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Ordinanza — n. 6935/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinct and allocated costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6935/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant argued that the appeal period should be calculated from a later date based on the appellate court's internal system visibility, the withdrawal rendered this procedural dispute moot. Consequently, the court ordered the parties to share litigation costs and imposed a fine on the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 96, 4° comma c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are declared extinct, and the withdrawing party bears the fine, while the other party is exempted from the special procedural requirements for cost compensation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation fine for withdrawal cassation procedure deposito tardivo opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 96, 4° comma c.p.c.
La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 4/10/2023, n. 27947
Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass.,28/2/2024, n.
Cass., 28/2/2024, n. 5243
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25808/2024 R.G. proposto da:CORAMTEX S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato PALLADINO GIUSEPPE (PLLGPP70E21E955J) che larappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMPS CAPITAL SERVICES S.P.A., elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato IOZZELLI ELENA (ZZLLNE61B48G713B) chela rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonchè controNumero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamenteNumero di raccolta generale 6935/2026domiciliato presso lo studio dell’avvocato NANNOTTI FABIOD ata pubblicazione 23/03/2026(NNNFBA58H18G713R) che la rappresenta e difende-ricorrente incidentale-controCORAMTEX SRL-intimato-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5944/2024depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.Rilevato che:1.

Coramtex S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidi AMCO – Asset Management Company S.p.A. e di Banca Montedei Paschi di Siena (già MPS Capital Services Banca per leImprese S.p.A.) avverso la sentenza n. 5944 del 23 settembre2024 della Corte d’Appello di Roma -sezione specializzata inmateria di impresa- di rigetto del gravame interposto dallasocietà Coramtex s.r.l., con integrale conferma della decisionedel giudice di prime cure.2. AMCO depositava ricorso incidentale condizionato, mentre laBanca MPS proponeva controricorso.3.

Il Tribunale di Firenze adito, dichiarava la propria incompetenzain favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materiadi imprese, assegnando termine per la riassunzione. Con atto dicitazione ritualmente notificato, Coramtex riassumeva il giudizio2 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026davanti al Tribunale di Roma, reiterando le domande giàData pubblicazione 23/03/2026proposte – in parte rinunciate – e chiedendo, tra l’altro,l’accertamento della nullità della fideiussione per contrasto conla normativa antitrust e con la disciplina delle clausolevessatorie, nonché la sua inefficacia o annullabilità per vizi delconsenso, deducendo anche responsabilità della banca perviolazione dei principi di correttezza e buona fede.

Si costituivaMPS Capital Services per resistere e successivamenteinterveniva in giudizio AMCO quale avente causa succeduta nelcredito.4. Il Tribunale, rigettata l’istanza di parte attrice di concessione ditermini istruttori, respingeva le domande e condannavaCoramtex alla rifusione delle spese di lite.5. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Cortedistrettuale di Roma, che confermava integralmente la decisionedi primo grado e condannava l’appellante alle spese del grado,liquidate in € 11.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori dilegge.6.

E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio,comunicata il 26 marzo 2025, questa Corte rilevaval’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenzaunitamente all’attestazione della relazione di notifica, essendo ladecisione pubblicata il 23 settembre 2024 e il ricorso notificato il25 novembre 2024.7. La ricorrente si è opposta chiedendo la decisione della causa conistanza del 5 maggio 2025, sostenendo che la sentenza –sebbene formalmente emessa a verbale il 23 settembre 2024 exart. 281 sexies c.p.c. – fosse divenuta conoscibile soltanto il 24settembre 2024, data di attribuzione del numero di repertorio edi effettiva visibilità nel sistema informatico della Corted’appello.3 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/20268.

Ne deduceva quindi la tempestività del ricorso, da calcolarsi conData pubblicazione 23/03/2026scadenza al 25 novembre 2024, pur senza produrre la relata dinotifica della stessa.9. In data 29 settembre 2025 la ricorrente società Coramtex s.r.l.ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, debitamentesottoscritta per accettazione, con separati atti, dai legali dellacontroparte Banca Monte dei Paschi di Siena spa e di AMCO –Asset Management Company S.p.A., controricorrente con ricorsoincidentale proposto in via condizionata.Considerato che:10.

Attesa la depositata rinunzia al ricorso con compensazionedelle spese del giudizio di cassazione, e la relativa accettazione,il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, concompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.11. La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannata alpagamento d somma, liquidata come in dispositivo, in favore diCassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass.,28/2/2024, n. 5243 ).12. Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:POLIZZALUIGI ALESSANDRO SCARANO PresidenteCHIARA GRAZIOSI Consigliere FIDEIUSSIONEUd.30/09/2025 CCGIUSEPPE CRICENTI ConsigliereMARILENA GORGONI Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25808/2024 R.G. proposto da:CORAMTEX S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato PALLADINO GIUSEPPE (PLLGPP70E21E955J) che larappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMPS CAPITAL SERVICES S.P.A., elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avvocato IOZZELLI ELENA (ZZLLNE61B48G713B) chela rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonchè controNumero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamenteNumero di raccolta generale 6935/2026domiciliato presso lo studio dell’avvocato NANNOTTI FABIOD ata pubblicazione 23/03/2026(NNNFBA58H18G713R) che la rappresenta e difende-ricorrente incidentale-controCORAMTEX SRL-intimato-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5944/2024depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.Rilevato che:1.

Coramtex S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidi AMCO – Asset Management Company S.p.A. e di Banca Montedei Paschi di Siena (già MPS Capital Services Banca per leImprese S.p.A.) avverso la sentenza n. 5944 del 23 settembre2024 della Corte d’Appello di Roma -sezione specializzata inmateria di impresa- di rigetto del gravame interposto dallasocietà Coramtex s.r.l., con integrale conferma della decisionedel giudice di prime cure.2. AMCO depositava ricorso incidentale condizionato, mentre laBanca MPS proponeva controricorso.3.

Il Tribunale di Firenze adito, dichiarava la propria incompetenzain favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materiadi imprese, assegnando termine per la riassunzione. Con atto dicitazione ritualmente notificato, Coramtex riassumeva il giudizio2 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/2026davanti al Tribunale di Roma, reiterando le domande giàData pubblicazione 23/03/2026proposte – in parte rinunciate – e chiedendo, tra l’altro,l’accertamento della nullità della fideiussione per contrasto conla normativa antitrust e con la disciplina delle clausolevessatorie, nonché la sua inefficacia o annullabilità per vizi delconsenso, deducendo anche responsabilità della banca perviolazione dei principi di correttezza e buona fede.

Si costituivaMPS Capital Services per resistere e successivamenteinterveniva in giudizio AMCO quale avente causa succeduta nelcredito.4. Il Tribunale, rigettata l’istanza di parte attrice di concessione ditermini istruttori, respingeva le domande e condannavaCoramtex alla rifusione delle spese di lite.5. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Cortedistrettuale di Roma, che confermava integralmente la decisionedi primo grado e condannava l’appellante alle spese del grado,liquidate in € 11.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori dilegge.6.

E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio,comunicata il 26 marzo 2025, questa Corte rilevaval’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenzaunitamente all’attestazione della relazione di notifica, essendo ladecisione pubblicata il 23 settembre 2024 e il ricorso notificato il25 novembre 2024.7. La ricorrente si è opposta chiedendo la decisione della causa conistanza del 5 maggio 2025, sostenendo che la sentenza –sebbene formalmente emessa a verbale il 23 settembre 2024 exart. 281 sexies c.p.c. – fosse divenuta conoscibile soltanto il 24settembre 2024, data di attribuzione del numero di repertorio edi effettiva visibilità nel sistema informatico della Corted’appello.3 di 4Numero registro generale 25808/2024Numero sezionale 3810/2025Numero di raccolta generale 6935/20268.

Ne deduceva quindi la tempestività del ricorso, da calcolarsi conData pubblicazione 23/03/2026scadenza al 25 novembre 2024, pur senza produrre la relata dinotifica della stessa.9. In data 29 settembre 2025 la ricorrente società Coramtex s.r.l.ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, debitamentesottoscritta per accettazione, con separati atti, dai legali dellacontroparte Banca Monte dei Paschi di Siena spa e di AMCO –Asset Management Company S.p.A., controricorrente con ricorsoincidentale proposto in via condizionata.Considerato che:10.

Attesa la depositata rinunzia al ricorso con compensazionedelle spese del giudizio di cassazione, e la relativa accettazione,il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, concompensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.11. La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannata alpagamento d somma, liquidata come in dispositivo, in favore diCassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass.,28/2/2024, n. 5243 ).12. Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favoredi Cassa delle ammende ex art. 96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, il 30/9/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favoredi Cassa delle ammende ex art. 96, 4° comma, c.p.c.Così deciso in Roma, il 30/9/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO4 di 4PDFinvalido *