata il 12/06/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte intimata;Numero registro generale 19779/2024Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 6942/2026Data pubblicazione 23/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio FrascaP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/03/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca